Circolare numero 60 del 21 maggio 2026 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20 del 25 febbraio 2026, avente a oggetto “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge

INDICE

 

Premessa

1. Pagamento dilazionato dei debiti per contributi e accessori di legge

2. Potere decisionale

3. Debiti oggetto della dilazione

4. Seconda dilazione. Oggetto e condizioni

5. Dilazione e procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza

6. Presentazione della domanda di dilazione

7. Dichiarazioni e impegni del debitore

8. Definizione della domanda. Termini per l’istruttoria e per il pagamento delle rate accordate

9. Determinazione del numero delle rate e modalità anche di pagamento

10. Requisiti per il permanere del pagamento dilazionato e revoca della dilazione

11. Piano di rientro

12. Definitività dei provvedimenti. Riserva di iniziative tese alla tutela del credito

Premessa

La legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, entrata in vigore dal 12 gennaio 2025, è intervenuta sulla disciplina della dilazione dei debiti contributivi nei confronti degli Enti previdenziali attraverso la semplificazione del procedimento di concessione previsto in caso di richiesta di pagamento da parte del debitore in un numero di rate maggiore di ventiquattro e fino al numero massimo di sessanta, con la finalità di “favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi”.

In particolare, l’articolo 23 della legge n. 203/2024, rubricato “Dilazione del pagamento dei debiti contributivi”, ha integrato l’articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, inserendo il comma 11-bis, il quale dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, sentiti l’INPS e l’INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi”.

Il comma 2 del medesimo articolo 23 prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non trova più applicazione nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, il comma 17 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consentiva, previa autorizzazione ministeriale, di estendere la durata della rateazione fino a sessanta mesi.

In attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 23, comma 1, della legge n. 203/2024, è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 24 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 278 del 29 novembre 2025.

L’intervento normativo in argomento nasce dalla volontà del legislatore di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione contributiva e la contestualità della riscossione dei relativi importi, con effetti vantaggiosi sia per gli Enti creditori che per i soggetti contribuenti.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 è stato adottato il “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge” (di seguito, Regolamento), al fine di definire i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione (Allegato n. 1).

Il citato Regolamento abroga e sostituisce il precedente “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”, adottato con la determinazione presidenziale n. 229 del 14 dicembre 2012, successivamente modificato con la determinazione presidenziale n. 113 del 9 maggio 2013,nonché le disposizioni concernenti l’attribuzione delle competenze decisionali in materia di rateazione dei debiti contributivi e di riduzione delle sanzioni civili, definite con le deliberazioni n. 340 del 21 settembre 2005 e n. 175 del 7 giugno 2006 del Consiglio di Amministrazione [1].

Il Regolamento si applica alle domande di dilazione presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.I. 24 ottobre 2025, la medesima disciplina, nella logica di maggiore favore nei confronti del contribuente, si applica anche alle domande di dilazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data di pubblicazione della presente circolare per le quali il debitore può richiedere altresì la rideterminazione del numero di rate.

In tale ultima ipotesi, il debitore, secondo quanto disposto dal medesimo articolo, deve produrre, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, apposita “istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso”.

A tale fine, l’istanza deve essere inviata tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, attraverso il quale è necessario creare un’apposita richiesta di “Comunicazione Bidirezionale”, selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e scegliendo nell’oggetto l’opzione “Recupero del Credito” e “Dilazioni Amministrative”. Nella richiesta, a testo libero, devono essere specificati la data della domanda di dilazione in corso della quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate, il nuovo numero di rate in cui rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte.

Considerata la ratio normativa volta a favorire il rientro in bonis del contribuente che ha intrapreso un percorso virtuoso di regolarizzazione, il provvedimento di rideterminazione del numero delle rate presuppone il corretto adempimento delle stesse in conto della dilazione in corso e della contribuzione corrente. In merito al potere decisionale sulla rideterminazione del numero delle rate, tenendo conto dell’importo oggetto dell’originaria domanda, si applica la ripartizione delle competenze declinata al successivo paragrafo 2.

1. Pagamento dilazionato dei debiti per contributi e accessori di legge

L’articolo 1 del Regolamento, richiamando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.I. 24 ottobre 2025, stabilisce che la dilazione può essere concessa per regolarizzare i debiti per contributi dovuti a titolo di omissione o evasione, e accessori di legge, per i quali alla data di presentazione della domanda di dilazione non è stato ancora formato l’avviso di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelli in gestione presso gli uffici legali.

Con riferimento ai debiti per contributi e accessori di legge in gestione presso gli uffici legali dell’Istituto, restano salve le attività eventualmente realizzate dai medesimi uffici per il rientro in bonis del debitore.

Il pagamento dilazionato può essere consentito nei seguenti casi:

a. dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;

b. dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.

Per la concessione della dilazione il contribuente deve dichiarare che la propria situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sia di carattere temporaneo, requisito che consente all’Istituto di ritenere sussistente la possibilità di un percorso di riequilibrio e di superamento dello stato di crisi in coerenza con la finalità dello strumento della dilazione.

2. Potere decisionale

Con riferimento al potere decisionale sulle domande di dilazione, l’articolo 2 del Regolamento prevede la ripartizione delle competenze decisionali su due livelli di responsabilità e in particolare:

a. i Direttori provinciali, di Filiale metropolitana e di Filiale provinciale hanno il potere di:

– accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 36 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa, fino all’importo di 500.000 euro;

– disporre con provvedimento l’annullamento o la revoca delle dilazioni;

b. i Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano hanno il potere di:

–  accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 60 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa di importo superiore a 500.000 euro.

La nuova articolazione delle responsabilità, ponendo il centro decisionale delle istanze in una posizione più prossima al contribuente, consente di individuare più attentamente le problematiche e le criticità che caratterizzano la propria situazione contributiva, anche in relazione alle peculiarità del territorio in cui si svolge l’attività, garantendo un migliore livello del servizio.

Ciò anche in considerazione della circostanza che il Regolamento specifica che, ai fini della determinazione del numero delle rate accordabili, la Struttura territorialmente competente deve tenere conto, tra gli altri elementi, della tipologia di contribuente e del contesto sociale e territoriale in cui opera, posto che il numero di 36 o di 60 rate costituisce il limite massimo del numero delle rate concedibili (cfr. il successivo par. 9).

Peraltro, le attuali linee organizzative, improntate alla logica della riduzione dei livelli decisionali e dell’accrescimento delle funzionalità di governo e regia dei processi, appaiono coerenti anche con il complessivo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito, anche Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

Infatti, l’articolo 88 del citato decreto legislativo n. 14/2019 stabilisce la competenza decisionale delle domande di transazione e di trattamento dei crediti tributari e previdenziali in capo ai Direttori delle Strutture territoriali e ai Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano.

Si precisa altresì che, in linea con il quadro organizzativo complessivo, poiché la titolarità della gestione del credito oggetto di regolarizzazione è attribuita ai Direttori provinciali, di Filiale metropolitana o di Filiale provinciale, il potere di disporre l’annullamento o la revoca di tutte le dilazioni accordate, a prescindere dall’importo, ricade in capo agli stessi.

Nel caso in cui ricorra l’ipotesi di pluralità di Strutture territoriali, anche se ubicate in regioni diverse, creditrici verso il medesimo debitore, il potere decisionale della concessione della dilazione è attribuito:

– al Direttore provinciale di Filiale metropolitana o di Filiale provinciale che ha in gestione il credito di importo maggiore, per partite debitorie fino a 500.000 euro;

– al Direttore regionale o di Coordinamento metropolitano della Struttura territoriale che ha in gestione il credito di importo maggiore, per partite debitorie superiori a 500.000 euro.

Resta fermo che, ricorrendo tale fattispecie, la decisione deve tenere conto delle valutazioni derivanti dalle risultanze istruttorie di ciascuna delle Strutture territoriali coinvolte al fine di garantire l’uniformità della gestione dei crediti oggetto di dilazione. Al riguardo, si rinvia alle indicazioni fornite al successivo paragrafo 8.

Si evidenzia che gli importi da considerare ai fini dell’individuazione del titolare del potere decisionale sono da riferirsi al complessivo debito per contributi e sanzioni civili. Sono, pertanto, superate le disposizioni contenute al paragrafo 10 della circolare n. 108 del 12 luglio 2013.

Il Regolamento, infine, demanda alla Direzione centrale Entrate dell’Istituto la funzione di monitoraggio e verifica della puntuale e uniforme applicazione da parte delle Strutture territoriali della normativa in materia di dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge in fase amministrativa.

Le citate competenze decisionali e di monitoraggio si estendono alle richieste di riduzione delle sanzioni civili in applicazione della disciplina di cui all’articolo 116, commi 15 e 16, della legge n. 388/2000.

3. Debiti oggetto della dilazione

L’articolo 3 del Regolamento specifica in dettaglio la natura dei crediti oggetto di dilazione e le cause alle quali deve essere ricondotta la dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria da parte del debitore.

In particolare, tale situazione deve essere comprovata dal mancato o ritardato pagamento dei contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, anche qualora le esposizioni debitorie derivino da situazioni contingenti ed eccezionali, che incidono sulla determinazione degli obblighi contributivi correnti, o sono state rilevate dall’INPS a seguito di verifiche d’ufficio o ispettive.

La dilazione può essere concessa al contribuente, identificato dal codice fiscale, per regolarizzare l’intera esposizione debitoria, per contributi e sanzioni civili, nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS[2], accertata alla data di presentazione della relativa domanda e derivante da:

– mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge (art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000);

– mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive (art. 116, comma 8, lett. b) e b-bis), della legge n. 388/2000);

– comunicazioni di compliance notificate al contribuente;

– comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d’ufficio dall’INPS.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le situazioni contingenti ed eccezionali rientrano gli adempimenti annuali o infrannuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione di aziende destinatarie di provvedimenti di concessione di integrazione salariale straordinaria, nonché i casi di crisi che presentano particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore. Sono, ancora, valutabili come situazioni contingenti ed eccezionali l’esecuzione di provvedimenti giudiziali, il mancato pagamento di crediti vantati nei confronti di soggetti pubblici e privati e il fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria, entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale.

Resta confermata la previsione che include nella dilazione, per le specifiche fattispecie, le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori[3].

Al riguardo, si evidenzia che tale circostanza non esclude l’obbligo di provvedere all’attivazione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa o penale sulla base dell’importo dell’omissione ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Al riguardo, si intendono interamente richiamate le disposizioni fornite dall’Istituto al paragrafo 3 della circolare n. 148 del 24 novembre 2010, ai fini della verifica dell’avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori.

4. Seconda dilazione. Oggetto e condizioni

L’articolo 4 del Regolamento disciplina l’istituto della c.d. seconda dilazione, introdotta dall’articolo 1, comma 2, del D.I. 24 ottobre 2025.

La ratio della norma è di supportare il contribuente nel processo di regolarizzazione, introducendo espressamente la possibilità che lo stesso acceda a un nuovo piano di dilazione nel corso di un piano già accordato, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali.

La seconda dilazione, che può essere consentita nel rispetto degli importi e del numero di rate di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1 del Regolamento, può essere richiesta per regolarizzare:

–      le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza successivamente all’emissione del piano di ammortamento già accordato, maturate precedentemente o successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso;

 

–      la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso.

In questi casi il contribuente deve dichiarare altresì che la concessione della seconda dilazione favorisce il recupero delle proprie capacità a fare fronte alle obbligazioni nei confronti dell’Istituto mediante il riequilibrio finanziario ed economico.

Al fine di evitare un utilizzo improprio dello strumento della dilazione è stata introdotta una condizione per la concessione della seconda dilazione, prevedendo che nei sei mesi precedenti alla data della domanda non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca, in nessuna delle Gestioni amministrate dall’INPS in cui è presente il codice fiscale del contribuente.

Pertanto, in fase di istruttoria della concedibilità della seconda dilazione è necessario verificare puntualmente tale condizione. A tale fine le Strutture territoriali dell’Istituto avranno cura di procedere a un controllo delle dilazioni in corso per l’adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti di revoca.

Considerata, peraltro, la ratio normativa sottesa alla complessiva disciplina della materia, volta a favorire il mantenimento del pagamento in modalità rateale, è opportuna, prima dell’adozione del provvedimento di revoca, un’attività consulenziale diretta con il contribuente o con l’intermediario abilitato, volta alla complessiva definizione della situazione debitoria.

La presenza di due dilazioni attive preclude la possibilità di proporre una nuova istanza, in quanto il Regolamento stabilisce che, per potere accedere a una nuova dilazione, il contribuente deve estinguere anticipatamente una delle dilazioni in essere, mediante il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, comprovando in tale modo l’avvio di un percorso finalizzato al riequilibrio della propria capacità finanziaria.

Si precisa altresì che, ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca per il mancato pagamento delle rate accordate, ciascuna dilazione deve essere considerata autonoma, in quanto caratterizzata da un proprio e distinto percorso gestionale che non interferisce con quello dell’altra dilazione eventualmente in essere.

Diversamente, il venire meno del requisito della correntezza contributiva è causa di revoca di entrambe le dilazioni.

5. Dilazione e procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Il Regolamento, all’articolo 5, introduce una specifica disposizione per disciplinare l’utilizzo dell’istituto della dilazione nel caso in cui il contribuente abbia fatto ricorso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

In particolare, per consentire l’accesso delle imprese in difficoltà a un quadro di risanamento e permettere di individuare il percorso maggiormente satisfattivo per i creditori, nel Regolamento è stato espressamente previsto che l’accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina la decadenza dalle dilazioni accordate e ancora in corso. In tale caso, i crediti residui restano compresi nella regolazione della singola procedura.

Nel Regolamento, inoltre, viene precisato che, in caso di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli 57, 60 e 61 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, stipulato ai sensi dell’articolo 63 del medesimo Codice, di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all’articolo 64-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, concluso ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 64-bis o di un concordato preventivo di cui all’articolo 84 del medesimo Codice, con trattamento dei crediti contributivi ai sensi dell’articolo 88, tenuto conto che tali procedure, nell’ipotesi in cui prevedono la continuità dell’impresa, sono finalizzate a favorire il risanamento aziendale, fermo restando il regolare adempimento di quanto definito nell’accordo, nel piano o nel concordato omologati, sussiste la possibilità di concedere la dilazione per i debiti maturati successivamente al provvedimento di omologazione.

Nelle ipotesi di amministrazione straordinaria, di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all’esercizio dell’impresa di cui al decreto legislativo n. 14/2019, la dilazione può essere concessa per i debiti maturati nel corso della prosecuzione dell’esercizio medesimo.

6. Presentazione della domanda di dilazione

La domanda di dilazione, come previsto all’articolo 6 del Regolamento, deve essere presentata dal contribuente, anche per il tramite di un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio disponibile sul portale dell’Istituto. In particolare, devono essere utilizzati i servizi presenti nel “Cassetto previdenziale del contribuente”. Con successivo messaggio saranno forniti nel dettaglio gli specifici profili operativi per ogni Gestione contributiva.

La domanda deve essere inoltrata alla Struttura territorialmente competente dell’INPS alla gestione del credito, qualora sia l’unica Struttura interessata o, in caso di pluralità di Strutture territoriali coinvolte, a quella competente a gestire l’importo maggiore. Tale Struttura territoriale deve coinvolgere tutte le Strutture territoriali interessate ai fini della puntuale definizione dell’istruttoria.

Il contribuente, identificato dal codice fiscale, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni civili deve presentare un’unica domanda, che comprende tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS e riportando in dettaglio i relativi importi.

Poiché la domanda di dilazione deve avere a oggetto l’intera esposizione debitoria rilevata dalle banche dati dell’Istituto e consolidata all’esito delle attività di normalizzazione effettuate dal contribuente congiuntamente alla Struttura territorialmente competente dell’INPS titolare del credito oggetto di dilazione, la stessa deve riferirsi alle evidenze proposte dalla procedura “Ve.R.A. – Verifica Regolarità Aziendale”, per pervenire alla definizione, nell’ambito delle medesime, di quelle partite per le quali il procedimento gestionale non risulta ancora completato (ad esempio, VIG, le note di rettifica, le diffide da vigilanza documentale, partite a credito azienda/eccedenze).

In ragione della centrale rilevanza che in questa fase assume la gestione anticipata delle evidenze che saranno oggetto della domanda di dilazione, che presuppone l’instaurazione di un rapporto di trasparenza e collaborazione tra il contribuente e/o l’intermediario abilitato e l’Istituto, il Regolamento prevede un tempo più ampio per la definizione della fase istruttoria che è stato elevato a 10 giorni.

Entro tale termine, pertanto, le attività di consolidamento devono rendere disponibile l’estratto debitorio riferito a tutte le Gestioni amministrate dall’INPS, nel quale devono essere indicati anche gli eventuali versamenti non ancora contabilizzati riconosciuti dall’Istituto ai fini della determinazione del debito oggetto di dilazione.

Si ricorda che nell’istanza, oltre al debito da rateizzare, il contribuente deve indicare il numero delle rate, che non potrà essere superiore a 36 per importi fino a 500.000 euro e a 60 per importi superiori a 500.000 euro.

 7. Dichiarazioni e impegni del debitore

All’atto della presentazione della domanda, il debitore deve rendere una serie di dichiarazioni e assumere alcuni impegni, come previsto all’articolo 7 del Regolamento.

Si evidenzia, in via preliminare, che il Regolamento, riconoscendo valenza al diritto di difesa, consente di escludere dalla totalità delle esposizioni debitorie da regolarizzare i crediti oggetto di contestazione in fase amministrativa o giudiziaria, posto che la trattazione e la definizione dei contenziosi devono avvenire nei rispettivi ambiti del giudizio (amministrativo o giurisdizionale). In relazione a ciò, tenuto conto che le partite oggetto di gravame possono restare escluse dalla dilazione, è necessario che le Strutture territoriali provvedano a definire con tempestività i ricorsi amministrativi.

Inoltre, successivamente alla definizione della domanda, non è possibile modificare l’estratto debitorio. Pertanto, il contribuente deve impegnarsi a versare, in unica soluzione, le eventuali differenze di importo che dovessero emergere in sede di quadratura delle denunce comprese nella rateazione accordata, entro 30 giorni dall’intervenuta comunicazione della quadratura stessa (cfr. il precedente par. 6).

Il debitore, oltre a dichiarare che le esposizioni debitorie derivano dalla temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria o da situazioni contingenti ed eccezionali, come precisato agli articoli 3 e 4 del Regolamento, deve riconoscere esplicitamente e incondizionatamente il credito dell’INPS per contributi e accessori di legge, impegnandosi a rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito stesso. Come già precisato, gli eventuali crediti oggetto di contestazione alla data della domanda, in sede amministrativa o giudiziaria, possono restare esclusi dalla dilazione.

Il contribuente deve riconoscere che la concessione della dilazione non determina novazione dell’obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell’Istituto conserva le preferenze di legge (prededuzione e privilegio).

Inoltre, al fine di garantire la piena consapevolezza degli effetti derivanti dal mancato pagamento della contribuzione accertata come dovuta e dalla normativa in tema di dilazioni, il contribuente deve prendere atto che il pagamento dilazionato delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori non produce effetto sulla permanenza dell’obbligo, in capo all’INPS, di provvedere all’attivazione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa o penale sulla base dell’importo dell’omissione ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983.

Parimenti, il contribuente deve prendere atto che il pagamento dilazionato comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, come modificato dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, e, da ultimo, dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38[4], nonché della circostanza che, qualora ottenga, ai sensi dei commi 15 e 16 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo articolo, l’Istituto provvede al relativo conguaglio sull’importo del debito residuo oggetto della dilazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa.

La soddisfazione, per ogni Gestione amministrata dall’INPS, deve avvenire imputando nell’ordine il debito per contributi e accessori di legge nei confronti dell’Istituto a partire dai periodi più remoti e tale previsione deve essere espressamente dichiarata dal debitore nella domanda.

La domanda deve contenere, infine, l’impegno del contribuente a effettuare il versamento sia della prima delle rate complessivamente accordate e definite nel piano di ammortamento e delle successive rate mensili entro la data indicata nel medesimo piano, sia dei contributi correnti mensili o periodici.

8. Definizione della domanda. Termini per l’istruttoria e per il pagamento delle rate accordate

Ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, l’istruttoria della domanda di dilazione è effettuata dalla Struttura territoriale titolare del credito oggetto di dilazione. Nel caso di pluralità di Strutture territoriali, l’istruttoria compete a quella che ha in gestione il credito di importo maggiore che, a tale fine, agisce in coordinamento con le altre Strutture coinvolte (cfr. il precedente par. 2).

La conclusione del procedimento, comprensivo del termine assegnato per il pagamento della prima delle rate accordate, deve intervenire entro 20 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda di dilazione.

In relazione alla centralità dell’attività di gestione e di individuazione delle evidenze, come già precisato al paragrafo 6, il Regolamento prevede in fase istruttoria un tempo più ampio, pari a 10 giorni di calendario. Nei successivi 10 giorni di calendario dalla data di emissione del piano di ammortamento, il contribuente deve effettuare il pagamento della prima rata accordata per tutte le posizioni contributive oggetto di regolarizzazione.

Il procedimento di definizione della domanda si conclude con l’adozione di un provvedimento motivato, nella forma di determinazione, che può essere di accoglimento o di reiezione.

Si precisa che l’accettazione del piano di ammortamento avviene per effetto del comportamento concludente posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato nel piano stesso, dell’importo indicato come prima rata.

Ne deriva che solo in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro il termine assegnato si determina l’attivazione della dilazione e, da tale momento, è possibile valutare la sussistenza della condizione prevista dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 30 gennaio 2015, ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva. Tale circostanza è portata a conoscenza del contribuente mediante la notifica del piano di ammortamento che reca lo specifico avviso secondo cui il versamento della prima delle rate accordate costituisce accettazione del piano stesso.

Diversamente, il mancato o parziale pagamento della prima delle rate accordate comporta l’adozione di un provvedimento di annullamento e i relativi debiti non possono essere proposti in una nuova domanda di dilazione.

Come già precisato al precedente paragrafo 2, il potere di disporre l’annullamento di tutte le dilazioni accordate, a prescindere dall’importo, rientra nelle competenze dei Direttori provinciali, di Filiale metropolitana o di Filiale provinciale, quali titolari della gestione del credito in argomento. Nel caso di pluralità di Strutture territoriali interessate, quella che ha in gestione il credito di importo maggiore deve adottare il relativo provvedimento, in coordinamento con le altre Strutture territoriali coinvolte.

In tale circostanza, analogamente a quanto stabilito in caso di revoca della dilazione (cfr. il successivo par. 10), le singole Strutture territoriali, ai fini della puntuale tutela dei crediti di propria competenza, procedono con l’affidamento dei medesimi per il recupero coattivo all’Agente della riscossione attraverso l’avviso di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010.

Si ribadisce che il pagamento in forma dilazionata è finalizzato al recupero della condizione di regolarità del contribuente che, pertanto, per tutta la durata della rateazione concessa, deve provvedere al regolare versamento, oltre che delle rate accordate, anche della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge.

Nel Regolamento, inoltre, viene precisata l’importanza delle verifiche da effettuare, in tutte le Gestioni nelle quali il contribuente risulta iscritto, ai fini dell’adozione del provvedimento di accoglimento, con riguardo alla sussistenza del requisito del regolare versamento della contribuzione corrente.

In particolare, l’articolo 8 del Regolamento dispone che:

–       qualora la scadenza legale della contribuzione mensile o periodica sia successiva alla data di presentazione della domanda, il provvedimento di accoglimento non può essere adottato se, prima della conclusione dell’istruttoria, il contribuente non abbia provveduto al relativo versamento in unica soluzione. In assenza del pagamento, l’istruttoria non può essere definita e il contribuente può ripresentare una nuova domanda ai sensi dell’articolo 6, includendo anche l’ulteriore omissione;

–       definita la domanda con l’accoglimento, cui fa seguito l’emissione del piano di ammortamento, il provvedimento di accoglimento non si perfeziona qualora il contribuente non provveda a effettuare il versamento della contribuzione mensile o periodica la cui scadenza si collochi prima della data di scadenza del pagamento della prima delle rate accordate. Tale fattispecie ricorre anche nel caso in cui la prima rata risulti versata anticipatamente rispetto alla data indicata nel piano, ove il contribuente, entro la medesima data, non ha corrisposto la contribuzione corrente – con scadenza compresa tra la data di emissione del piano e quella di scadenza della prima rata – in unica soluzione o non ha presentato, entro la stessa data, domanda di accesso a una seconda dilazione ai sensi dell’articolo 4. In tale caso, il provvedimento deve essere annullato e i debiti oggetto della domanda sono richiesti al contribuente con avviso di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010, non potendo essere riproposti in una nuova istanza di dilazione. Laddove il contribuente, diversamente, per assicurare la condizione della regolarità rispetto alla prima dilazione, regolarizzi la contribuzione corrente mediante la seconda dilazione con domanda presentata entro la data di scadenza della prima rata della prima dilazione, il mancato perfezionamento della seconda dilazione comporta il suo annullamento e, conseguentemente, la revoca della prima dilazione, già attivata, determinandosi il venire meno della condizione della correntezza contributiva per i periodi successivi alla presentazione della domanda.

Nel rinviare agli esempi riportati nell’Allegato n. 2 alla presente circolare, si evidenzia che, ai fini della gestione dei tempi dell’istruttoria, è necessario prestare particolare attenzione alla data di presentazione della domanda di dilazione in relazione alle scadenze legali di pagamento – riferite a ciascuna delle Gestioni previdenziali in cui sia presente una posizione contributiva del contribuente – che ricadono nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda stessa e i 10 giorni previsti per la conclusione del procedimento istruttorio o i successivi 10 giorni previsti per il pagamento della prima delle rate accordate.

Tale valutazione è necessaria poiché il Regolamento fissa nel termine della concessione e in quello della scadenza della prima delle rate accordate il momento per la verifica della condizione della regolarità del versamento della contribuzione corrente. In relazione a ciò, in una logica consulenziale, le Strutture territoriali avranno cura di indirizzare il contribuente nel processo di superamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria in cui lo stesso versa.

Infine, il Regolamento introduce una novità volta a consentire un monitoraggio puntuale degli adempimenti, in quanto viene precisato che il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e che le rate successive alla prima hanno scadenza mensile all’ultimo giorno di ciascuno dei mesi successivi alla scadenza della prima rata.

Resta ferma la facoltà del debitore di estinguere, anticipatamente, in ogni momento la dilazione, versando integralmente in unica soluzione l’intero debito residuo.

In caso di estinzione anticipata sono dovute anche le ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili per ritardato pagamento delle eventuali rate versate oltre il termine comunicato con il piano di ammortamento.

 9. Determinazione del numero delle rate e modalità anche di pagamento

In ordine alla determinazione del numero delle rate accordabili, l’articolo 9 del Regolamento specifica che la Struttura territorialmente competente, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 1, lettere a) e b), del Regolamento, deve tenere conto della tipologia di contribuente, del valore dell’esposizione debitoria e della situazione contributiva antecedente alla dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria o al suo perdurare.

Pertanto, al fine di escludere comportamenti dilatori rispetto agli obblighi assunti all’atto della presentazione della domanda, è previsto che il pagamento delle rate successive alla prima, effettuato in ritardo rispetto al termine indicato nel piano, comporta l’applicazione delle ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili.

Il Regolamento, inoltre, in merito alle modalità di pagamento della dilazione (prima e/o seconda), all’articolo 9, comma 5, dispone che: “Al fine di comprovare e garantire la solvibilità del debitore non è ammessa la modalità di pagamento a mezzo compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 confluito nell’articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33”.

Tale previsione è coerente con l’impostazione complessiva del Regolamento, volta alla valutazione del contribuente che, al fine di comprovare e garantire la propria solvibilità, deve dimostrarsi impegnato a perseguire il riequilibrio finanziario ed economico.

Il versamento mensile della singola rata è accettato a titolo di acconto sul debito dilazionato, lasciando salva la possibilità per l’Istituto di esperire ogni atto o azione idonei a escludere il pregiudizio in ordine al recupero del credito residuo come previsto dall’articolo 13 del Regolamento.

L’imputazione del versamento mensile di ciascuna delle rate accordate avviene, nell’ordine, ai contributi e alle sanzioni civili partendo dai periodi più remoti.

10. Requisiti per il permanere del pagamento dilazionato e revoca della dilazione

Le condizioni per il permanere della modalità di pagamento dilazionato sono riportate nell’articolo 10 del Regolamento e si concretizzano nella regolarità, nel corso della dilazione, del versamento delle rate mensili complessivamente accordate e definite nel piano di ammortamento entro la data indicata nel medesimo piano, nonché della contribuzione corrente mensile o periodica dovuta per ciascuna Gestione previdenziale alle rispettive scadenze di legge.

L’inadempimento dell’obbligo di versamento dei contributi correnti, ove non regolarizzati attraverso l’accesso alla seconda dilazione, determina l’adozione del provvedimento di revoca della dilazione stessa, anche in presenza della regolarità nel pagamento delle rate accordate.

Tenuto conto che il Regolamento disciplina espressamente la possibilità di regolarizzare il versamento della contribuzione corrente anche attraverso l’accesso a una seconda dilazione (cfr. il precedente par. 4), prima che intervenga la revoca, la Struttura territorialmente competente, nella logica di instaurazione di un rapporto consulenziale con il contribuente, deve avere cura di segnalare la circostanza al contribuente stesso per orientare le scelte funzionali al recupero della condizione di regolarità.

Pertanto, la contribuzione corrente omessa, maturata nel corso di una dilazione poi revocata, successivamente all’adozione del provvedimento di revoca, non può essere inserita in una nuova domanda di dilazione.

In relazione alla maggiore durata delle dilazioni concesse dall’Istituto, il Regolamento prevede che il provvedimento di revoca deve essere adottato nel caso di mancato o parziale pagamento di un numero di tre rate mensili successive alla prima, anche non consecutive.

Inoltre, qualora risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a tre, la dilazione è revocata nel caso in cui siano decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata accordata.

Si ricorda che l’adozione di un provvedimento di revoca di una dilazione, per il mancato o parziale pagamento delle rate accordate, come precisato al precedente paragrafo 4, non incide sull’altra dilazione in corso, ove presente, per la quale il pagamento delle rate sia regolarmente effettuato.

In caso di revoca, i crediti residui oggetto della dilazione revocata devono essere richiesti al contribuente unitamente alla contribuzione corrente eventualmente omessa e non regolarizzata attraverso la seconda dilazione. In questa circostanza, analogamente a quanto stabilito in caso di annullamento della dilazione (cfr. il precedente par. 8), le Strutture territoriali, ai fini della puntuale tutela dei crediti di propria competenza, procedono con l’affidamento dei crediti per il recupero coattivo all’Agente della riscossione attraverso l’avviso di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010.

Al pari di quanto precisato in ordine al potere di disporre l’annullamento (cfr. il precedente par. 8), anche l’adozione del provvedimento di revoca è attribuita ai Direttori provinciali, di Filiale metropolitana e di Filiale provinciale competenti per il credito oggetto di dilazione. Nel caso di pluralità di Strutture territoriali, il provvedimento di revoca deve essere adottato dalla Struttura territoriale che ha in gestione il credito di importo maggiore, che deve operare in coordinamento con le altre Strutture territoriali coinvolte.

 11. Piano di rientro

Il Regolamento, all’articolo 11, prevede la possibilità che il versamento della contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione previdenziale, alle rispettive scadenze di legge, avvenga attraverso il ricorso a un piano di rientro quale modalità alternativa al pagamento in unica soluzione.

Tale istituto sarà oggetto di trattazione con apposita circolare che ne specificherà le modalità di attuazione.

12. Definitività dei provvedimenti. Riserva di iniziative tese alla tutela del credito

Analogamente alla precedente disciplina, nel Regolamento viene specificato che i provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso ricorso amministrativo (cfr. l’art. 12).

La presentazione della domanda di dilazione non preclude la possibilità per l’Istituto di porre in essere le iniziative ritenute più idonee per la tutela del credito in attesa della decisione o, in caso di dilazione già accordata, nel corso dello svolgimento della stessa (cfr. l’art 13). In considerazione di quanto precede, le Strutture territoriali, sentito il competente ufficio legale, possono valutare, caso per caso, l’eventuale sussistenza di elementi che rendono opportuno l’adozione di ulteriori iniziative.

 
 
 
 Il Direttore Generale 
 Valeria Vittimberga 

[1] Cfr. la circolare n. 108 del 12 luglio 2013. 

[2] Restano esclusi dall’esposizione debitoria complessiva i debiti del datore di lavoro domestico – in considerazione della specificità di tale contribuzione – e degli iscritti al Fondo clero – in ragione della gestione accentrata presso la Sede Polo del medesimo Fondo. I contributi omessi nelle suddette Gestioni potranno essere oggetto di pagamento dilazionato in via autonoma.

[3] Si rammenta che il riferimento alle retribuzioni include i compensi corrisposti ai lavoratori e che, tra questi ultimi, sono ricompresi i collaboratori coordinati e continuativi o figure similari.

[4] Cfr. la circolare n. 39 del 2 aprile 2026.