INPS – Circolare 14 giugno 2013, n. 99
Esoneri per calamità alle aziende agricole ex Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82. Modifiche e integrazioni alla circolare n. 35 del 6 marzo 2006.
SOMMARIO: 1. Premessa
2. Novità introdotte dal decreto legislativo n. 82/2008
2.1 Nuovo requisito soggettivo
2.2 Nuovo requisito oggettivo
3. Deroga all’art. 5, comma 4, del D.lgs. 102/2004
4. Adempimenti delle aziende per l’accesso al beneficio
1. PREMESSA.
Con circolare n. 35 del 6 marzo 2006 è stato illustrato il quadro normativo di riferimento introdotto dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per la concessione alle aziende agricole degli esoneri contributivi per calamità e le relative modalità di richiesta e gestione dell’esonero.
Com’è noto, la normativa introdotta dal D.lgs. 102/2004 ha lo scopo di garantire le produzioni agricole e zootecniche, nonché le strutture ed infrastrutture aziendali, dai danni conseguenti a calamità naturali o ad eventi eccezionali, tramite azioni di prevenzione volte alla salvaguardia delle imprese agricole.
Per il raggiungimento delle suddette finalità vengono previsti, tra l’altro, interventi volti a favorire (a decorrere dal 2005), tramite la concessione di contributi pubblici, la stipula di contratti assicurativi agevolati per le colture assicurabili, gli allevamenti e le strutture individuati dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale di cui all’articolo 4 del citato Decreto Legislativo n. 102/2004.
Limitatamente ai rischi non ammessi alla copertura assicurativa vengono previsti, per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende colpite da calamità o eventi eccezionali, interventi di natura compensativa dei danni, tra i quali l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento.
Con la presente circolare si illustrano le novità normative introdotte con il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82, l’ipotesi di deroga alla previsione di cui all’art. 5, comma 4, del D.lgs. 102/2004 e le modalità di richiesta dell’esonero parziale dei contributi dovuti.
2. NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N.82/2008
Il Decreto legislativo n. 82/2008 ha disposto modifiche al preesistente regime di aiuti (D.lgs. 102/2004) recependo gli Orientamenti comunitari per aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013 e le disposizioni di cui al Reg. CE n. 1857/2006, che hanno modificato sia i requisiti richiesti alle imprese agricole al fine di fruire degli aiuti, nonché la natura delle agevolazioni in argomento, riconducendole nell’ambito della categorie degli aiuti esenti dalla comunicazione preventiva di cui al Reg. CE 659/99.
Il citato Decreto, pertanto, nel confermare di fatto le tipologie d’intervento già previste dal D.lgs. 102/2004, con riferimento agli interventi di natura compensativa ha apportato sostanziali modifiche sia in merito ai requisiti soggettivi richiesti alle aziende agricole beneficiarie degli stessi interventi, che in relazione al requisito oggettivo inerente la percentuale di intensità dei danni conseguenti alla calamità naturale o agli eventi eccezionali che dà diritto alle agevolazioni previdenziali previste.
2.1 NUOVI REQUISITI SOGGETTIVI
Il D.lgs. n. 82/2008, all’art. 1, comma 1, lettera m, nel modificare l’art. 5, comma 1, del D.lgs. 102/2004, ha disposto che le parole “….nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute” sono sostituite da “…ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività’ di produzione agricola , iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome…”.
Il legislatore, per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008, ha inteso privilegiare, per la concessione degli aiuti compensativi, da un lato, i danni che colpiscono la produzione primaria, ammettendo al beneficio le sole imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. nonché le cooperative che svolgono attività di produzione agricola; dall’altro lato, ha aggiunto l’ulteriore requisito dell’ iscrizione nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.
2.2 NUOVO REQUISITO OGGETTIVO
Il D.lgs. 102/2004, individuati i beneficiari degli interventi compensativi, definiva le percentuali di danno subito dalle aziende per l’accesso agli interventi compensativi, stabilendo che le stesse dovevano essere “.. non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone”.
Il D.lgs. n. 82/2008, nel novellare l’art.5, comma 1, ha disposto la modifica delle percentuali di danno in argomento, stabilendo che l’accesso agli interventi compensativi è riconosciuto alle aziende che “…abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile…”.
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del D.lgs. n.82/2008 (20 maggio 2008), non è più contemplata la minor percentuale di danno (20 per cento) della produzione lorda vendibile prevista per le aziende situate in aree svantaggiate.
A parziale modifica di quanto previsto al punto 5 della circolare 35/2006, la misura dell’esonero sarà quindi la seguente:
– diciassette per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al trenta per cento ed inferiore o pari al settanta per cento della produzione lorda vendibile;
– cinquanta per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile.
Nulla è invariato in merito all’ipotesi dell’ulteriore aumento del dieci per cento dell’esonero di cui al punto 5 della circolare n.35 del 6 marzo 2006.
3. DEROGA ALL’ART. 5, COMMA 4, D.LGS. 102/2004
L’art. 5, comma 4, del D.lgs. 102/2004 stabilisce che: ” sono esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo (interventi compensativi) i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata”.
Tuttavia, il Piano assicurativo agricolo annuale, di cui all’art.4 del D.lgs. n. 102/2004, approvato entro il trenta novembre di ogni anno, può prevedere che, in presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni vegetali e su richiesta delle Regioni interessate, possano essere modificate, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le previsioni assicurative contenute all’articolo 1 del medesimo piano, per consentire l’attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al D.lgs. 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche.
4. ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
Per l’accesso ai benefici previsti, le aziende interessate, oltre ad indicare la percentuale di danno subito, sono tenute a dichiarare che la misura d’aiuto non eccede i limiti di cui all’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.
Pertanto le aziende interessate dovranno presentare istanza , in via telematica, accedendo , secondo le consuete modalità, dal sito Internet dell’Istituto (www.inps.it), ai “Servizi on-line” e cliccando su “domanda esonero calamità naturali”. La procedura guiderà l’utente nei vari passaggi.
Nelle more dell’aggiornamento del modulo telematico di richiesta del beneficio, le aziende provvederanno:
– Nell’ipotesi in cui abbiano già inoltrato richiesta telematica, a mezzo del modulo allegato alla circolare n. 35 del 2006, ad integrare la domanda con apposita dichiarazione di responsabilità (allegato 1) da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo soggettocontribuente.nomesedecompetente@inps.it(XXXX=sede competente per territorio);
– Nell’ipotesi in cui non abbiano ancora inoltrato alcuna richiesta, ad inviare la stessa a mezzo della procedura telematica di cui sopra e ad allegare alla stessa un file contenente , sia apposita dichiarazione di responsabilità (allegato 2) che la copia di un valido documento di riconoscimento del beneficiario, da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo soggettocontribuente.XXXX@inps.it (XXXX=sede competente per territorio).
Per quanto non espressamente modificato dalla presente circolare, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 35 del 6 marzo 2006, ad eccezione del punto 9 relativo agli adempimenti a carico delle sedi, la cui revisione sarà oggetto di apposito messaggio.