INPS – Circolare 15 gennaio 2014, n. 5
Art. 13 della Legge n. 97/2013. Estensione del diritto all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65 legge n. 448/98) ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Interpretazione del ruolo dei “familiari”.
SOMMARIO: Individuazione dei familiari dei cittadini italiani e dell’Unione Europea e dei familiari dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Premessa
La legge 6 agosto 2013, n. 97, al fine di recepire le disposizioni volte alla corretta attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, al comma 1 dell’art. 13 dispone che all’articolo 65, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n.448 le parole “cittadini italiani residenti” sono sostituite dalla seguenti:
“Cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato sulla questione ha, di conseguenza, chiarito che risultano introdotte due nuove categorie di aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, cioè i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché i familiari dei cittadini italiani, dell’unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed ha fornito indicazioni per l’individuazione degli stessi.
Individuazione dei familiari.
Premesso quanto sopra e chiarito il ruolo dei familiari, da intendersi quali aventi diritto alla prestazione assistenziale, per quanto concerne l’individuazione degli stessi, nell’ambito dei familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, occorre distinguere tra due categorie: quella dei familiari dei cittadini italiani e dell’Unione europea e quella dei familiari dei lungosoggiornanti.
A) La prima categoria è quella individuata dall’art. 2 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; per tale categoria di familiari, la parità di trattamento con i cittadini italiani si ricava dagli artt. 19 e 23 del predetto Decreto legislativo.
Il citato art. 2 prevede che, ai fini del decreto di cui trattasi, per “familiare” si intende: a) il coniuge;
b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
B) Per quanto concerne la seconda categoria, quella dei familiari di lungosoggiornanti, si fa presente che la Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status di cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, all’art. 2, paragrafo e) specifica che si intendono familiari i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato Membro interessato ai sensi della Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
Quest’ultima direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 che, intervenendo sull’art. 29 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) individua i seguenti familiari per i quali può essere chiesto il ricongiungimento e che, quindi, possono chiedere l’assegno:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Pertanto, si ribadisce che i familiari dei cittadini italiani, dell’unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, se in possesso degli ulteriori requisiti di legge, possono richiedere la prestazione di cui trattasi.
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