INPS – Circolare 10 gennaio 2014, n. 2

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013 “Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014”, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13 dicembre 2013.

SOMMARIO: Variazione all’1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

Variazione all’1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 13 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata fissata al’1% la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (NOTA 1).

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dell’1%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In relazione a ciò la misura dell’interesse dell’1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2014.

A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.

Note:

(1) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002

Allegato 1

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 dicembre 2013 (GU n. 292 del 13-12-2013)

Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 2

Periodo di validità

Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990

5%

16.12.1990 – 31.12.1996

10%

01.01.1997 – 31.12.1998

5%

01.01.1999 – 31.12.2000

2,5%

01.01.2001 – 31.12.2001

3,5%

01.01.2002 – 31.12.2003

3%

01.01.2004 – 31.12.2007

2,5%

01.01.2008 – 31.12.2009

3%

01.01.2010 – 31.12.2010

1%

01.01.2011 – 31-12-2011

1,5%

01.01.2012 – 31-12-2013

2,5%

01.01.2014 –

1%