CNCE – Comunicato 03 maggio 2019

Addendum Confapi-Aniem e lettera ANIER

Si allega, per opportuna conoscenza, l’Addendum, siglato il 18 marzo 2019 e reso noto nei giorni scorsi, al verbale di accordo del 12 marzo 2019 relativo al Ccnl per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini.

L’Addendum fornisce alcuni chiarimenti sugli aspetti contributivi dei nuovi Fondi e sulle modalità applicative delle disposizioni contrattuali Confapi Aniem.

Unitamente si allega anche la dichiarazione Anier per l’applicazione di quanto stabilito nei suddetti accordi.

Allegato 1

Addendum al verbale di accordo relativo al C.C.N.L. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini 12 novembre 2014

In data 12 marzo 2019 è stato sottoscritto dalla Confapi Aniem e dalle segreterie nazionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, un allegato al CCNL 12/11/2014 relativo alla confluenza, in qualità di parte costituente, nei nuovi fondi nazionali – Fondo Sanitario Sanedil, con prestazioni rivolte a tutte le maestranze (operai e impiegati), Fondo prepensionamenti e Fondo incentivo occupazione. Le Parti concordano quanto segue in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste nel suddetto accordo e degli obblighi da esso derivanti.

Fondo sanitario

Il versamento del contributo mensile che alimenta il Fondo dovrà essere calcolato e nelle seguenti percentuali:

– per gli operai: 0,60% da calcolarsi su Minimo, Contingenza, EDR e ITS (Ex. ITS ai sensi dell’articolo 12 del CCNL) per un minimo di 120 ore al mese. Il contributo sarà versato per il tramite del sistema Edilcasse/Cassa Edile e fino all’awio effettivo del Fondo risulterà pari allo 0,35%. Resta ferma la decorrenza dal 1 marzo 2019.

– per gli impiegati: 0,26% da calcolarsi sulla retribuzione mensile costituita da minimo, contingenza, EDR e premio di produzione. Le imprese potranno effettuare il versamento direttamente al Fondo ovvero per il tramite degli enti bilaterali.

Regime transitorio; marzo 2019 – maggio 2019

Con riguardo ai contributi aggiuntivi per le mensilità di marzo, aprile e maggio del 2019 essi sono da intendersi cumulativi, ossia sommanti sia il contributo ordinario del mese di riferimento sia il contributo aggiuntivo, come dalla tabella sotto riportata:

SANEDILoperaiSANEDILIMPIEGATIFONDOPREPENSIONAMENTIFONDOINCENTIVOOCCUPAZIONE
Marzo 20190,93% su minimo, contingenza, edr e ITS0,70% su minimo, contingenza, edr, premio di produzione0,37% sugli elementi di paga di cui all’articolo 24 punto 3)0,27% su minimo, contingenza, edr, ITS
Aprile 20190,93% su minimo, contingenza, edr e ITS0,70% su minimo, contingenza, edr, premio di produzione0,37% sugli elementi di paga di cui all’articolo 24 punto 3)0,27% su minimo, contingenza, edr, ITS|
Maggio 20190,93% su minimo, contingenza, edr e ITS0,70% su minimo, contingenza, edr e premio di produzionesugli elementi di paga dì cui all’articolo 24 punto 3)0,27% su minimo, contingenza, edr, ITS
DAL MESE DI GIUGNO 2019 CONTRIBUZIONE ORIDNARIA0,35% su minimo, contingenza, edr, ITS0,26% su minimo, contingenza edr, premio di produzione0,20% sugli elementi di paga di cui all’articolo 24 punto 3)0,10% su minimo, contingenza, edr, ITS

Si specifica altresì come la base imponibile ai fini del calcolo delle aliquote contributive relativamente a tutti i costituendi fondi risulta essere la seguente:

1) Sanedil e Fondo Incentivo Occupazione: Minimo tabellare, contingenza, E.D.R. + indennità territoriale di settore o premio di produzione

2) Fondo prepensionamenti: essendo un fondo in cui è confluito anche il Fondo lavori usuranti ha una base imponibile diversa ossia Paga base, contingenza, EDR + indennità territoriale di settore.

Le aziende che, in relazione alle specificità territoriali abbiano già versato le sopra descritte aliquote di contribuzione, verificheranno con il loro sistema bilaterale di riferimento territoriale, la modalità di ottemperanza alle sopra descritte obbligazioni contrattuali.

Con riguardo alla dichiarazione a verbale n.3, le disposizioni dell’accordo del 12 marzo 2019, di cui alla presente circolare, e quindi gli obblighi di versamento ai fondi e le relative aliquote, si applicano anche alle aziende che ad oggi ancora applicano il CCNL Anier codice 290.

Allegato 2

Verbale di accordo del 12 marzo 2019 relativo al CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini del 12 novembre 2014 e Addendum del 18 marzo 2019

Visto

– l’accordo del 12 marzo 2019 relativo al CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini del 12 novembre 2014 sottoscritto tra Confapi Aniem e le Organizzazioni sindacali Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL;

– il successivo addendum del 18 marzo 2019 sottoscritto tra Confapi Aniem e le Organizzazioni sindacali Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL;

– la dichiarazione a verbale n. 3 del suddetto accordo nonché l’ultimo paragrafo del relativo Addendum

ANIER dichiara di approvare e sottoscrivere integralmente quanto stabilito nell’accordo del 12 marzo 2019 e nell’addendum del 18 marzo 2019 di cui in premessa, affinché le relative disposizioni, con particolare riguardo agli obblighi di versamento ed alle relative aliquote contributive ai Fondi Sanedil, Prepensionamenti e Occupazione, si applichino anche alle aziende che ad oggi ancora applicano il CCNL ANIER codice 290.