INAIL – Circolare 28 aprile 2017, n. 18
Rilascio del Durc in presenza della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche
Quadro normativo
– Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” Articolo 4 “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”.
– Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”. Articolo 6 “Definizione agevolata”.
– Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”. Articolo 11 “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali”, commi 10 e 10-bis.
– Decreto legge 27 marzo 2017, n. 36 “Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione”. Articolo 1 “Proroga di termini in materia di definizione agevolata”.
– Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Articolo 54 “Documento Unico di Regolarità Contributiva”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)” come modificato dal decreto interministeriale 23 febbraio 2016.
– Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per l’attività ispettiva 8 giugno 2015, n. 19 “D.M. 30 gennaio 2015 – Durc on line – prime indicazioni operative”.
– Circolare Inail 26 giugno 2015, n. 61 “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.
– Circolare Inps 26 giugno 2015, n. 126 “Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 – Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)”.
– Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per l’attività ispettiva 2 novembre 2016, n. 33 “D.M. di modifica del D.M. 30 gennaio 2015 – Durc on-line”.
– Circolare Inail 14 dicembre 2016, n. 48 “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al decreto ministeriale 30 gennaio 2015”.
– Circolare Inps 31 gennaio 2017, n. 17 “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc). Modifiche al decreto ministeriale 30 gennaio 2015”.
– Nota Direzione centrale rapporto assicurativo INAIL 60010.28/02/2017.0004285 “Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (art.6 DL 193/2016 conv. L. 225/2016). Regolarità contributiva”.
Premessa
In relazione alla definizione agevolata disciplinata dall’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, si è posta la questione degli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione nel caso in cui sia richiesta la verifica della regolarità contributiva, i cui requisiti sono stabiliti dall’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Il procedimento di definizione agevolata si perfeziona, infatti, solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute e pertanto fino a tale momento permane l’esposizione debitoria nei confronti degli Istituti previdenziali.
Il comma 4 dell’articolo 6 del citato decreto legge stabilisce che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e non si determina pertanto l’estinzione del debito residuo.
Su conforme parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro reso con nota del 9 gennaio 2017, protocollo n. 0000122, trasmessa il 13 febbraio 2017, sentito l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 28 febbraio 2017, protocollo n. 0004285 sono state pertanto fornite indicazioni nel senso di non ritenere possibile l’attestazione della regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione all’agente della riscossione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Si è ritenuto invece corretto attestare la regolarità contributiva dei soggetti aderenti sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Nella Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che all’articolo 54 intitolato “Documento Unico di Regolarità Contributiva” stabilisce nuovi criteri per l’attestazione della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata dei debiti contributivi ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Rilascio del DURC in presenza di definizione agevolata
L’articolo 54, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il Durc è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione effettuata nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Si ricorda che il termine di presentazione della citata dichiarazione all’agente della riscossione, era stato fissato al 31 marzo 2017 dall’articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 come modificato dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225 ed è stato prorogato al 21 aprile 2017, prima dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 marzo 2017, n. 36 e poi dall’articolo 11, comma 10, lettera a) della legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.
La medesima legge 7 aprile 2017, n. 45 ha differito al 15 giugno 2017 il termine del 31 maggio 2017 entro cui l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche, nel caso in cui il debitore acceda al pagamento rateale, per l’anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre e per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre, fermo restando quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo in ordine al pagamento del 70 per cento delle somme complessivamente dovute nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018.
Per completezza si specifica, infine, che il comma 13-ter dell’articolo 6 citato, inserito dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha stabilito che per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (a cui si applicano le disposizioni recate dall’articolo 48, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste per la definizione agevolata.
Annullamento dei Durc rilasciati in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento
Il comma 2 dell’articolo 54 stabilisce che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati in attuazione del comma 1 del medesimo articolo 54 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
La norma precisa che a tal fine l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.
Pubblicazione dell’elenco dei Durc annullati
La norma dispone che gli Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei Durc annullati.
Il comma 3 dell’articolo 54 stabilisce che i soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e quelli che acquisiscono un Durc On Line già prodotto in corso di validità tramite l’apposita funzione di consultazione “utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell’ambito dei procedimenti per i quali il Durc è richiesto”.
Istruzioni operative
A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all’agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, le Sedi attesteranno la regolarità contributiva.
Resta fermo che per i restanti debiti devono sussistere i requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Una volta scaduto il termine dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, per i debiti contributivi iscritti a ruolo oggetto della definizione stessa, la regolarità contributiva è attestata se l’agente della riscossione ne comunica il regolare versamento.
Gli adeguamenti procedurali interni che consentiranno di evidenziare le regolarità contributive attestate ai sensi dell’articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine del successivo annullamento in caso di eventuale inadempimento delle rate, sono in corso di realizzazione.
Nell’attesa le Sedi devono tenere evidenza dei casi suddetti.
Sono altresì in corso gli adeguamenti procedurali interni per l’acquisizione dall’agente della riscossione delle informazioni riguardanti i carichi oggetto di definizione agevolata e il regolare versamento delle rate.
Nelle more le Sedi acquisiranno le suddette informazioni direttamente dall’agente della riscossione nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio della regolarità contributiva.
Allegato
(DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50, art. 54)
(DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TRIESTE - Ordinanza 28 maggio 2019 - Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, decreto-legge n. 193/2016 così come modificato nella legge n. 225/2016 nella parte in cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14230 - Rinuncia al ricorso per definizione agevolata carichi affidati agli agenti della riscossione ex art. 6, DL n. 193 del 2016
- Definizione agevolata carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione - Articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Risposta n. 364 del 30 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 marzo 2022, n. 9550 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo gli (ex) soci aderito alla "definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione - rottamazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 settembre 2020, n. 19281 - Estinzione del giudizio per il pagamento integrale del debito tributario a seguito di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti alla riscossione
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20254 - Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…