CNCE – Comunicato 04 febbraio 2019
Trasmissione accordo 31/01/2019
Si invia, in allegato, copia del verbale di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane Edili e delle PMI industriali dell’edilizia ed affini, sottoscritto nella giornata di ieri tra le organizzazioni datoriali ANAEPA – Confartigianato Edilizia, CNA – Costruzioni, FIAE – CASARTIGIANI, CLAAI Edilizia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Feneal – UIL, Filca – CISL, Fillea – CGIL.
Allegato
Verbale di accordo
Il giorno 31/1/2019, tra ANAEPA – CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE – CASARTIGIANI, CLAAI Edilizia e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,
Si conviene sul seguente verbale integrativo dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini del 24/1/2014.
Le Parti sottoscritte, richiamano le disposizioni contenute nel Protocollo di intesa del 18 dicembre del 1998 con riguardo al riconoscimento della salvaguardia delle autonomie contrattuali, nonché degli accordi sottoscritti il 23 e 24 giugno 2015 (punto 2 in materia di riconoscimento della rappresentanza).
Le Parti riaffermano la necessità di prevedere a carico delle imprese l’omogeneità dei livelli salariali e delle aliquote contributive, al fine di perseguire non solo parità di costi tra le imprese, ma anche di garantire alle stesse e ai lavoratori del settore dell’edilizia l’uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti ed erogati per il tramite del sistema delle Casse Edili e delle Edilcasse.
Per quanto sopra, le Parti affermano l’importanza di definire un assetto del sistema bilaterale, al livello nazionale, volto a garantire unità di intenti, coesione e pari rappresentanza delle parti firmatarie.
Le Parti concordano, altresì, sulla costituzione di un Fondo nazionale prepensionamenti e di un Fondo incentivo per l’occupazione secondo le modalità che saranno stabilite con specifici Regolamenti, sempre comunque nell’ottica di rendere unitario e omogeneo l’assetto della complessiva bilateralità nel settore edile come previsto nei successivi articoli.
Al vigente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i Lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane Edili e delle Piccole e Medie Imprese Industriali dell’edilizia ed affini è aggiunto il seguente allegato:
ALLEGATO P – Nuove forme di Welfare contrattuale
Fondo Sanitario
Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA e FENEAL, FILCA e FILLEA si impegnano a partecipare, quali parti costituenti, al Fondo sanitario nazionale edile per l’assistenza sanitaria integrativa di settore (Sanedil), volto a erogare agli operai e agli impiegati le medesime prestazioni, previa analisi e valutazione dello Statuto e del Regolamento del suddetto Fondo.
Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro a favore degli operai iscritti alle Casse Edili e alle Edilcasse pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, con decorrenza dall’1/1/2019 sulle seguenti voci retributive:
– Minimo
– Contingenza;
– Edr;
– Its.
Tale contributo sarà versato per il tramite delle Cassa Edile o Edilcasse.
Resta fermo che, sino all’avvio fattuale del Fondo Sanitario nazionale, l’aliquota del contributo è quantificata nello 0,35% e solo da tale avvio le imprese inseriranno nelle buste paga il complessivo contributo dello 0,60%; pertanto da tale data decadranno automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse Edili e Edilcasse.
Per gli impiegati, la contribuzione, da versarsi dall’1/1/2019, è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci retributive:
– Minimo;
– Contingenza;
– Edr;
– Premio di produzione.
Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili/Edilcasse o direttamente al Fondo sanitario.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali
Fondo Prepensionamenti
Le Parti convengono di trasformare dalla data di sottoscrizione del presente accordo il fondo “lavori pesanti e usuranti” di cui all’art. 105 del presente CCNL nel costituendo fondo prepensionamenti prevedendo una nuova aliquota dello 0,20% a partire del mese di gennaio 2019 calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell’art. 25 del CCNL delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini del 24/1/2014.
Detto contributo sarà destinato ad un Fondo nazionale che si prefigge l’obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale del settore.
Le risorse accantonate a tale titolo nelle Casse Edili/Edilcasse fino alla data del 31 Dicembre del 2018 saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l’accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l’ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai di settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo , che formerà parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da una apposita commissione paritetica entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.
Fondo Incentivo Occupazione
A decorrere dall’1/1/2019 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili/Edilcasse un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione
– Minimo;
– Contingenza;
– Edr;
– Its.
Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.
Al fine di garantire l’omogeneità delle aliquote contributive nel settore, il contributo a favore degli impiegati da destinare al fondo sanitario solo per i mesi di gennaio febbraio e marzo 2019 viene stabilito nella misura dello 0,52 mensile da calcolarsi sugli elementi sopra richiamati.
Per tutto quanto sopra espresso, le parti concordano, al fine di garantire l’omogeneità delle aliquote contributive a carico delle imprese e dei trattamenti a favore delle maestranze, di alimentare i tre Fondi sopra richiamati con un contributo aggiuntivo di dotazione pari a allo 0,55% a carico delle aziende per i soli mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019, di cui, lo 0,35% a favore del Fondo Sanitario (su un minimo di 120 ore), lo 0,10% del Fondo Prepensionamenti e lo 0,10% del Fondo Incentivo Occupazione calcolato sui mesi di cui sopra sui seguenti elementi della retribuzione
– Minimo;
– Contingenza;
– Edr;
– Its.
Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, vengano istituite apposite commissioni paritetiche che dovranno definire tutti gli aspetti tecnici, incluso la definizione degli statuti e dei regolamenti dei tre fondi sopra enunciati.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.
– Dichiarazione a verbale –
Alla stregua del Fondo nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa, le Parti concordano che, sia il costituendo Ente unico nazionale Formazione e Sicurezza che assumerà le funzioni attualmente svolte da Formedil e Cncpt, sia tutti i nuovi organismi nazionali della bilateralità edile, le Associazioni artigiane siano soggetti costituenti.
Le parti sottoscrittrici concordano che tale previsione ricada anche per il Fondo nazionale APE che necessita di governance ed autonomia propria, da definirsi in sede di nuova regolamentazione.
Le Parti, in ordine al ruolo e alla funzione della CNCE, Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, confermano e si danno atto che i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili ed Edilcasse, demandati a tale ente, sono esclusivamente quelli affidati e circoscritti dalle Parti Sociali nazionali sulla base della previsioni contenute negli accordi e nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili, sottoscritti dalle Associazioni artigiane, dall’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) delle cooperative e delle piccole imprese con le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e dalle decisioni prese in seno al Comitato per la Bilateralità.
Le Parti si impegnano nel prosieguo del confronto per il rinnovo del CCNL a ricercare le modalità utili per il recupero del differenziale salariare attualmente sussistente tra i vari contratti di settore al fine di rendere omogenea l’incidenza dei costi contrattuali del lavoro per le Imprese.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti si danno atto che le Casse Edili / Edilcasse devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.
In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse edili/Edilcasse sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l’efficacia dei servizi e l’efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.
Le Parti si impegnano nel prosieguo del confronto per il rinnovo del CCNL a ricercare le modalità utili per il recupero del differenziale salariare attualmente sussistente tra i vari contratti di settore al fine di rendere omogenea l’incidenza dei costi contrattuali per le Imprese.
A tal proposito le Parti si incontreranno entro il mese di Febbraio 2019 per il prosieguo delle trattative in merito ai punti sopra espressi e ad altre tematiche specifiche del comparto artigiano.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CNCE - Comunicato 17 luglio 2019 - Richiesta dati aggiornamento sito CNCE
- CNCE - Comunicato 15 ottobre 2019 - Chiarimenti Comunicazione CNCE n. 676 - Contributo contrattuale
- CNCE - Comunicato 20 dicembre 2019 - Modifica coordinate bancarie conti intestati a CNCE
- CNCE - Comunicato 26 novembre 2019 - Rinnovo protocollo CNCE - ANCL
- CNCE - Comunicato 20 gennaio 2020 - Trasmissione accordo Fondo Sanitario Sanedil 19 novembre 2019
- CNCE - Comunicato 08 settembre 2020 - Convenzione CNCE - Fondo Sanitario Sanedil - parti sociali
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