INAIL – Circolare 20 gennaio 2014, n. 4
Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall’Inail – Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) – Articolo 1, commi 129, 130 e 131.
Quadro Normativo
– D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″.
– Legge 27 dicembre 2006 n. 296. “Legge finanziaria 2007”. Articolo 1,comma 1187.
– Legge 24 dicembre 2007, n. 247: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (cd. “Protocollo welfare)”. Articolo 1, commi 23 e 24.
– Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”. Articolo 1, commi 129, 130 e 131.
PREMESSA
Con decorrenza 1° gennaio 2014, a seguito della pubblicazione nel supplemento ordinario n. 87, della Gazzetta ufficiale Serie generale n. 302 del 27 dicembre 2013, è entrata in vigore la c.d. Legge di stabilità 2014 che ha introdotto alcune novità in materia di prestazioni economiche erogate dall’Inail, di seguito rappresentate.
AUMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLE INDENNITÀ DOVUTE DALL’INAIL A TITOLO DI RECUPERO DEL VALORE DELL’INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO.
Il comma 129 dell’articolo 1 prevede, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella indennizzo danno biologico, di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, un ulteriore aumento (NOTA 1) in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’Istat intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione.
Si fa riserva in esito all’adozione del predetto decreto, di fornire istruzioni in merito alla erogazione del suddetto aumento.
PARAMETRAZIONE AL MASSIMALE PREVISTO PER LEGGE DELLA RETRIBUZIONE PRESA A BASE PER IL CALCOLO DELLE RENDITA A SUPERSTITI.
Il comma 130 prevede, a favore dei superstiti di lavoratori deceduti a far data dal 1° gennaio 2014, aventi diritto ai sensi dell’art. 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’erogazione della rendita calcolata sulla base del massimale previsto per legge di cui al terzo comma dell’articolo 116.
Tenuto conto che la procedura di calcolo delle rendite a superstiti è centralizzata, ai fini della liquidazione delle stesse le Unità territoriali dovranno continuare a procedere, secondo le istruzioni già in essere.
A seguito delle necessarie implementazioni procedurali, attualmente in corso, gli importi e gli eventuali conguagli dovuti ai sensi del comma 130, a seguito della costituzione di rendite a favore di superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, saranno erogati con il primo rateo utile, dandone tempestiva informativa.
La disposizione non si applica alle rendite a superstiti costituite a seguito di infortunio in ambito domestico. (NOTA 2)
Restano ferme le disposizioni che già prevedono l’applicazione dei massimali per particolari categorie di lavoratori.
BENEFICIARI DEL FONDO DI SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO.
Il comma 131 conferma quanto già disposto dal d.m. 19 novembre 2008 in merito ai superstiti beneficiari del Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’art. 1, comma 1187 della legge n. 296/2006 e s.m.i.
Pertanto, in assenza di innovazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell’erogazione della prestazione una tantum, si procederà al pagamento del beneficio a seguito dell’emanazione del decreto di determinazione degli importi e del trasferimento delle relative risorse finanziarie.
Allegato
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Art. 1, commi 129, 130 e 131.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). G.U. Serie Generale n. 302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87
129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 128.
130. Al primo comma dell’articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’alinea è sostituito dal seguente: «Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell’articolo 116».
131. I benefici a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all’articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.
—
Note:
(NOTA 1)Cfr. d.m. 27 marzo 2009 in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 247, cd. “Protocollo welfare”, art. 1, commi 23 e 24
(NOTA 2) Ai sensi della legge n. 493 del 1999 e s.m.i., istitutiva della speciale assicurazione, alle rendite per infortuni occorsi in ambito domestico si applica il minimale di rendita della gestione industria.
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