MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 05 giugno 2013, n. 19
Decreto interministeriale 22 aprile 2013 – Costituzione Commissioni per l’esame delle ISTANZE di accesso ai benefici di cui all’art. 1, commi 231 e 233 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Fasi e modalità operative – Schema di ISTANZA dei lavoratori cd. salvaguardati
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 123 del 28 maggio 2013 il Decreto interministeriale adottato il 22 aprile 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”.
In particolare, l’art. 2 del citato Decreto interministeriale prevede le condizioni necessarie affinché le categorie di lavoratori nello stesso riportate possano accedere ai benefici di cui all’art. 1, comma 231, della L. n. 228/2012.
Per la parte di competenza degli Uffici territoriali di questo Ministero, i soggetti interessati risultano essere quelli individuati:
– secondo quanto disposto dalla lettera a) del medesimo articolo 2 del Decreto interministeriale del 22 aprile 2013, nei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014,
– secondo quanto disposto dalla lettera c) del summenzionato articolo 2 del Decreto interministeriale del 22 aprile 2013, nei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
I soggetti di cui alla lettera a) devono presentare le richieste di accesso al beneficio secondo le modalità previste dal successivo art. 4 del D.I. in argomento. Precisamente l’ISTANZA da parte di tali soggetti deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio in funzione del luogo di residenza del lavoratore collocato in mobilità.
I soggetti di cui alla lettera c) devono presentare le richieste di accesso al beneficio secondo le modalità previste dal successivo art. 5 del D.I. in parola. Precisamente:
– l’ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale gli accordi sono stati sottoscritti;
– l’ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
II Decreto interministeriale in questione stabilisce, inoltre, all’art. 6, comma 1, che compete alle Commissioni di cui all’art. 4, comma 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, del 1° giugno 2012 e di cui all’art. 4, comma 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012, l’esame delle ISTANZE di concessione del beneficio, da presentarsi tassativamente entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso Decreto in Gazzetta Ufficiale, e pertanto entro e non oltre il 25 settembre 2013.
In ordine alla composizione delle citate Commissioni, si rimanda a quanto contenuto nei suddetti DD.II. rispettivamente del 1° giugno 2012 e dell’8 ottobre 2012.
Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni del Decreto interministeriale del 22 aprile 2013, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, i dirigenti responsabile delle singole DTL di questo Ministero si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire le Commissioni di cui sopra, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell’INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.
Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all’indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.
Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.
Al riguardo i Direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno tenuti a trasmettere, entro il 20 giugno 2013, all’indirizzo PEC dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it nonché di posta elettronica del Dirigente della Divisione VI – DG PIBLo Dott. Gennaro Gaddi ggaddi@lavoro.gov.it – il file in formato excel, debitamente compilato, contenente i nominativi dei componenti le Commissioni nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nella Regione.
I Direttori delle Direzioni regionali del lavoro avranno, altresì, cura di inviare il 15 luglio p.v., agli indirizzi innanzi indicati, un primo report completo dei dati forniti da tutte le singole strutture territoriali di appartenenza, relativo alle ISTANZE pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di lavoratori che richiedono di accedere ai benefici di che trattasi; il report dovrà essere aggiornato ed inviato, secondo le modalità sopra descritte, con cadenza quindicinale.
Si rappresenta che la puntuale realizzazione delle attività richieste incide sulla valutazione della perfomance, con particolare riferimento ai comportamenti organizzativi.
Nel confidare nella consueta collaborazione ed al fine di consentire l’uniformità dei procedimenti che il Decreto interministeriale del 22 aprile 2013 attribuisce a codeste DTL, si trasmettono in allegato le “Fasi e modalità operative” connesse all’attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica: o ISTANZA di ammissione ai benefici; o dichiarazione sostitutiva di certificazione; o decisione di accoglimento della Commissione; o decisione di non accoglimento della Commissione.
Fermo restando quanto sopra, i dirigenti ed il personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro, già nell’immediato, devono assicurare ogni necessario supporto, informazione, chiarimento, utile a facilitare l’utenza ai fini della tempestiva ed agevole attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale indicato in oggetto.
La presente Circolare, redatta sulla base delle indicazioni del Segretariato generale, è pubblicata sul sito internet e sulla intranet del Ministero.
La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato pdf editabile.
Si rappresenta che la procedura di cui alla presente Circolare è da considerarsi altra e diversa rispetto alle procedure di cui, rispettivamente, alla Circolare n. 19/2012 ed alla Circolare n. 6/2013 è differente la normativa di riferimento in base alla quale, in presenza dei requisiti richiesti, è possibile presentare ISTANZA di ammissione al beneficio, per quei lavoratori il cui contingente numerico è stabilito dal D.I. 22 aprile 2013.
Allegato 1
FASI E MODALITÀ OPERATIVE
– Avvio del procedimento
I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere a) e c) dell’art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 22 aprile 2013, devono produrre ISTANZA alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo Decreto nella Gazzetta Ufficiale.
– Modalità di trasmissione
Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex legge n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex legge n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: DPL.Roma@maiIcert.lavoro.gov.it) o all’indirizzo di posta elettronica dedicato (es.: DTLRm.salvaguardati@ilavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.
– Presentazione dell’ISTANZA
L’ISTANZA di accesso ai benefici di cui all’art. 1, comma 231, della L. n. 228/2012, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.
I soggetti di cui alla lettera a) dell’art. 2, comma 1, del D.I. del 22 aprile 2013, unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:
– apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’accordo governativo o non governativo che ha dato luogo alla collocazione in mobilità ordinaria o in deroga, con indicazione dei riferimenti concernenti il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento;
– copia dell’accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità.
Qualora il soggetto interessato non sia in grado di produrre l’accordo di cui sopra, competerà alla DTL provvedere ad acquisire la documentazione in questione, secondo quanto indicato nel successivo art. 4, comma 2, del D.I. del 22 aprile 2013.
I soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 2, comma 1, del D.I. del 22 aprile 2013, unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:
– apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore ad euro 7.500;
– copia dell’accordo individuale (fatta salva la possibilità di richiesta alle OO.SS. o all’amministrazione presso cui è stato ratificato l’accordo) che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, sottoscritto anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero copia dell’accordo collettivo di incentivo all’esodo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro entro pari data, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011.
I lavoratori di cui alla lettera c) dell’art. 2, comma 1, del D.I. del 22 aprile 2013 conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del Lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari, come previsto dall’art. 3, comma 2 del citato D.I..
Nelle ISTANZE i lavoratori di cui alla lett. a) e alla lett. c) dell’art. 2, comma 1, del D.I. del 22 aprile 2013 dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’INPS, come previsto dall’art. 1, comma 233, della L. n. 228/2012 e dall’art. 3, comma 3, del Decreto interministeriale 22 aprile 2013.
– Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE
Nelle ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 22 aprile 2013, le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in relazione alla residenza del lavoratore collocato in mobilità.
Nelle ipotesi di cui alla lettera c) dell’art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 22 aprile 2013, le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:
– DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali o presso le quali tali accordi risultino depositati;
– residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell’ipotesi di accordi collettivi.
– Commissioni per l’esame delle ISTANZE
Secondo quanto indicato dall’art. 6, comma 1 del Decreto interministeriale 22 aprile 2013, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE previste dai precedenti artt. 4 e 5, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di diniego.
– Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell’Istituto.
– Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte da uno dei due membri designati dalla DTL.
– La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell’entità e del flusso delle ISTANZE.
– II Presidente provvedere a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l’elenco delle ISTANZE da esaminare.
– In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell’ISTANZA, verificando l’idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.
– Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE (25 settembre 2013).
– Le decisioni nell’ipotesi di non accoglimento dell’ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione.
– L’esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell’INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
– In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’istante di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
– Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo ISTANZA di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l’ISTANZA.
Allegato 2
(Testo dell’allegato)