AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 3 del 18 gennaio 2024
Alcole etilico destinato alla preparazione di benzina per uso carburazione (nc 2710 12) – Formula di denaturazione speciale – Vincoli di circolazione e di deposito
Com’è noto, con l’art.2-quater del D.L.10 gennaio 2006, n.2 (NOTA 1), a decorrere dal 1° gennaio 2007 è stato istituito l’obbligo, per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati in autotrazione, di immettere in consumo, in ciascun anno, una quota minima di carburanti liquidi o gassosi per trasporti ricavati dalla biomassa, in quantità proporzionale a quella dei carburanti di origine fossile da ciascuno di essi effettivamente immessa in consumo nell’anno precedente.
La continua evoluzione della normativa europea (NOTA 2) e nazionale (NOTA 3) in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ha portato negli anni all’incremento della quota ed alla diversificazione dell’insieme dei carburanti, cosiddetti sostenibili, immessi in consumo per conseguirla.
Tra l’altro, a partire dal 2023, la quota di biocarburanti miscelati alla benzina è almeno pari allo 0,5 per cento, per il 2024 la predetta percentuale è almeno pari all’1 per cento e a partire dal 2025 è almeno pari al 3 per cento sul totale della benzina immessa in consumo.
Conseguentemente, è stato prospettato l’impiego di alcole etilico quale additivo della benzina (NC 2710 12), in quantità tale da ottenere comunque un prodotto energetico ancora classificato alla sottovoce 2710 12 e, quindi, assoggettato ad accisa, con l’applicazione dell’aliquota della benzina stessa.
Al riguardo si forniscono, per quanto di competenza, le prescrizioni per l’accertamento, la circolazione ed il deposito.
- Formula di denaturazione dell’alcole etilico per autotrazione
Attesa l’elevata differenza di aliquota tra l’alcol sottoposto ad accisa (1.035,52 €/ettanidro a 20°C) e quello destinato come componente nella benzina autotrazione (728,40 €/m3 a 15°C, per equivalenza) si ritiene necessaria l’introduzione di una specifica formula di denaturazione speciale per l’alcole destinato alla additivazione o alla miscelazione con benzina (NC 2710 12), in modo tale da poterlo univocamente identificare per la successiva sottoposizione, come previsto dall’art.11, comma 1, del D.M.524/96, alla disciplina fiscale dei prodotti energetici.
Ciò premesso, visto quanto specificato nella norma UNI EN 15376 “Etanolo come componente di miscelazione della benzina”, e in applicazione dell’art.2, comma 6, del D.M.524/96, è autorizzata, per l’alcole etilico (NC 2207 1000) destinato ad essere impiegato nella preparazione di benzina (NC 2710 12) da parte di depositari autorizzati nel settore dei prodotti energetici, la seguente formula di denaturazione speciale:
– per ogni ettolitro anidro di alcool etilico, misurato a 15°C, aggiungere 1 litro a 15°C di benzina.
Dalle tavole alcolometriche internazionali OIML R22 si evince che, per ottenere il volume anidro a 15°C dell’etanolo, è necessario moltiplicarne il volume anidro a 20°C per il fattore 0,995025.
- Operazioni di denaturazione dell’alcol etilico per uso autotrazione
Le operazioni di denaturazione dell’alcol etilico si svolgono presso i depositi fiscali di produzione o importazione nonché nei depositi doganali autorizzati alla custodia del medesimo prodotto, nell’osservanza delle prescrizioni di cui all’art.6 del D.M.153/2001.
I quantitativi di benzina utilizzati per la denaturazione, nel rispetto della predetta formula, sono accertati tramite un apposito strumento di misura, preventivamente verificato dall’UD nella verifica tecnica dell’impianto di denaturazione, di cui al predetto art.6, comma 1, del D.M.153/2001. I quantitativi di benzina utilizzata come denaturante sono, pertanto, accertati con una tolleranza pari alla classe di accuratezza di tale strumento.
Presso i depositi fiscali di alcole dove è effettuata la denaturazione è ammessa la detenzione di benzina ad imposta assolta, nelle quantità necessarie per effettuare l’operazione di che trattasi, determinate dal competente Ufficio delle dogane, in funzione della quantità massima di alcole DS che può essere stoccata nonché del relativo tasso di movimentazione previsto.
A tal fine, il depositario autorizzato presenta apposita denuncia integrativa all’UD competente, per l’inserimento della benzina nel novero dei prodotti detenuti presso l’impianto.
Qualora lo stoccaggio complessivo di prodotti energetici (ivi inclusa la predetta benzina utilizzata per la denaturazione) superi la capacità di 25 m3, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.25, comma 2, lettera a del D.Lgs. 504/95.
I dati di contabilità relativi alla benzina utilizzata nella denaturazione dovranno essere presentati in forma telematica, attivando un apposito registro in applicazione delle vigenti disposizioni (NOTA 4). A tal fine, la benzina (NOTA 5) è stata inserita nel novero della tabella dei prodotti che possono formare oggetto di comunicazione telematica da parte dei depositari autorizzati del settore dell’alcole (NOTA 6).
Analoga disposizione trova applicazione per l’alcole DS (NC 2207 2000) per autotrazione ottenuto a seguito delle operazioni di denaturazione.
Per identificare e distinguere contabilmente l’alcol DS per uso autotrazione dalle altre tipologie di alcol DS, per i fini di competenza dell’Agenzia, è istituito il codice addizionale (CADD) “S186” – “Alcol DS per uso autotrazione” da utilizzare in combinazione con i codici CPA e NC dell’alcole denaturato:
– CPA S400 NC 22072000 CADD S186 – Alcol DS per uso autotrazione (NOTA 7).
3.Circolazione dell’alcole DS per uso autotrazione
La circolazione dell’alcole DS per uso autotrazione, dai depositi fiscali di denaturazione a quelli di utilizzazione, è effettuata, ai sensi dell’art.2, comma 7, del predetto D.M.524/96, con la scorta dell’e-AD.
Sul quantitativo circolante, espresso in litri a 15°C, dovrà essere prestata una cauzione pari al 10% dell’accisa gravante, calcolata sulla base dell’aliquota vigente per la benzina. Nell’e-AD dovrà, altresì, essere fornita indicazione della densità a 15°C dell’alcole DS trasferito.
Non costituisce, ovviamente, alcun motivo ostativo alla circolazione la circostanza che il deposito fiscale mittente operi nel settore dell’alcole (e che, quindi, sia identificato da un codice d’accisa di tipo “A”) mentre quello di destinazione operi nel settore dei prodotti energetici (e che, quindi, sia identificato da un codice d’accisa di tipo “O”), tenuto conto dell’univoca destinazione dell’alcol denaturato nella produzione di benzina per uso autotrazione.
4.Assetto del deposito fiscale di utilizzazione dell’alcol DS
Il deposito fiscale di prodotti energetici destinatario dell’alcol DS, anteriormente alla prima ricezione del prodotto, fornirà apposita denuncia integrativa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, indicando i serbatoi destinati allo stoccaggio dell’alcol DS nonché tutte le linee di trasferimento che saranno utilizzate per effettuarne il blending per la produzione di benzina.
A tal fine, l’UD competente curerà la necessaria attività istruttoria, acquisendo, qualora non già disponibile agli atti dell’Ufficio, l’eventuale documentazione tecnica necessaria per la compiuta descrizione dell’assetto della predetta porzione dell’impianto.
L’alcole DS in argomento sarà trattato come un semilavorato, stoccato nel deposito fiscale unicamente per la successiva preparazione della benzina, in qualità di componente.
Gli stoccaggi di alcol DS concorrono al calcolo della cauzione di deposito nella misura del 10% dell’accisa gravante, calcolata sulla base dell’aliquota vigente per la benzina.
Gli scarichi del prodotto dovranno essere debitamente quantificati o tramite misuratori ovvero tramite serbatoio tarato. Per le necessarie correzioni di volume e per il calcolo della densità a 15°C trovano applicazione le tavole alcolometriche internazionali valide per le miscele idroalcoliche di cui alla raccomandazione OIML R22.
La contabilità dell’alcole DS dovrà essere tenuta in unità di volume a 15°C ed i documenti giustificativi del carico e dello scarico dovranno essere debitamente conservati dal depositario, anche in formato elettronico, ai sensi del citato art.2, comma 7, del D.M.524/96, secondo le prescrizioni che l’UD avrà cura di definire per la vigilanza finanziaria, tenendo conto dell’operatività del deposito.
I dati di contabilità relativi all’alcol DS dovranno essere presentati dal depositario in forma telematica, attivando un apposito registro telematico in applicazione delle vigenti disposizioni (NOTA 8).
La benzina da additivare con alcol DS è costituita da benzina allo stato di prodotto finito (nel seguito, benzina finita, avente NC 2710 1245 (NOTA 9) ovvero 2710 1249 (NOTA 10)) e, quindi, preventivamente sottoposta all’accertamento di produzione ovvero introdotta nel deposito fiscale e, quindi, ivi accertata, a seguito di importazione o di trasferimento in sospensione di imposta.
La contabilità della benzina finita è tenuta in unità di volume a 15°C, secondo le prescrizioni dell’UD competente. L’additivazione con alcol DS costituisce una delle possibili causali di scarico che formeranno oggetto di comunicazione telematica secondo le vigenti disposizioni (NOTA 11).
Nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione la benzina da additivare con alcol DS può essere anche fiscalmente allo stato di semilavorato per la successiva aggiunta di ossigenati (le cosiddette miscele BOB: Blendstock for Oxygenated Blending, quali, ad esempio, le formulazioni E-BOB, Euro Blendstock for Oxygenated Blending oppure R-BOB – Reformulated Blendstock for Oxygenated Blending).
Presso le raffinerie o gli stabilimenti di produzione e negli impianti petrolchimici in cui è attivo INFOIL, la miscela “BOB” può anche essere costituita da benzina già accertata che ha preventivamente formato oggetto della procedura di cui all’art.1, comma 5, del D.M.169/09 (la cosiddetta “retrocessione a semilavorato”).
La contabilità della miscela BOB è tenuta in unità di volume a 15°C, secondo le prescrizioni dell’UD competente, attivando un apposito registro in applicazione delle vigenti disposizioni (NOTA 12).
La benzina additivata con l’alcol DS dovrà essere presentata all’accertamento in serbatoio, con le consolidate modalità operative.
Anche la contabilità della benzina additivata con alcol DS è tenuta in unità di volume a 15°C, secondo le prescrizioni dell’UD competente, attivando un apposito registro telematico in applicazione delle vigenti disposizioni (NOTA 13).
Per identificare e distinguere contabilmente la benzina additivata con alcol DS da quella priva di tale componente, per i fini di competenza dell’Agenzia, è istituito il codice addizionale (CADD) “S185” – “Benzina additivata con alcol DS” (NOTA 14) da utilizzare in combinazione con i codici CPA e NC della benzina:
– CPA E420 NC 27101245 CADD S185 – Benzina (ottano <98) additivata con alcol DS;
– CPA E420 NC 27101249 CADD S185 – Benzina (ottano ≥ 98) additivata con alcol DS.
Al riguardo, il depositario autorizzato che effettua l’operazione di additivazione è tenuto a richiedere all’UD competente l’aggiornamento della propria licenza di esercizio, specificando la capacità di stoccaggio di benzina additivata con alcol DS disponibile in deposito.
I serbatoi in cui sono stoccati l’alcol DS, la benzina da additivare e il BOB nonché la benzina additivata devono essere adeguati al sistema informatizzato di controllo INFOIL ed inseriti nel relativo sistema di consultazione a disposizione dell’UD competente. A tal fine è conseguentemente integrato, qualora necessario, il piano di adeguamento dell’impianto (NOTA 15).
Per lo sviluppo del serbatoio di benzina additivata con alcol DS (contenuto di etanolo fino al 5%) trova applicazione la versione più aggiornata delle tabelle di cui alla norma ASTM D 1250, relative ai prodotti raffinati tal quali (NOTA 16).
Con le medesime tabelle ed entro il predetto limite nel tenore di etanolo, è effettuata la compensazione a 15°C dei volumi della benzina additivata, in caso di accertamento effettuato tramite sistemi di misurazione su condotta.
Considerata la forte tendenza idrofila dell’etanolo, nel predetto piano di adeguamento possono, altresì, essere esplicitati anche eventuali adeguamenti impiantistici volti a mantenere anidri i serbatoi della benzina additivata e le relative linee di movimentazione.
Laddove dovessero riscontrarsi problematiche di dettaglio correlate alla peculiarità tecnica dell’impianto, nel disciplinare INFOIL sono fornite specifiche prescrizioni per la pratica applicazione delle presenti disposizioni (NOTA 17).
Nel rispetto del predetto assetto tecnico-fiscale, l’additivazione di benzina con alcol DS può essere autorizzata dall’UD competente anche presso le raffinerie e negli stabilimenti di produzione presso i quali non è attivo INFOIL nonché nei depositi fiscali di stoccaggio di capacità complessiva inferiore a 3.000 mc.
Invece, tenendo conto dell’aumento di volume che si registra a seguito della miscelazione di alcol DS con la benzina (NOTA 18), l’additivazione non può essere autorizzata qualora sia eseguita al di fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, in quanto sulla miscela risultante è dovuta un’accisa di ammontare superiore a quella già pagata sui singoli componenti.
Proprio per tener conto del predetto fenomeno, l’accertamento all’estrazione dallo stabilimento di produzione o da un deposito fiscale è effettuato sulla benzina additivata con alcol DS, tramiteun misuratore fiscale del volume a 15°C, con classe di accuratezza 0,5 o migliore (NOTA 19) in tutto il campo di portata.
La lettura di tale misuratore è utilizzata per l’emissione degli e-DAS per la benzina additivata immessa in consumo o degli e-AD per quella estratta in sospensione.
Ovviamente i misuratori fiscali utilizzati nell’accertamento sono conformi alla direttiva MID, fatta salva l’applicazione della circolare 6/D/2016 (NOTA 20), nei casi in cui ne ricorrano ancora i presupposti.
- Assetto del deposito fiscale di utilizzazione dell’alcol DS. Casi particolari
5.1. Denaturazione dell’alcol etilico presso un deposito fiscale di prodotti energetici
Il depositario autorizzato di prodotti energetici che intenda ricevere da depositi fiscali di produzione di cui all’art.28, comma 1, lettera a), punto 1, del TUA o importare presso il proprio impianto alcol etilico non denaturato per, poi, ivi denaturarlo per uso autotrazione, è tenuto a richiedere, relativamente all’impianto che esercisce, anche l’autorizzazione a depositario autorizzato nel settore dell’alcole.
A tal fine è tenuto a presentare apposita denuncia integrativa all’UD competente secondo le prescrizioni di cui all’art.1 del D.M.153/2001, limitatamente alla sola porzione di impianto nella quale sarà ricevuto, detenuto e movimentato l’alcole assoluto per la sua successiva denaturazione.
In particolare, nella predetta denuncia sono identificati:
- a) i serbatoi destinati allo stoccaggio dell’alcol etilico non denaturato e di quello denaturato nonché della benzina che sarà usata come denaturante;
- b) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione dei quantitativi di alcol non denaturato ricevuto e di quello addotto alla denaturazione nonché della benzina utilizzata nelle operazioni di denaturazione;
- c) il diagramma P&I delle linee interne al deposito utilizzate per la movimentazione dei prodotti di cui al punto b) e per l’effettuazione delle operazioni di denaturazione.
Nel caso di che trattasi, in cui sussiste già un deposito fiscale dotato di muri o recinzione perimetrale e collegamento diretto al sistema viario pubblico tramite varchi controllati, il requisito della delimitazione e della immediata identificazione per il deposito dell’alcol di cui all’art.1, comma 2 ed all’art.3, comma 1 del citato D.M.153/2001 è soddisfatto qualora il predetto assetto tecnico – impiantistico garantisca la fisica separazione dello stoccaggio dell’alcol etilico non denaturato da infrastrutture che possano consentirne l’estrazione tal quale dal deposito, senza la preventiva denaturazione.
L’UD effettuata la verifica tecnica di cui all’art.2 del citato D.M.153/2001, rilascia per l’impianto di che trattasi, l’autorizzazione all’istituzione di un deposito fiscale nel settore dell’alcole etilico (identificato con un codice di accisa di tipo “A”).
In tale evenienza sul medesimo impianto, avente gli stoccaggi di prodotti energetici e di alcole etilico non denaturato come sopra distinti, l’esercente sarà pertanto titolare di due distinte autorizzazioni, una di tipo “O” per il settore dei prodotti energetici ed una di tipo “A”, per il settore dell’alcole etilico.
Acquisita la predetta autorizzazione di tipo “A”, l’alcol etilico non denaturato potrà essere trasferito con la scorta dell’e-AD dall’impianto di produzione o di importazione al deposito fiscale utilizzatore di che trattasi.
Sul quantitativo circolante, espresso in litri a 20°C, dovrà essere prestata una cauzione pari al 10% dell’accisa gravante, calcolata sulla base dell’aliquota vigente per l’alcole etilico. Nell’e-AD dovrà, altresì, essere fornita indicazione della densità a 20°C dell’alcole trasferito. Il depositario speditore dovrà identificare il deposito destinatario tramite il relativo codice di accisa di tipo “A”.
Gli stoccaggi di alcol non denaturato concorrono al calcolo della cauzione di deposito nella misura del 10% dell’accisa gravante, calcolata sulla base dell’aliquota vigente per l’alcol etilico.
La denaturazione dell’alcol etilico è effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente paragrafo 2 tramite le predette dotazioni impiantistiche.
L’alcole DS per uso autotrazione è poi trattato all’interno del deposito fiscale di prodotti energetici secondo le prescrizioni del precedente paragrafo 4.
5.2 Additivazione di alcol DS alla benzina direttamente in baia di carico
In alternativa all’assetto del paragrafo 4, a conferma delle pregresse disposizioni dell’Agenzia volte a limitare l’assorbimento idrico della benzina additivata con etanolo, l’additivazione di alcol DS con la benzina può essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato, anche direttamente in baia di carico delle autobotti, previa autorizzazione dell’UD competente e nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecnico – impiantistiche.
1) La benzina addotta all’additivazione è estratta da un serbatoio munito di telemisure del livello e della temperatura, rese disponibili per la consultazione nel sistema INFOIL di impianto. La benzina è preventivamente sottoposta ad accertamento di produzione in serbatoio. Nel rispetto di tali condizioni, può essere utilizzata per l’additivazione in baia di carico anche benzina BOB sulla quale sia stato preventivamente effettuato l’accertamento di produzione in serbatoio e sia, quindi, stato costituito il relativo carico di imposta.
2) L’alcol DS addotto all’additivazione è estratto da un serbatoio munito di telemisure del livello e della temperatura, rese disponibili per la consultazione nel sistema INFOIL di impianto. La densità dell’alcol DS è quella risultante dai documenti fiscali di carico ovvero da misurazione diretta effettuata a cura e sotto la responsabilità del depositario.
3) Lungo la linea di adduzione dell’alcol DS dal serbatoio alla baia di carico è installato un misuratore del volume a 15°C additivato, con classe di accuratezza 1,0 o migliore (NOTA 21) e con sensibilità almeno pari a 0,1 litri a 15°C, in tutto il campo di portata. Per la determinazione del volume a 15°C a partire dalla temperatura dell’alcol DS, trovano applicazione le tavole alcolometriche internazionali per le miscele idroalcoliche di cui alla raccomandazione OIML R22. Lo scarico giornaliero dell’alcol DS è effettuato in base al totalizzatore di tale contatore.
4) A valle dell’additivazione, è installato un misuratore fiscale del volume a 15°C della benzina additivata estratta, con classe di accuratezza 0,5 o migliore e con sensibilità almeno pari a 0,1 litri a 15°C (NOTA 22), in tutto il campo di portata. La lettura di tale misuratore è utilizzata per l’emissione degli e-DAS per la benzina additivata immessa in consumo o degli e-AD per quella estratta in sospensione.
5) Connesso in cascata al predetto misuratore è installato un campionatore continuo della benzina additivata, al fine di verificare che la benzina commercializzata sia conforme alle specifiche di cui all’art.3 del D.lgs 66/2005 e s.m.i.. In particolare, la percentuale di impiego dell’alcole etilico è, in ogni caso, limitata al 10 per cento in volume della miscela finale, nel rispetto delle specifiche di commercializzazione della benzina di cui all’allegato I di tale decreto legislativo.
6) Il campionatore ha una capacità minima tale da conservare campioni significativi di prodotto per almeno tre giorni di lavorazione e massima fino ad un limite stabilito dall’UD competente.
Lo svuotamento del campione è effettuato a cura e sotto la responsabilità del depositario. La conservazione dei campioni, per i controlli eventuali e successivi dell’Amministrazione finanziaria, è effettuata nel rispetto delle procedure stabilite per INFOIL nella circolare 14/D/2010 (NOTA 23).
7) Lo scarico giornaliero della benzina (finita o BOB), comunque preventivamente accertata in serbatoio per quanto esposto al punto 1), è effettuato in base alla differenza tra l’erogato giornaliero del misuratore di cui al punto 4) e l’erogato giornaliero del misuratore di cui al punto 3). L’erogato di ciascun prodotto è desunto dal totalizzatore dei rispettivi misuratori.
8) L’erogazione della benzina e dell’alcol DS è simultanea e proporzionale al tenore di etanolo in miscela. Per agevolare l’omogenea miscelazione, l’erogazione dell’alcol DS deve avvenire durante la fase di pieno flusso della benzina. Su ciascuna baia di carico sono installati idonei dispositivi di segnalazione di regolarità dell’operazione di additivazione e di blocco automatico in caso di guasti.
9) Le comunicazioni telematiche di carico interno di benzina additivata con alcol DS, a seguito dell’additivazione in linea, e di scarico esterno di benzina additivata con alcol DS, a seguito dell’estrazione dal deposito, sono rese contestualmente e con i medesimi quantitativi in kg e in litri a 15°C per entrambe le comunicazioni.
In considerazione della portata innovativa della disposizione del presente paragrafo, l’autorizzazione all’additivazione in baia di carico da parte dell’UD competente è comunque subordinata all’effettuazione di un preventivo periodo di marcia sperimentale, volto, in particolare:
– a verificare il regolare funzionamento dell’impianto di additivazione;
– a riscontrare, in base al campionamento di cui ai punti 5) e 6), la conformità della benzina additivata estratta dal deposito alle specifiche previste dalla legge per la commercializzazione nel territorio dello Stato;
– a determinare la tolleranza inventariale applicabile alla giacenza di benzina (finita o BOB), in relazione alla peculiare modalità di scarico di cui al punto 7) nonché ai fenomeni di espansione volumica che caratterizzano la miscela dell’etanolo con la benzina.
Nel disciplinare INFOIL di impianto possono essere fornite specifiche prescrizioni, avuto riguardo agli esiti della predetta marcia sperimentale.
Resta in ogni caso fermo il rispetto da parte del depositario delle eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite da altre amministrazioni competenti in materia di metrologia legale nonché di sicurezza antincendio e di tutela ambientale.
- Comunicazioni telematiche del depositario autorizzato relative all’additivazione
I dati contabili relativi all’operazione di additivazione dell’alcol DS con benzina (BOB o finita) sono presentati all’ADM dal depositario autorizzato in forma telematica, entro il giorno successivo a quello di riferimento (NOTA 24).
In particolare, per ciascuna operazione di additivazione, il depositario è tenuto a presentare le seguenti tre movimentazioni:
- scarico interno di BOB dal relativo registro dei semilavorati ovvero scarico interno di benzina finita dal registro dei prodotti finiti;
- scarico interno di alcol DS dal relativo registro dei semilavorati;
- carico interno di benzina additivata con alcol DS nel relativo registro dei prodotti finiti.
Al riguardo, nel tracciato record OLIMDA, il record B dovrà essere valorizzato in conformità con le seguenti tabelle. Per gli altri campi del record B non specificati nelle tabelle restano ferme le consolidate modalità di compilazione.
Scarico interno di BOB | ||
Numero campo | Contenuto del campo | Valorizzazione (NOTA 25) |
3 | Data della movimentazione | Data di effettuazione dell’operazione di additivazione |
6 | Tipo registro | “M” – Materie prime e semilavorati (TA02) |
11 | Codice prodotto | Codice CPA – NC della benzina tal quale (TA13) |
13 | Quantità in chilogrammi | Massa del prodotto puro come accertata nell’operazione di additivazione |
14 | Quantità in litri a 15°C | Volume a 15°C del prodotto puro da denaturare come accertato nell’operazione di additivazione |
19 | Tipo documento / verbale | “VIA” – Verbale interno all’azienda (TA05) |
20 | Numero documento/verbale | Numero di riferimento progressivo annuo della comunicazione consuntiva dell’operazione di additivazione |
25 | Tipo movimentazione | “S” – Scarico (TA07) |
26 | Causale di movimentazione | “001” – additivazione (TA08S) |
27 | Codice posizione fiscale | “002” – Accisa sospesa (TA12) |
Scarico interno di benzina finita | ||
Numero campo | Contenuto del campo | Valorizzazione (NOTA 26) |
3 | Data della movimentazione | Data di effettuazione dell’operazione di additivazione |
6 | Tipo registro | “F” – Prodotti finiti (TA02) |
11 | Codice prodotto | Codice CPA – NC della benzina pura (TA13) |
13 | Quantità in chilogrammi | Massa del prodotto puro come accertata nell’operazione di additivazione |
14 | Quantità in litri a 15°C | Volume a 15°C del prodotto puro da denaturare come accertato nell’operazione di additivazione |
19 | Tipo documento / verbale | “VIA” – Verbale interno all’azienda (TA05) |
20 | Numero documento/verbale | Numero di riferimento progressivo annuo della comunicazione consuntiva dell’operazione di additivazione |
25 | Tipo movimentazione | “S” – Scarico (TA07) |
26 | Causale di movimentazione | “001” – additivazione (TA08S) |
27 | Codice posizione fiscale | “002” – Accisa sospesa (TA12) |
Scarico interno di alcol DS per uso autotrazione | ||
Numero campo | Contenuto del campo | Valorizzazione (NOTA 27) |
3 | Data della movimentazione | Data di effettuazione dell’operazione di additivazione |
6 | Tipo registro | “M” – Materie prime e semilavorati (TA02) |
11 | Codice prodotto | CPA S400 NC 22072000 CADD S186 (TA13 e TA20) |
13 | Quantità in chilogrammi | Massa del prodotto puro come accertata nell’operazione di additivazione |
14 | Quantità in litri a 15°C | Volume a 15°C del prodotto puro da denaturare come accertato nell’operazione di additivazione |
19 | Tipo documento / verbale | “VIA” – Verbale interno all’azienda (TA05) |
20 | Numero documento/verbale | Numero di riferimento progressivo annuo della comunicazione consuntiva dell’operazione di additivazione |
25 | Tipo movimentazione | “S” – Scarico (TA07) |
26 | Causale di movimentazione | “001” – additivazione (TA08S) |
27 | Codice posizione fiscale | “002” – Accisa sospesa (TA12) |
Carico interno di benzina additivata con alcol DS | ||
Numero campo | Contenuto del campo | Valorizzazione (NOTA 7) |
3 | Data della movimentazione | Data di effettuazione dell’operazione di additivazione |
6 | Tipo registro | “F” – Prodotti finiti (TA02) |
11 | Codice prodotto | Codice CPA – NC – CADD “S-185” (TA13) |
13 | Quantità in chilogrammi | Massa del prodotto miscelato come accertato nell’operazione di additivazione (NOTA 28) |
14 | Quantità in litri a 15°C | Volume a 15°C del prodotto miscelato come accertato nell’operazione di additivazione |
19 | Tipo documento / verbale | “VDP” – Verbale di determinazione del prodotto (TA05) |
20 | Numero documento/verbale | Numero di riferimento progressivo annuo della comunicazione consuntiva dell’operazione di additivazione (NOTA 29) |
25 | Tipo movimentazione | “C” – Carico (TA07) |
26 | Causale di movimentazione | “101” – additivazione (TA08C) |
27 | Codice posizione fiscale | “002” – Accisa sospesa (TA12) |
- Comunicazioni telematiche del depositario autorizzato relative all’estrazione della benzina additivata con alcol DS
I dati contabili relativi a ciascuna estrazione di benzina additivata con alcol DS dal deposito fiscale sono presentati all’ADM dal depositario autorizzato in forma telematica, entro il giorno successivo a quello di riferimento (NOTA 30).
In particolare, per ciascuna estrazione, il depositario, oltre all’emissione del relativo documento di trasporto, è tenuto a presentare una movimentazione di scarico esterno di benzina additivata dal relativo registro dei prodotti finiti.
Al riguardo, nel tracciato record OLIMDA, il record B dovrà essere valorizzato in conformità con le seguenti tabelle. Per gli altri campi del record B non specificati nelle tabelle restano ferme le consolidate modalità di compilazione.
Scarico esterno di benzina additivata con alcol DS | ||
Numero campo | Contenuto del campo | Valorizzazione (NOTA 7) |
3 | Data della movimentazione | Data di estrazione dal deposito |
6 | Tipo registro | ” F ” – Prodotti finiti (TA02) |
11 | Codice prodotto | Codice CPA – NC – CADD “S-185” (TA13) |
13 | Quantità in chilogrammi | Massa della benzina additivata estratta, come inserita nel documento di trasporto |
14 | Quantità in litri a 15°C | Volume a 15°C della benzina additivata estratta, come inserita nel documento di trasporto |
19 | Tipo documento / verbale | “EDS” – DAS elettronico ovvero “EAD” – Documento di accompagnamento per la circolazione in sospensione di accisa (NOTA 4) (TA05) |
20 | Numero documento/verbale | CRS dell’e-DAS ovvero ARC dell’e-AD (NOTA 4) |
25 | Tipo movimentazione | “S” – Scarico (TA07) |
26 | Causale di movimentazione | “024” – Immissione in consumo (con e-DAS) ovvero “016” – Estrazione dal deposito (con e-AD) (TA08S) |
I depositari autorizzati che eserciscono impianti di additivazione di etanolo DS alla benzina, sono tenuti a adeguarsi alle nuove disposizioni impartite entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Le Direzioni in indirizzo sono pregate di vigilare, anche per il tramite dei dipendenti Uffici, sulla corretta applicazione della presente circolare, non mancando di segnalare eventuali problematiche operative che dovessero riscontrarsi nella pratica attuazione delle stesse.
Le medesime Direzioni avranno, in particolare, cura di fornire ai dipendenti Uffici l’assistenza tecnico – fiscale che dovesse rendersi necessaria nell’aggiornamento dei disciplinari INFOIL degli impianti interessati dalla presente disposizione.
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Note:
(1) Convertito, con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n.81, così come riformulato dall’art.1, comma 368 della legge 27 dicembre 2006, n.296 nonché dall’art.33 del D.Lgs 3 marzo 2011, n.28.
(2) Cfr Direttiva 2018/2001 (cd. Renewable Energy Directive – RED II) e Direttiva 2021/0218 (cd. RED III).
(3) Cfr, da ultimo, l’art.39 del D.Lgs 199/2021 ed il DM Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica del 16 marzo 2023.
(4) Tramite il tracciato record “ALCODA”. Cfr art.1, comma 1, del Decreto Legge n.262 del 3 ottobre 2006 e relative determinazioni direttoriali di attuazione.
(5) CPA E420 NC 27101245 Benzina (ottano < 98) e CPA E420 NC 27101249 Benzina (ottano ≥ 98)
(6) Si tratta della TA20 – Tabella dei prodotti alcolici al quale fa riferimento il tracciato record ALCODA
(7) In considerazione che tale prodotto potrà essere detenuto e movimentato presso depositi fiscali sia di prodotti energetici sia di prodotti alcolici, la suddetta combinazione è stata inserita sia nella TA13 sia nella TA20.
(8) Tramite il tracciato record “OLIMDA”. Cfr art.1, comma 1, del Decreto Legge n.262 del 3 ottobre 2006 e relative determinazioni direttoriali di attuazione.
(9) Qualora abbia numero di ottano < 98
(10) Qualora abbia numero di ottano ≥ 98
(11) Sempre tramite il tracciato record “OLIMDA”. Cfr nota 8.
(12) Sempre tramite il tracciato record “OLIMDA”. Cfr nota 8.
(13) Sempre tramite il tracciato record “OLIMDA”. Cfr nota 8.
(14) Ovviamente, l’immissione in consumo di “benzina additivata con alcol DS” è valida ai fini dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti solo ove l’alcol DS sia derivato da biomassa (debitamente registrata quale materia prima negli appositi registi fiscali di distilleria, già mod.C41)
(15) Cfr determinazione direttoriale prot.266728 del 31 luglio 2020 e prot.270116 del 27 luglio 2021.
(16) Cfr norma API MPMS cap. 11.1 ASTM D 1250-04 + addendum 2007: “Temperature and Pressure Volume Correction Factors for Generalized Crude Oils, Refined Products, and Lubricating Oils”.
(17) Cfr i pertinenti paragrafi delle circolari 14/D prot.103178 del 10 agosto 2020, 17/D prot.156921 del 23 dicembre 2010, 12D prot.73344 del 13 giugno 2012 e circolare 6/2021 prot.42754 del 10 febbraio 2021
(18) Ad esempio, una miscela benzina – etanolo (95 – 5) mostra un incremento di volume di circa lo 0,1%, rispetto alla somma del volume dei singoli componenti.
(19) Trattasi di un “fiscal meter” utilizzato per la determinazione del quantitativo immesso in consumo e per la relativa liquidazione dell’imposta.
(20) Cfr circolare 6/D prot.27701 del 22 marzo 2016.
(21) Trattasi di un “allocation meter” utilizzato per monitorare il regolare svolgimento delle operazioni di additivazione.
(22) Trattasi di un “fiscal meter” utilizzato per la determinazione del quantitativo immesso in consumo e per la relativa liquidazione dell’imposta.
(23) Cfr par.5 della circolare 14/D prot.103178 del 10 agosto 2010
(24) Cfr art.2 della determinazione direttoriale prot. 1494 del 26 settembre 2007 e art.2, comma 1, della determinazione direttoriale prot. 52047 del 21 novembre 2008, relativi alle modalità di trasmissione.
(25) Ove pertinente, è riportata, tra parentesi, la Tabella (TA) di riferimento dal quale è desunta la valorizzazione.
(26) Ove pertinente, è riportata, tra parentesi, la Tabella (TA) di riferimento dal quale è desunta la valorizzazione.
(27) Ove pertinente, è riportata, tra parentesi, la Tabella (TA) di riferimento dal quale è desunta la valorizzazione.
(28) Tale massa è quella risultante dalla somma della massa di benzina oggetto dell’additivazione con la massa del bio-etanolo addizionato al prodotto puro.
(29) Occorre inserire il medesimo numero di riferimento che è stato indicato nel record B relativo allo scarico interno di benzina dal quale è stata ottenuta la benzina miscelata con bio-etanolo di che trattasi. Infatti, i due record di tipo B fanno riferimento alla medesima operazione di denaturazione.
(30) Cfr. art.2 della determinazione direttoriale prot. 1494 del 26 settembre 2007 e art.2, comma 1, della determinazione direttoriale prot. 52047 del 21 novembre 2008, relativi alle modalità di trasmissione.
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