INPS – Circolare 11 aprile 2017, n. 70
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi – Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2017
SOMMARIO:
Premessa
- A) Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2017 ai seguenti lavoratori:
- lavoratori soci di società e di enti cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4;
- lavoratori agricoli a tempo determinato;
- compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari;
- lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità);
- lavoratrici autonome: artigiane, commercianti, CD-CM, imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità);
- B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2017, per le seguenti prestazioni:
- lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera);
- assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale);
- assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001;
- limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale)
- art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 – indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2017.
Premessa
L’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Come precisato nella circolare n. 12 del 27.01.2017, L’ISTAT, con comunicato ufficiale del 16 gennaio 2017, ha informato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nei periodi gennaio – dicembre 2015 e gennaio – dicembre 2016 è pari al -0,1 per cento.
Ciò considerato, la misura per l’anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti risulta pari a quella del 2016 (circolare n. 19 del 31.01.2017).
- A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO NELL’ANNO 2017
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2017, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Relativamente all’indennità di tubercolosi, laddove, invece, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento per gli importi da corrispondere per l’anno 2017 alla circolare n. 7 del 11.01.2017.
1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI, ANCHE DI FATTO, DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2017 (NOTA 1), sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2017, ad euro 47,68 (circolare n. 19 del 31.01.2017 – par. 1).
2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Come precisato con messaggio n. 29676 del 7.12.2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2017, è pari a euro 42,41 (circolare n. 19 del 31.01.2017 – par. 1 – allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.05.2016 sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2016 ai fini previdenziali (v. tabella allegata alla presente circolare). Con la circolare n. 101 del 14.06.2016, sono state fornite le relative istruzioni operative.
Con riferimento ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (circolare n. 56 del 2.03.2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19.12.2001).
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2016 (NOTA 2), e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2015, dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l’anno 2017 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2016.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (circolare n. 37 del 11.03.2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile, per l’anno 2017, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2016 pari a euro 56,62 (circolare n. 93 del 7.06.2016).
4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Con decreto ministeriale 22.12.2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, (G.U. n. 15 del 19.01.2017) ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2017, a favore dei lavoratori in argomento per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2017, sono riportate nella circolare n. 28 del 7.02.2017 – allegati 1 e 2.
5) LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità/paternità).
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2017, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (circolare n. 13 del 27.01.2017):
– euro 6,97 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,88;
– euro 7,88 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,88 e fino a euro 9,59;
– euro 9,59 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,59;
– euro 5,07 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI, PESCATRICI AUTONOME DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (maternità).
L’indennità di maternità, per i due mesi precedenti alla data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, nonché l’indennità per congedo parentale e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 42,41 corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2016 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (tabella A – circolare n. 19 del 31.01.2017), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2017 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2016 (articolo 68, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001).
Artigiane: euro 47,68, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2017 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (tabella A – circolare n. 19 del 31.1.2017), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2017.
Commercianti: euro 47,68, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2017 per la qualifica di impiegato del commercio (tabella A – circolare n. 19 del 31.1.2017), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2017.
Pescatrici: euro 26,49 corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2017 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (tabella B – punto 3 della circolare n. 19 del 31.1.2017), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2017.
- B) IMPORTI DA PRENDERE A RIFERIMENTO, NELL’ANNO 2017, PER ALTRE PRESTAZIONI.
Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2017 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera e maternità/paternità da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, l’ammontare degli assegni di maternità concessi dai comuni e quelli dello Stato concessi dall’Inps. Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001 e gli importi massimi per l’anno 2017 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (maternità/paternità, malattia e degenza ospedaliera).
Generalità
Per l’anno 2017, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a (circolare n. 21 del 31.01.2017):
– 25,72 % per i lavoratori liberi professionisti;
– 32,72 % per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2017, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito (articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990) pari, per il suddetto anno, a euro 15.548,00 (circolare n. 21 del 31.01.2017).
Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:
– 333,25 euro per i lavoratori libero professionisti;
– 423,94 euro per le altre categorie di lavoratori.
Per gli eventi insorti nel 2017, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia (NOTA 3) corrisponde a euro 70.266,80 (l’importo corrisponde al 70% del massimale 2016, pari a euro 100.324,00 – circolare n. 13 del 29.01.2016).
Indennità di malattia a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (art. 1, comma 788, legge 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011)
La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l’indennità di malattia viene calcolata – applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8%, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento – assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per l’anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2017, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è stato confermato rispetto a quello indicato per l’anno precedente (sulla base di quanto evidenziato in premessa) e risulta pari a euro 100.324,00 (circolare n. 21 del 31.01.2017), l’indennità viene calcolata su euro 274,86 (euro 100.324,00 diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
– euro 10,99 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
– euro 16,49 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
– euro 21,99 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (circolare n. 147 del 23.07.2001), l’indennità in questione va calcolata – con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero – sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2017, l’indennità, calcolata su euro 274,86, come sopra indicato, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
– euro 21,99 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
– euro 32,98 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
– euro 43,98 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
2) ASSEGNI DI MATERNITA’ DEI COMUNI EX ART.74 DEL D. LGS. N. 151/2001
Come reso noto con circolare n. 55 del 8.3.2017, la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2017, è pari a -0,1%.
In proposito il Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella G.U. n. 47 del 25.02.2017 ha precisato che, in conformità con quanto espresso in premessa, così come accaduto nell’anno 2016, restano fermi per l’anno 2017 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità. Pertanto, si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2017 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2017, la misura dell’assegno di maternità del Comune ed il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono i medesimi indicati nella circolare n.64 del 30.03.2015 e di seguito riportati:
– assegno di maternità (in misura piena) pari a euro 338,89 mensili per complessivi euro 1.694,45;
– indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a euro 16.954,95.
3) ASSEGNI DI MATERNITA’ DELLO STATO EX ART. 75 DEL D. LGS. n. 151/2001
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato (articolo 75 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001), valido per le nascite avvenute nel 2017 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2017, è pari, nella misura intera, ad euro 2.086,24 (circolare n. 19 del 31.01.2017, par. 9), tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell’indice ISTAT per il 2016 risultata pari a -0.1%. (NOTA 4)
4) LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 151/2001.
In base al decreto ministeriale 17.11.2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 274 del 23.11.2016) – che stabilisce nella misura dello 0,0% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2017 – il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2016 è pari a euro 6.524,57 (v. tabella B, allegato 3, della circolare n. 8 del 17.01.2017).
Tale importo, com’è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3, dell’articolo 34, del D. Lgs. n. 151/2001 (NOTA 5). Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che, nel 2017, chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 32 del citato decreto, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2017 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.311,43 (euro 6.524,57 per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2017, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
5) ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001 – INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA’. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2017.
Come noto (circolare n. 14 del 15.01.2007), l’importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.
Ciò premesso, si ribadisce che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo da utilizzare per l’adeguamento 2017 ha assunto valore negativo (-0,1%).
Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto al citato comma 287, dell’articolo 1, della legge n. 208/2015 (vedi premessa), restano fermi, per l’anno 2017,i valori, già indicati nella circolare n. 51 del 17.03.2016, relativi al tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo e al valore massimo dell’indennità economica annuale (tabella 1). Si confermano, altresì, gli importi massimi di retribuzione figurativa annuale e settimanale (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti. Si rideterminano, invece, non essendo il 2017 un anno bisestile, i valori massimi dell’indennità economica giornaliera (tabella 1) e della relativa contribuzione figurativa (tabella 2).
TABELLA 1 | |||
---|---|---|---|
Valori massimi dell’indennità economica (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) | |||
A | B | C | D |
Anno | Importo complessivo annuo | Importo massimo annuo indennità | Importo massimo giornaliero indennità |
2017 | 47.445,82 | 35.674,00 | 97,73 |
TABELLA 2 | |||
---|---|---|---|
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) | |||
A | B | C | D |
Anno | Retribuzione figurativa massima annua | retribuzione figurativa massima settimanale | retribuzione figurativa massima giornaliera |
2017 | 35.674,00 | 686,03 | 97,73 |
—
Note
(1) pur iniziato nel mese di gennaio 2017, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2017 (circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).
(2) Circolare n. 134386 AGO del 6.04.1982
(3) “L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell’anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento” (articolo 3 del D.M. 12.1.2001).
(4) Si rammenta che per il 2016 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a euro 2.086,24.
(5) Circolari n. 109 del 06/06/2000, n. 8 del 17/01/2003 e n. 16 del 04/02/2008.
Allegato
Provincia | Retribuzione in euro | Contributo giornaliero in euro | Contributo base in euro |
---|---|---|---|
AGRIGENTO | 63,69 | 17,95 | 0,07 |
ALESSANDRIA | 72,08 | 20,32 | 0,08 |
ANCONA | 69,29 | 19,53 | 0,08 |
AOSTA | 60,55 | 17,07 | 0,07 |
AREZZO | 65,77 | 18,54 | 0,07 |
ASCOLI PICENO | 65,08 | 18,35 | 0,07 |
ASTI | 69,41 | 19,57 | 0,08 |
AVELLINO | 64,47 | 18,17 | 0,07 |
BARI | 65,75 | 18,53 | 0,07 |
BELLUNO | 71,14 | 20,05 | 0,08 |
BENEVENTO | 63,35 | 17,86 | 0,07 |
BERGAMO | 69,24 | 19,52 | 0,08 |
BIELLA | 70,07 | 19,75 | 0,08 |
BOLOGNA | 69,82 | 19,68 | 0,08 |
BOLZANO | 71,15 | 20,06 | 0,08 |
BRESCIA | 69,88 | 19,70 | 0,08 |
BRINDISI | 64,98 | 18,32 | 0,07 |
CAGLIARI | 66,03 | 18,61 | 0,07 |
CALTANISSETTA | 65,62 | 18,50 | 0,07 |
CAMPOBASSO | 60,99 | 17,19 | 0,07 |
CASERTA | 61,39 | 17,31 | 0,07 |
CATANIA | 65,60 | 18,49 | 0,07 |
CATANZARO | 64,29 | 18,12 | 0,07 |
CHIETI | 64,96 | 18,31 | 0,07 |
COMO | 71,99 | 20,29 | 0,08 |
COSENZA | 63,25 | 17,83 | 0,07 |
CREMONA | 70,00 | 19,73 | 0,08 |
CROTONE | 57,58 | 16,23 | 0,06 |
CUNEO | 69,58 | 19,61 | 0,08 |
ENNA | 65,49 | 18,46 | 0,07 |
FERRARA | 70,07 | 19,75 | 0,08 |
FIRENZE | 69,77 | 19,67 | 0,08 |
FOGGIA | 70,95 | 20,00 | 0,08 |
FORLÌ CESENA | 69,96 | 19,72 | 0,08 |
FROSINONE | 57,49 | 16,21 | 0,06 |
GENOVA | 69,85 | 19,69 | 0,08 |
GORIZIA | 67,71 | 19,09 | 0,07 |
GROSSETO | 69,17 | 19,50 | 0,08 |
IMPERIA | 64,71 | 18,24 | 0,07 |
ISERNIA | 60,56 | 17,07 | 0,07 |
LA SPEZIA | 67,15 | 18,93 | 0,07 |
L’AQUILA | 68,88 | 19,42 | 0,08 |
LATINA | 68,06 | 19,19 | 0,07 |
LECCE | 61,24 | 17,26 | 0,07 |
LECCO | 71,99 | 20,29 | 0,08 |
LIVORNO | 67,88 | 19,14 | 0,07 |
LODI | 69,38 | 19,56 | 0,08 |
LUCCA | 68,56 | 19,33 | 0,08 |
MACERATA | 67,04 | 18,90 | 0,07 |
MANTOVA | 71,37 | 20,12 | 0,08 |
MASSA CARRARA | 60,41 | 17,03 | 0,07 |
MATERA | 66,26 | 18,68 | 0,07 |
MESSINA | 67,08 | 18,91 | 0,07 |
MILANO | 67,96 | 19,16 | 0,07 |
MODENA | 71,79 | 20,24 | 0,08 |
MONZA BRIANZA | 67,96 | 19,16 | 0,07 |
NAPOLI | 65,31 | 18,41 | 0,07 |
NOVARA | 69,40 | 19,56 | 0,08 |
NUORO | 68,79 | 19,39 | 0,08 |
ORISTANO | 74,84 | 21,10 | 0,08 |
PADOVA | 71,66 | 20,20 | 0,08 |
PALERMO | 66,23 | 18,67 | 0,07 |
PARMA | 71,42 | 20,13 | 0,08 |
PAVIA | 71,76 | 20,23 | 0,08 |
PERUGIA | 69,47 | 19,58 | 0,08 |
PESARO URBINO | 65,55 | 18,48 | 0,07 |
PESCARA | 65,40 | 18,44 | 0,07 |
PIACENZA | 73,44 | 20,70 | 0,08 |
PISA | 69,15 | 19,49 | 0,08 |
PISTOIA | 73,69 | 20,77 | 0,08 |
PORDENONE | 67,79 | 19,11 | 0,07 |
POTENZA | 56,92 | 16,05 | 0,06 |
PRATO | 69,77 | 19,67 | 0,08 |
RAGUSA | 61,16 | 17,24 | 0,07 |
RAVENNA | 69,18 | 19,50 | 0,08 |
REGGIO CALABRIA | 83,77 | 23,61 | 0,09 |
REGGIO EMILIA | 73,87 | 20,82 | 0,08 |
RIETI | 64,22 | 18,10 | 0,07 |
RIMINI | 69,48 | 19,59 | 0,08 |
ROMA | 74,27 | 20,94 | 0,08 |
ROVIGO | 68,19 | 19,22 | 0,08 |
SALERNO | 66,95 | 18,87 | 0,07 |
SASSARI | 66,24 | 18,67 | 0,07 |
SAVONA | 65,49 | 18,46 | 0,07 |
SIENA | 71,05 | 20,03 | 0,08 |
SIRACUSA | 67,06 | 18,90 | 0,07 |
SONDRIO | 69,04 | 19,46 | 0,08 |
TARANTO | 65,70 | 18,52 | 0,07 |
TERAMO | 65,14 | 18,36 | 0,07 |
TERNI | 62,16 | 17,52 | 0,07 |
TORINO | 71,75 | 20,23 | 0,08 |
TRAPANI | 65,76 | 18,54 | 0,07 |
TRENTO | 78,07 | 22,01 | 0,09 |
TREVISO | 73,25 | 20,65 | 0,08 |
TRIESTE | 67,98 | 19,16 | 0,07 |
UDINE | 67,48 | 19,02 | 0,07 |
VARESE | 70,01 | 19,74 | 0,08 |
VENEZIA | 71,03 | 20,02 | 0,08 |
VERB. C. OSSOLA | 73,30 | 20,66 | 0,08 |
VERCELLI | 71,78 | 20,23 | 0,08 |
VERONA | 70,83 | 19,97 | 0,08 |
VIBO VALENTIA | 63,33 | 17,85 | 0,07 |
VICENZA | 71,85 | 20,25 | 0,08 |
VITERBO | 66,16 | 18,65 | 0,07 |