INAIL – Circolare 13 maggio 2013, n. 25
Visite mediche di revisione e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all’estero. Aggiornamento delle modalità operative.
Premessa
Con le circolari Inail n. 34 del 31 marzo 1973 e n. 36 del 30 giugno 1978 erano state fornite alle Unità territoriali le indicazioni normative e le modalità operative in ordine alle visite mediche di revisione e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all’estero.
In particolare, veniva demandato alle Unità:
– di decidere in ordine alle visite mediche di revisione e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all’estero;
– di richiedere direttamente le visite mediche di revisione all’estero;
– di provvedere alla traduzione dei documenti;
– di procedere direttamente alle operazioni di rimborso delle spese, limitatamente per quelle anticipate dalle Autorità consolari italiane alle quali ci si era rivolti per gli adempimenti del caso.
Le innovazioni di ordine normativo e le difficoltà, sovente riscontrate, di ottenere risposte omogenee dalle Autorità consolari italiane o dagli Organismi di collegamento, nonché dagli Istituti competenti nei Paesi della Ue, rendono necessaria una regolamentazione della materia nella sua globalità ed una revisione delle disposizioni operative, al fine di garantire un’applicazione uniforme di norme e procedure.
Si rende pertanto opportuno procedere a un aggiornamento nonché a una revisione della prassi da seguire, distinguendo i casi di visite richieste in Paesi dell’Unione europea e di visite richieste in Paesi extracomunitari (specificando se trattasi di casi in cui sussistono ovvero non sussistono convenzioni di sicurezza sociale).
CAMPO DI APPLICAZIONE
Assicurati e/o reddituari residenti all’estero per i quali sono previsti visite di revisione e/o accertamenti medico-legali in relazione anche all’eventuale evoluzione del grado di invalidità.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Si premette che, per quanto riguarda la traduzione dei documenti, di regola provvederà la Sede, per il tramite della Direzione regionale; in caso di impossibilità la Sede potrà rivolgersi alla Direzione generale – Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.
1) Paesi membri dell’unione europea
Per le richieste di visite di revisione e/o di accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati Inail residenti in un Paese dell’Unione europea o di lavoratori distaccati che temporaneamente soggiornano nel territorio della Unione europea, sino ad oggi le Istituzioni del settore di sicurezza sociale dei Paesi membri hanno utilizzato i moduli/formulari “E” (es. E 101, E 107, E 125, etc.).
Relativamente al flusso da seguire in caso di richiesta da parte della sede Inail all’Ente estero, la Sede dovrà:
1. inviare il modello E 123 o il Documento portabile DA1 indicando le prestazioni che si richiede vengano espletate all’assicurato e/o al reddituario per conto dell’Inail;
2. verificare che il modulo E 125 che proviene dall’Ente estero contenga la documentazione necessaria;
3. inoltrare il citato modulo E 125 – verificato e vistato – all’ Ufficio rapporti assicurativi extranazionali, tramite la Direzione regionale, per il rimborso all’Ente estero delle visite o degli accertamenti espletati.
Potrebbe accadere che sia l’Ente estero a richiedere alla sede Inail competente l’inoltro del modulo E 123 o del Documento DA1: in tale caso la richiesta potrà pervenire con modulo/formulario E 107 (o modulo SED DA001) oltre che con lettera ordinaria.
Nel caso in cui i suddetti moduli concernano prestazioni medico-chirurgiche, di ricovero o di pronto soccorso, le richieste di rimborso vanno inoltrate alla Asl territoriale competente , inviando – nel contempo – una comunicazione all’Ente estero.
Da ultimo si evidenzia che, in caso d ’infortunio sul lavoro o malattia professionale, la sede Inail eroga le prestazioni economiche direttamente all’interessato, anche se residente all’estero: infatti, l’Organismo estero non può agire per conto dell’Istituto se non vi è stato uno specifico accordo tra gli Stati membri interessati (art. 8 Reg. 987/09).
2)Paesi extraeuropei convenzionati (NOTA 1)
La Sede, valutata la necessità di esperire visite mediche di revisione o altri accertamenti medico-legali, invierà direttamente la lettera di incarico – redatta come da facsimili allegati nn. 1 e 2 – alle competenti Istituzioni estere e, in copia, alla Direzione generale – Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.
La Sede, unitamente alla lettera d ’incarico e all’ allegato n. 1 o 2, invierà anche l’ allegato n. 3 che dovrà contenere in sintesi tutti gli elementi relativi alle cause e circostanze dell’infortunio o della malattia professionale e alla natura, sede e decorso della lesione senza precisare il grado di inabilità del reddituario a causa dei differenti criteri di valutazione tra la legislazione nazionale e quella straniera.
Per quanto attiene alla richiesta di esami radiografici, la Sede valuterà di volta in volta la necessità, specificando sul citato allegato n. 3 di inoltrare radiografie e/o referti con la relazione della visita espletata.
La Sede provvederà, quindi, a inoltrare il modulo 87-I (previsto per i Paesi con i quali vigono le Convenzioni), pervenuto dal Paese estero con le eventuali fatture e/o documenti allegati, all’Ufficio rapporti assicurativi extranazionali che provvederà al pagamento.
3) Paesi extraeuropei non convenzionati
La Sede, valutata la necessità di esperire visite mediche di revisione o altri accertamenti medico-legali, invierà direttamente la lettera di incarico – redatta come da facsimili allegati nn. 1a – 2a, al Consolato italiano dello Stato e della località estera interessata e, in copia, alla Direzione generale – Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.
La Sede, unitamente alla lettera d ’incarico e all’ allegato n. 1 o 2, invierà anche l’ allegato 3 che dovrà contenere in sintesi tutti gli elementi relativi alle cause e circostanze dell’infortunio o della malattia professionale e alla natura, sede e decorso della lesione senza precisare il grado di inabilità del reddituario a causa dei differenti criteri di valutazione tra la nostra legislazione e quella straniera.
Per quanto attiene alla richiesta di esami radiografici, la Sede valuterà di volta in volta la necessità, specificando sul citato allegato 3 di inoltrare radiografie e/o referti oltre alla relazione della visita espletata.
L’indirizzario delle Autorità consolari italiane all’estero potrà essere consultato collegandosi al sito internet del Ministero degli affari esteri, digitando la stringa seguente:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Rappresentanze/
selezionando, per effettuare la ricerca, l’iniziale del Paese straniero oppure cliccando sulla freccia relativa al campo “luogo”.
La Sede provvederà al rimborso delle spese concernenti gli accertamenti richiesti nei confronti dell’Autorità consolare, in via posticipata, salvo diversa richiesta dell’Autorità consolare. A questo riguardo, sarà cura della Sede stessa svolgere la suddetta operazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della nota di spese.
4)Valutazioni della Sede
Pervenuta la relazione medica e la documentazione allegata, la Sede procederà al giudizio valutativo, dandone comunicazione in tempi brevi all’interessato ed eventualmente all’Ente di patrocinio.
In caso pervenga opposizione ai sensi dell’art. 104 del T.U., D.p.r. 1124/65 e sue modificazioni e integrazioni, la Sede, ove ravvisi fondati i motivi della opposizione, potrà disporre un supplemento di indagini e/o ulteriori accertamenti per una più approfondita disamina del caso.
Si invitano le Strutture territoriali a una puntuale osservanza delle disposizioni e istruzioni sopra impartite.
La presente circolare annulla e sostituisce le precedenti circolari n. 34 del 31 marzo 1973 e n. 36 del 30 giugno 1978, disciplinanti la materia.
Allegato 1
Facsimile di lettera d’incarico per l’esperimento della visita medica revisione per Paesi extra Uè convenzionati
Visita medica di revisione
Si prega di voler disporre una visita medica di revisione nei confronti dell’assicurato in oggetto, titolare di rendita per infortunio sul lavoro malattia professionale.
A tal fine si allega il foglio contenente l’anamnesi ed i quesiti da porre al sanitario che effettuerà la visita.
Si prega, altresì di notificare all’interessato che l’accertamento medico è disposto da questo Istituto in conformità delle norme contenute nel Testo Unico approvato con D.p.r. 30.6.1965 n. 1124 che prevedono, tra l’altro, la sospensione del pagamento della rendita in caso di rifiuto del titolare dell’accertamento (art. 83).
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si rimane in attesa di ricevere la relazione medica.
La nota delle spese sostenute dovrà essere inviata alla Direzione generale Inail -Ufficio rapporti assicurativi extranazionali – P.le Giulio Pastore, 6 – 00144 Roma che provvedere al relativo rimborso in base agli accordi bilaterali in vigore (NOTA 1).
1) Per Argentina e Brasile l’intero paragrafo dovrà essere annullato. Per l’Argentina non è prevista la collaborazione amministrativa, si segue, quindi, la procedura prevista per Paesi non convenzionati; per il Brasile le spese relative agli accertamenti restano a carico dell’ Istituzione che li ha effettuati.
Allegato 1a
Facsimile di lettera d’incarico per l’esperimento della visita medica di revisione per Paesi extra Uè non convenzionati
Visita medica di revisione
Si prega di voler disporre una visita medica di revisione nei confronti dell’assicurato in oggetto, titolare di rendita per infortunio sul lavoro malattia professionale.
A tal fine si allega il foglio contenente l’anamnesi e i quesiti da porre al sanitario che effettuerà la visita.
Si prega, altresì di notificare all’interessato che l’accertamento medico è disposto da questo Istituto in conformità delle norme contenute nel Testo Unico approvato con D.p.r. 30.6.1965 n. 1124 che prevedono, tra l’altro, la sospensione del pagamento della rendita in caso di rifiuto del titolare dell’accertamento (art. 83).
In attesa di ricevere la nota delle spese per il conseguente rimborso e la relazione medica, si ringrazia per la cortese collaborazione.
Allegato 2
Facsimile di lettera d’incarico per l’esperimento di accertamenti medico-legali per Paesi extra Uè convenzionati
Accertamenti medico-legali
Si prega di voler disporre un accertamento medico-legale nei confronti dell’assicurato in oggetto.
A tal fine si allega il foglio contenente l’anamnesi e i quesiti da porre al sanitario che effettuerà la visita.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si rimane in attesa di ricevere la documentazione concernente gli esami in questione.
La nota delle spese sostenute dovrà essere inviata alla Direzione generale Inail -Ufficio rapporti assicurativi extranazionali – P.le Giulio Pastore, 6 – 00144 Roma che provvedere al relativo rimborso in base alla normativa Uè / in base agli accordi bilaterali in vigore (NOTA 1).
1) Per Argentina e Brasile l’intero paragrafo dovrà essere annullato. Per l’Argentina non è prevista la collaborazione amministrativa, si segue, quindi, la procedura prevista per Paesi non convenzionati; per il Brasile le spese relative agli accertamenti restano a carico dell’ Istituzione che li ha effettuati.
Allegato 2a
Facsimile di lettera d’incarico per l’esperimento di accertamenti medico-legali per Paesi extra Uè non convenzionati
Accertamenti medico-legali
Si prega di voler disporre un accertamento medico-legale nei confronti dell’assicurato in oggetto.
A tal fine si allega il foglio contenente l’anamnesi e i quesiti da porre al sanitario che effettuerà la visita.
In attesa di ricevere la nota delle spese per il conseguente rimborso e la documentazione concernente gli esami in questione, si ringrazia per la cortese collaborazione.
Allegato 3
ACCERTAMENTO VISITA MEDICA
Cognome__________ Nome_________
Luogo e data di Nascita
Indirizzo residenza
Data di costituzione della rendita
Data infortunio/ malattia professionale
Cause e circostanze
Natura , sede e decorso
RICHIESTE MEDICO LEGALI
Attività lavorativa attuale__________________
Descrizione condizioni generali del soggetto___________________
Disturbi lamentati come conseguenza dell’evento______________________
Visite specialistiche richieste____________________________
Esami clinici richiesti______________________
Altro___________________
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Nota:
1) Argentina, Australia, Brasile, Canada, Capo Verde, Croazia, Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Slovenia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.