INPS – Circolare 10 gennaio 2014, n. 2
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013 “Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014”, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13 dicembre 2013.
SOMMARIO: Variazione all’1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.
Variazione all’1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014.
Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 13 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata fissata al’1% la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.
Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (NOTA 1).
Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dell’1%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
In relazione a ciò la misura dell’interesse dell’1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2014.
A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.
Note:
(1) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002
Allegato 1
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 dicembre 2013 (GU n. 292 del 13-12-2013)
Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 2
Periodo di validità | Saggio di interesse legale |
fino al 15.12.1990 | 5% |
16.12.1990 – 31.12.1996 | 10% |
01.01.1997 – 31.12.1998 | 5% |
01.01.1999 – 31.12.2000 | 2,5% |
01.01.2001 – 31.12.2001 | 3,5% |
01.01.2002 – 31.12.2003 | 3% |
01.01.2004 – 31.12.2007 | 2,5% |
01.01.2008 – 31.12.2009 | 3% |
01.01.2010 – 31.12.2010 | 1% |
01.01.2011 – 31-12-2011 | 1,5% |
01.01.2012 – 31-12-2013 | 2,5% |
01.01.2014 – | 1% |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 07 gennaio 2020, n. 2 - Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, "Modifica del saggio di interesse legale", pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019
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- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 13 dicembre 2021 - Modifica del saggio di interesse legale
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 12 dicembre 2019 - Modifica del saggio di interesse legale
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