INPS – Circolare 01 agosto 2013, n. 117
Lavoratori domestici – Ingresso nell’ U.E. dei cittadini della Croazia.
SOMMARIO: Premessa
Ingresso nell’Unione Europea dei cittadini della Croazia: effetti sul rapporto di lavoro domestico
Premessa
Dal 1° luglio 2013, come noto, la Croazia è diventata 28° Stato membro dell’UE, in virtù dell’entrata in vigore del Trattato del 9 dicembre 2011 relativo alla sua adesione all’Unione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile 2012, n. L112 e Legge di ratifica del 29 febbraio 2012, n. 17, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42).
Conseguentemente per i cittadini croati valgono le disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E previste dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell’ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Ingresso nell’Unione Europea dei cittadini della Croazia: effetti sul rapporto di lavoro domestico
Con circolare congiunta del 2 luglio scorso il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti circa le modalità per l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini provenienti dalla Croazia.
Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, in considerazione della situazione esistente nel mercato del lavoro italiano, di due anni, previsto dall’Allegato V dell’Atto di adesione, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato.
Il regime transitorio non si applica, invece, ai lavoratori domestici per i quali l’Italia farà ricorso ad un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno.
Ne consegue che i datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di lavoratori domestici croati dovranno adempiere a quanto previsto all’art. 16 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, commi 11 e 12, che, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro (DM 30 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), ha disposto che i datori di lavoro domestico presentino all’INPS le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
Si richiamano, in merito, i chiarimenti forniti con circolare INPS n. 20 del 17 febbraio 2009.
Per quanto riguarda le domande di emersione relative a lavoratori domestici di nazionalità croata, la sopra citata circolare interministeriale ha chiarito che lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvederà oltre che all’archiviazione delle richieste di nulla osta, già presentate agli uffici competenti, anche all’archiviazione delle domande di emersione relative all’assunzione di lavoratori domestici cittadini croati.
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