INPS – Circolare 20 giugno 2013, n. 101

Versamenti volontari del settore agricolo – Anno 2013

 

1) Lavoratori agricoli dipendenti;

2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;

3) Contributi integrativi volontari di cui all’art A del D.P.R. N.1432/1971:

a)Operai agricoli a tempo determinato;

b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari;

4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o:

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997;

b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.

PREMESSA

Si illustrano di seguito le modalità di calcolo, per l’anno 2013, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

1. Lavoratori agricoli dipendenti

Nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31/12/1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 27,90%.

Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2013, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 27,90%.

Aliquote e Coefficienti di riparto Decorrenza 1 gennaio 2013

Autorizzati prima del 31 dicembre 1995

Aliquota Base

0,11%

Quota Pensione

27,79%

Totale IVS

27,90%

Coefficienti di riparto

0,003943

0,996057

1,000000

Autorizzati dopo il 31 dicembre 1995

0,11%

27,79%

27,90%

Coefficienti di riparto

0,003943

0,996057

1,000000

2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

Per effetto dell’art. 10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale. Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della percentuale di variazione annua del 3% verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria Decorrenza 1 gennaio 2013

Classi

Classi di reddito settimanale

Reddito settimanale medio imponibile

QuotaPensione

20,00% RM

Addizionale Legge 233/90 2,00%RM

Addizionale Legge 160/75 (€ 0,65 x 3)

Contributo Totale

Fino a € 221,52

€ 221,52

€44,31

€4,44

€ 1,95

€50,70 (a)

Oltre € 221,52 Fino a € 295,36

€ 258,44

€ 51,69

€ 5,17

€ 1,95

€58,81

(a)

Oltre € 295,36 Fino a € 369,20

€ 332,28

€ 66,46

€ 6,65

€ 1,95

€ 75,06

Oltre € 369,20

€406,12

€ 81,23

€ 8,13

€ 1,95

€ 91,31

(a) Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a :

– € 55,23 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;

– € 64,15 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

3. Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971

a) Operai agricoli a tempo determinato

Come é noto, in conformità alla disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione. Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2013, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 27,79% più quota base 0,11%. (cfr. circolare n.13 del 28 gennaio 2013).

Si fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art. 4 del D.lgs 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con circolare n. 57 del 14 aprile 2006.

b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488.

Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con Decreto Direttoriale del 28 maggio u.s. e valevoli per l’anno 2013, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.

Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2013.

Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente che nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in

premessa (allegato 1).

4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997

Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2013, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.

Come é noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).

b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Al riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2013, si devono utilizzare le seguenti modalità:

contributo integrativo

è costituito dalla somma:

– dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a : € 18,86;

– dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297);

contributo base

importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe

 

 

Base IVS0,005854
Quota Pensione0,994146
Totale1,000000

 

Allegato 1

Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2013

Provincia

Retribuzione in euro

Contributo giornaliero in euro

Contributo base in euro

AGRIGENTO

61,62

17,13

0,07

ALESSANDRIA

69,37

19,28

0,08

ANCONA

67,19

18,67

0,07

AOSTA

60,55

16,83

0,07

AREZZO

63,58

17,67

0,07

ASCOLI PICENO

62,90

17,48

0,07

ASTI

66,05

18,36

0,07

AVELLINO

62,62

17,40

0,07

BARI

62,52

17,38

0,07

BELLUNO

68,96

19,16

0,08

BENEVENTO

62,05

17,24

0,07

BERGAMO

69,16

19,22

0,08

BIELLA

66,53

18,49

0,07

BOLOGNA

66,35

18,44

0,07

BOLZANO

69,82

19,40

0,08

BRESCIA

66,74

18,55

0,07

BRINDISI

63,84

17,74

0,07

CAGLIARI

63,07

17,53

0,07

CALTANISSETTA

63,03

17,52

0,07

CAMPOBASSO

56,79

15,78

0,06

CASERTA

58,76

16,33

0,06

CATANIA

65,59

18,23

0,07

CATANZARO

59,76

16,61

0,07

CHIETI

61,66

17,14

0,07

COMO

68,23

18,96

0,08

COSENZA

60,32

16,76

0,07

CREMONA

67,99

18,90

0,07

CROTONE

53,24

14,80

0,06

CUNEO

66,40

18,45

0,07

ENNA

65,12

18,10

0,07

FERRARA

67,94

18,88

0,07

FIRENZE

68,94

19,16

0,08

FOGGIA

68,26

18,97

0,08

FORLÌ CESENA

67,02

18,62

0,07

FROSINONE

54,12

15,04

0,06

GENOVA

65,44

18,18

0,07

GORIZIA

64,25

17,85

0,07

GROSSETO

65,95

18,33

0,07

IMPERIA

61,57

17,11

0,07

ISERNIA

60,40

16,79

0,07

LA SPEZIA

65,89

18,31

0,07

L’AQUILA

67,64

18,80

0,07

LATINA

65,59

18,23

0,07

LECCE

59,76

16,61

0,07

LECCO

68,23

18,96

0,08

LIVORNO

64,71

17,98

0,07

LODI

67,72

18,82

0,07

LUCCA

65,46

18,19

0,07

MACERATA

66,56

18,50

0,07

MANTOVA

71,83

19,96

0,08

MASSA CARRARA

60,29

16,75

0,07

MATERA

63,25

17,58

0,07

MESSINA

64,28

17,86

0,07

MILANO

66,86

18,58

0,07

MODENA

68,86

19,14

0,08

MONZA BRIANZA

66,86

18,58

0,07

NAPOLI

61,46

17,08

0,07

NOVARA

66,99

18,62

0,07

NUORO

67,48

18,75

0,07

ORISTANO

71,37

19,83

0,08

PADOVA

68,08

18,92

0,07

PALERMO

64,41

17,90

0,07

PARMA

70,15

19,49

0,08

PAVIA

68,18

18,95

0,08

PERUGIA

66,20

18,40

0,07

PESARO URBINO

63,05

17,52

0,07

PESCARA

62,57

17,39

0,07

PIACENZA

69,98

19,45

0,08

PISA

65,86

18,30

0,07

PISTOIA

72,92

20,26

0,08

PORDENONE

64,49

17,92

0,07

POTENZA

54,82

15,23

0,06

PRATO

68,94

19,16

0,08

RAGUSA

61,03

16,96

0,07

RAVENNA

66,03

18,35

0,07

REGGIO CALABRIA

76,25

21,19

0,08

REGGIO EMILIA

70,52

19,60

0,08

RIETI

62,30

17,31

0,07

RIMINI

66,06

18,36

0,07

ROMA

74,25

20,63

0,08

ROVIGO

64,74

17,99

0,07

SALERNO

64,12

17,82

0,07

SASSARI

60,97

16,94

0,07

SAVONA

62,39

17,34

0,07

SIENA

67,61

18,79

0,07

SIRACUSA

64,14

17,83

0,07

SONDRIO

64,76

18,00

0,07

TARANTO

62,21

17,29

0,07

TERAMO

63,46

17,64

0,07

TERNI

62,37

17,33

0,07

TORINO

68,34

18,99

0,08

TRAPANI

65,54

18,21

0,07

TRENTO

74,52

20,71

0,08

TREVISO

70,18

19,50

0,08

TRIESTE

64,18

17,83

0,07

UDINE

62,86

17,47

0,07

VARESE

67,41

18,73

0,07

VENEZIA

67,34

18,71

0,07

VERB. C. OSSOLA

70,26

19,52

0,08

VERCELLI

67,75

18,83

0,07

VERONA

67,14

18,66

0,07

VIBO VALENTIA

58,70

16,31

0,06

VICENZA

68,69

19,09

0,08

VITERBO

62,84

17,46

0,07

 

Allegato 2

Importi dei contributi volontari per l’anno 2013, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.

 

Classi di contribuzione

Retr.Settimanale

Retribuzione

settimanale

media imponibile

in euro

Base IVS

In euro

Contributi

integrativi

in euro

Totale

OltreFino a
18

198,24

198,17

0,22

37,37

37,58

19

198,24

211,38

204,93

0,23

38,01

38,24

20

211,38

225,55

218,58

0,24

39,27

39,51

21

225,55

241,21

233,48

0,26

40,67

40,93

22

241,21

259,02

249,98

0,27

42,20

42,47

23

259,02

278,24

268,47

0,29

43,94

44,23

24

278,24

297,40

287,85

0,31

45,75

46,06

25

297,40

319,51

308,45

0,33

47,68

48,01

26

319,51

345,12

332,51

0,37

49,92

50,29

27

345,12

370,88

358,19

0,39

52,32

52,71

28

370,88

396,22

383,74

0,42

54,70

55,12

29

396,22

422,11

409,39

0,45

57,10

57,55

30

422,11

447,14

434,83

0,47

59,48

59,95

31

447,14

475,85

461,84

0,51

62,00

62,51

32

475,85

504,37

490,31

0,54

64,66

65,19

33

504,37

532,81

518,57

0,57

67,30

67,87

34

532,81

561,42

547,09

0,60

69,95

70,56

35

561,42

589,79

575,45

0,04

72,61

72,65

36

589,79

618,10

604,02

0,66

75,29

75,94

37

618,10

646,41

632,32

0,69

77,92

78,61

38

646,41

675,08

660,85

0,72

80,58

81,31

39

675,08

703,79

689,24

0,75

83,24

83,99

40

703,79

731,84

717,80

0,80

85,91

86,71

41

731,84

760,42

746,16

0,83

88,55

89,38

42

760,42

789,18

774,88

0,86

91,23

92,10

43

789,18

817,83

803,36

0,88

93,90

94,78

44

817,83

846,53

832,08

0,93

96,58

97,50

45

846,53

875,11

860,74

0,95

99,25

100,20

46

875,11

875,58

0,97

100,64

101,61