AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 01 gennaio 2021, n. 1

Classificazione tariffaria di “mascherine facciali” standard di riferimento

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159 [1] della Commissione del 16 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 431 del 21 dicembre 2020, reca un emendamento all’allegato I del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune.

Come proposto ai competenti Servizi della Commissione europea (DG TAXUD) dall’Italia, con lettera di questa Agenzia prot. 144703/RU del 15 maggio u.s., alle mascherine facciali impiegate nell’attività di contrasto al Covid-19 sono attribuiti, in base alle loro caratteristiche qualitative, specifici codici sia di Nomenclatura Combinata sia Taric statistici, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione doganale.

Al fine di fornire delle linee guida per la classificazione delle “mascherine facciali” si forniscono i seguenti elementi conoscitivi.

sottovoce

tipologia di merce

6307 90 93 11maschere FFP2 e FFP3 secondo lo standard EN149, realizzate in tessuto non tessuto (TNT)
6307 90 93 19altre maschere aventi caratteristiche simili alle FFP2 e FFP3 conformemente ad una norma analoga alla EN 149, realizzate in tessuto non tessuto (TNT)
6307 9093 20maschere FFP1 secondo lo standard EN149 e le altre maschere aventi caratteristiche simili alle FFP1 conformemente ad una norma analoga alla EN 149, realizzate in tessuto non tessuto (TNT)
6307 9093 90maschere filtranti (FFP) secondo la norma EN149 e le altre maschere conformi ad una norma analoga, realizzate in tessuto
6307 90 95 11Maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683, realizzate in tessuto non tessuto (TNT)
6307 90 95 19altre maschere conformi ad una norma analoga a quella per le maschere facciali ad uso medico, realizzate in tessuto non tessuto

(TNT)

6307 9095 20mascherine generiche, realizzate in tessuto non tessuto (TNT)
6307 9095 91mascherine generiche fabbricate a mano, realizzate in tessuto
6307 9095 95mascherine generiche non fabbricate a mano, realizzate in tessuto

[1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2159&from=IT

Al fine di agevolare la classificazione delle sottovoci 6307 90 93 19 e 6307 90 95 19, la Commissione Europea ha fornito due elenchi indicativi di standard simili a quelli europei EN149{2} ed EN14683{3}.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) e del database TARIC, aggiornato con i suddetti codici dai competenti Servizi della Commissione (DG TAXUD).

{2} Cfr. Allegato n. 1

{3} Cfr. Allegato n. 2

ALLEGATO 1

Country

Performance Standard

Acceptable Product Classification

AustraliaAS/NZS 1716:2012P2
 P3
BrazilABNT/NBR 13698:2011PFF2
 PFF3
People’s Republic of ChinaGB 2626-2006 GB 2626-2019KN/KP95
 KN/KP100
GB19083-2010Grade 1, 2 and 3
JapanJMHLW-2000DS/DL2
 DS/DL3
KoreaKM0EL-2017-64Special 1st
MexicoN0M-116-2009N95
 R95
 P95
 N100
 R100
 P100
USNIOSH-42CFR84N95

N99

N100

ALLEGATO 2

Country

Performance Standard

AustraliaAS4381
People’s Republic of ChinaYY/T 0969 YY 0469
USASTM F2100