INAIL – Circolare 19 novembre 2013, n. 56
Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici. Rimborso farmaci. Articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106. Decorrenza.
Quadro Normativo
– D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 66, numero 5), 86, 89 e 127;
– D.m. 10 ottobre 1985: “Regolamentazione della gestione per conto dello Stato dell’assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali, attuata dall’ Inail;
– Circolare Inail n. 20 del 1° aprile 1987: “Regolamentazione della gestione per conto dello Stato dell’assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’ Inail”;
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Articolo 13;
– Legge 23 dicembre 1978, n. 833: “Istituzione del servizio sanitario nazionale.
Articolo 57″;
– Legge 23 dicembre 2000, n. 388: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Articolo 95”;
– Legge 27 dicembre 2002, n. 289: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Articoli 52 e 53”;
– Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 11, comma 5 bis e s.m.i”;
– Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Articolo 7”;
A Circolare Inail n. 62 del 13 novembre 2012: “Articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106. Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici”;
– Nota della Direzione centrale prestazioni del 5 dicembre 2012: “Articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106. Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici. Circolare n. 62/2012”.
Premessa
Con nota del 5 dicembre 2012, la Direzione centrale prestazioni, in attesa di formale parere dell’Avvocatura generale, ha impartito istruzioni disponendo che le richieste di rimborso (NOTA 1) dei farmaci fossero prese in considerazione con riferimento agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 13 novembre 2012, data di pubblicazione della circolare suddetta, riconosciuti regolari sia dal lato amministrativo sia dal lato medico.
Acquisito il parere della suddetta Avvocatura, con la presente circolare si ribadisce che l’art. 11, comma 5 bis, d.lgs. 81/2008, introdotto dal decreto correttivo 106/2009, nel confermare il diritto degli infortunati e dei tecnopatici alle cure necessarie ai sensi del d.p.r. 1124/1965, fa espresso richiamo alla necessità di evitare “oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Da ciò consegue che il diritto al rimborso dei farmaci trova un limite nella sostenibilità finanziaria che impone, pertanto, l’individuazione di una scala di priorità da definire sperimentalmente sulla base dell’andamento della relativa spesa.
Termine di decorrenza del diritto degli assicurati al rimborso dei farmaci
Ciò premesso, si fa presente che quanto sopra osservato ha ineludibili riflessi sulla decorrenza del diritto degli assicurati al rimborso dei farmaci in questione, dal momento che il primo stanziamento di bilancio per la copertura degli oneri connessi al predetto rimborso è stato previsto nell’anno 2012. Ne consegue che possono essere accolte soltanto le richieste di rimborso relative al suddetto anno.
Si conferma, pertanto, che la data di decorrenza del diritto in questione è quella di pubblicazione della circolare 62/2012 e cioè il 13 novembre 2012.
Tuttavia, si ritiene che il riferimento, ai fini della decorrenza del diritto, alla data del verificarsi dell’infortunio o di denuncia della malattia professionale potrebbe determinare disparità di trattamento tra assicurati per i quali l’evento lesivo si sia verificato successivamente alla suddetta data e assicurati per i quali l’evento, eventualmente anche molto grave e, dunque, maggiormente meritevole di tutela, sia occorso precedentemente alla data medesima.
In quest’ottica si dispone che, ferma restando la data di decorrenza nei termini su precisati, le richieste di rimborso (NOTA 2) dei farmaci vengano prese in considerazione a prescindere dalla data del verificarsi dell’evento, a condizione che gli assicurati richiedenti si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta alla data del 13 novembre 2012 e che le date della prescrizione medica del farmaco e dello scontrino fiscale, comprovante l’acquisto del farmaco stesso, ricadano in tale periodo o in eventuale periodo di ricaduta in temporanea, relativi all’evento indennizzato. Si ribadisce, infine, che gli infortuni e le malattie professionali devono essere riconosciuti regolari sia dal lato amministrativo sia dal lato medico.
Conclusioni
Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle contenute nella nota della Direzione centrale prestazioni del 5 dicembre 2012 e si applicano ai casi futuri, alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
Il Direttore generale
—
Note:
(NOTA 1) circolare Inail 62/2012
(NOTA 2) Circolare Inail 62/2012
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