INPS – Circolare 11 giugno 2013, n. 96
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2013
SOMMARIO: 1. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
2. Riduzione degli oneri sociali
3. Riduzione del costo del lavoro
4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2013
5. Recupero INAIL danno biologico
6. Salari medi provinciali
7. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2013
8. Tabella aliquote
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2013, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2013 sono così fissate:
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | ||
Concedente | Concessionario | Totale |
18,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) | 8,84% | 27,79% |
2) Riduzione degli oneri sociali
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive | |
Assegni familiari | 0,43% |
Tutela maternità | 0,03% |
Disoccupazione | 0,34% |
3) Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
Aliquota disoccupazione | 2,75% |
Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005 | 1,00% |
4) Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% |
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185% |
5) Recupero INAIL danno biologico
In data 23 luglio 2012 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Pubblicità Legale – il Decreto del 22 maggio 2012 relativo alla “Determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno2011”. Tale recupero è stato fissato nella seguente misura:
– aumento dello 0,71% del contributo assicurativo dovuto per l’anno 2011;
Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa all’anno 2013 tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:
2011 | Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro | 10,125 X 0,71% = 0,0719% |
Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro | 3,1185 X 0,71% = ,0221% |
6) Salari medi provinciali
Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
7) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2013
L’articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: ” a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 49 della legge 3 dicembre 2009 n.191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
Pertanto le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2013 continuano ad essere così quantificate:
TERRITORI | MISURA AGEVOLAZIONE | DOVUTO |
Non svantaggiati | — | 100% |
Montani | 75% | 25% |
Svantaggiati | 68% | 32% |
8) Modalità di pagamento.
La riscossione avverrà tramite l’invio agli interessati di comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare in possesso di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce ‘Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF’.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 18 novembre 2013 e il 16 gennaio 2014.
9) Tabella aliquote contributive
In allegato alla presente circolare è riportata la tabella, con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Allegato
Tabella aliquote PC/CF anno 2013
Voci contributive | Totale | Concedente | Concessionario |
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti | 27,79% | 18,95% | 8,84% |
Quota base | 0,11% | 0,11% | |
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% | 10,125% | |
Addizionale Infortuni sul lavoro | 3,1185% | 3,1185% | |
Disoccupazione | 2,75% | 2,75% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,34% | -0,34% | |
Esonero art. 1 Legge 266/2005 | -1,00% | -1,00% | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,683% | 0,683% | |
Tutela lavoratrici madri | 0,03% | 0,03% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,03% | -0,03% | |
Assegni familiari | 0,43% | 0,43% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,43% | -0,43% | |
Totale | 43,2365% | 34,3965% | 8,84% |
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