Procedura di concordato con continuità aziendale
Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa la corretta applicazione dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, nell’ipotesi di azienda in stato di concordato con continuità aziendale.
A tale riguardo il Comitato nazionale ha osservato che la procedura di concordato con continuità aziendale, prevista dall’art. 186-bis della legge fallimentare (LF), differisce dalle procedure concorsuali “tradizionali” volte prevalentemente a finalità liquidatorie dell’attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria.
Con il concordato con continuità, soprattutto a seguito delle modifiche apportate all’istituto con la riforma del 2015 (D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con Legge 6 agosto 2015 n. 132), si è ritenuto di privilegiare la conservazione dell’impresa, sottoponendo anche i creditori al rischio d’impresa, e relegando gli aspetti liquidatori, per i soli assets ritenuti non indispensabili, a semplice supporto della continuazione dell’attività aziendale.
La particolare natura del concordato con continuità aziendale appare evidente in sede di ammissione a gare per pubblici appalti dove, fino alla riforma dell’Aprile 2016, era richiesto alle imprese (art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006) di dichiarare di non essere soggette a procedimenti concorsuali, salvo il caso di cui all’art. 186-bis LF.
Con il nuovo Codice degli appalti pubblici e stata regolamentata la partecipazione agli appalti dei soggetti ammessi al concordato con continuità aziendale (art. 110, D.Lgs. 50/2016).
Il Comitato nazionale, pertanto, ha ritenuto che l’art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, vada applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell’impresa purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.