Società tra professionisti ed esercizio attività professionale – D.M. 8 febbraio 2013, n. 34
Sulla G.U. n. 81 del 6 aprile 2013 è stato pubblicato il D.M. in oggetto che, in attuazione dell’art. 10 della legge n. 183/2011, regolamenta la costituzione delle società tra professionisti.
Molteplici sono gli adempimenti che stanno in capo ai Consigli Provinciali degli Ordini per i quali si forniscono con la presente le prime indicazioni e la relativa modulistica.
1.0 Iscrizione all’albo professionale
La società tra professionisti (da ora STP), scelta tra uno dei modelli previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, ha per oggetto l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate esclusivamente dal sistema ordinistico. Quindi, soltanto le professioni cd. “regolamentate” e per le quali insiste il relativo Ordine/Collegio, potranno costituire tale tipo di società.
Coerentemente con tale assunto, il legislatore ha imposto che le STP rientrino a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli Ordini, prevedendo una serie di oneri formali reciproci, mutuati dai rapporti che intercorrono normalmente tra professionista individuale e proprio ordine di appartenenza.
Il primo passo sarà quello di istituire, con apposita delibera l’Albo speciale delle STP che dovrà contenere i seguenti riferimenti:
– ragione o denominazione sociale, oggetto professionale unico o prevalente, sede legale, nominativo del legale rappresentante, nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
Ulteriore delibera dovrà fissare la quota annuale di iscrizione all’albo della STP, che sarà pari alla quota prevista per l’iscrizione individuale delle persone fisiche, anche nella ripartizione fra la parte destinata al Consiglio Provinciale e quella destinata al Consiglio Nazionale, che attualmente è stabilita in 190,00 euro.
La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP e deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
c) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Per la STP costituita nella forma della società semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato alla lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società.
Il Consiglio Provinciale delibera, entro 60 giorni dalla richiesta, l’iscrizione della STP nell’apposita sezione dell’albo speciale dopo aver verificato la conformità alle disposizioni del regolamento, e in particolare:
– se il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
– che i soci non risultino partecipare ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall’oggetto della stessa STP;
– che i soci non professionisti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale; non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari; non risultino applicate nei loro confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;
– che il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento non rientrino nei casi di incompatibilità previsti nel punto precedente. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.
1.1 Le società multidisciplinari
Le società multidisciplinari sono iscritte presso il registro dell’ordine relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. In assenza di specifica indicazione circa l’attività prevalente, andranno iscritte in ogni ordine o collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate.
1.2 Diniego di iscrizione
Il Consiglio dell’ordine competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Il provvedimento motivato di diniego viene notificato al legale rappresentante della società, che lo può impugnare secondo le disposizioni previste per tali gravami.
1.3 Cancellazione dall’Albo
Il Consiglio dell’ordine presso cui è iscritta la società procede, attivando preventivamente il contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità.
In caso di perdita del requisito della maggioranza dei 2/3 a favore dei soci professionisti, la società ha sei mesi di tempo per ripristinare detta prevalenza, pena la cancellazione dall’albo.
La STP dovrà altresì essere cancellata dall’albo in caso di cancellazione del registro imprese o alla scadenza del termine fissato dall’atto costitutivo.
2.0 Regime disciplinare
Sia il socio professionista, che la STP, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell’ordine al quale risultino iscritti.
La STP risponde in concorso con il professionista (anche se iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società) se la violazione deontologica è ricollegabile a precise direttive impartite dalla società stessa.
Per un corretto monitoraggio dell’attività esercitata sotto forma societaria, è fatto obbligo al consulente del lavoro comunicare al proprio ordine di appartenenza eventuali partecipazioni in STP iscritte presso altri ordini o collegi.
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