CNCE – Comunicato 08 marzo 2019
Linee Guida applicazione allegato 2 del CCNL 18 luglio 2018
Si invia, in allegato, il testo delle “Linee Guida per l’Applicazione dell’allegato 2 del CCNL 18 luglio 2018” siglato il 6 marzo scorso dalle parti sociali nazionali quale strumento di indirizzo, per l’avvio dei percorsi che porteranno alla piena applicazione delle disposizioni contenute nel rinnovo del Ccnl medesimo.
Rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti
Allegato
Nelle more della formale costituzione della Commissione Bilateralità Paritetica (di seguito “Commissione”) prevista dall’Allegato 2, paragrafo “Casse Edili”, le parti sociali nazionali individuano come strumento di indirizzo, per l’avvio dei percorsi che porteranno alla piena applicazione delle disposizioni contenute nel rinnovo del CCNL 18 Luglio 2018, le seguenti linee guida.
In via preliminare si ribadisce quanto contenuto nel citato protocollo:”la percentuale dei costi di gestione di ogni singola Cassa Edile, compreso il costo del personale […] dovrà essere contenuta nel limite dello 0,75% del complessivo contributo Cassa Edile […]” nonché “[…] La Commissione, nell’ipotesi in cui tali casse non possano assicurare il rispetto del dettato contrattuale, dovrà supportare le stesse nel raggiungimento del predetto obiettivo. In caso di mancato raggiungimento, dovrà promuovere e supportare le casse nel processo di aggregazione con le casse della stessa Regione […]”
– La Commissione invita le Parti Sociali territoriali e regionali ad intraprendere tutte le azioni necessarie al rispetto di detto parametro con particolare attenzione agli enti che necessitano un impegnativo processo di riorganizzazione.
– Tali azioni e processi dovranno necessariamente essere previsti entro il mese di giugno 2019 e sottoposti alla Commissione.
– La piena applicazione del dettato contrattuale in tema di aliquote dovrà essere raggiunta entro la vigenza del CCNL 18 Luglio 2018, nonché entro la chiusura del bilancio 2021.
– La Commissione sarà supportata dalla CNCE nell’esame delle situazioni critiche presenti in alcune casse edili: bilanci in perdita per 2 esercizi consecutivi e in quelle nelle quali la massa salari necessiti di una particolare attenzione per la verifica della sostenibilità finanziaria.
– Le Casse Edili, i cui piani non potranno assolvere l’attività di servizio a favore dei lavoratori e delle imprese nei tempi previsti, in modo compatibile con le aliquote di gestione contrattuale, dovranno predisporre un percorso di unificazione o di aggregazione con le Casse dei territori attigui in ambito Regionale. Tale percorso necessiterà di un preventivo accordo tra le parti datoriali dei territori interessati, delle organizzazioni sindacali degli stessi nonché di un accordo sottoscritto unitariamente da tutti i soggetti coinvolti. Diversamente sarà applicato quanto previsto dal ccnl. Fermo restando l’obbligatorietà del raggiungimento dello 0,75%, entro e non oltre il 30 settembre 2021, nei casi di avviamento di percorsi di aggregazione/fusione tra Casse Edili, le Casse interessate dovranno inviare alla Commissione paritetica il relativo piano di aggregazione/fusione, per l’ottenimento della necessaria autorizzazione.
– Le parti nazionali, nel ravvisare la necessità di qualificare maggiormente il lavoro degli EE.BB. territoriali nel contrasto al lavoro sommerso, irregolare nonché al dumping contrattuale, con l’obiettivo di tutelare lavoratori ed imprese e di incrementare le risorse del sistema bilaterale, invitano le parti territoriali ad intensificare i controlli relativi al funzionamento del sistema MUT tramite le Casse Edili, a ottimizzare le procedure di recupero crediti nonché a valorizzare lo scambio dei dati con gli enti unificati e con le istituzioni territoriali preposte al controllo delle attività edili. A tal fine sarà prodotto un documento di indirizzo riepilogativo dei contenuti delle Circolari della CNCE e delle principali fonti normative in tema di DOL.
Applicazione dell’aliquota “CONTRIBUTO CASSA EDILE” dello 0.75:
Nel limite dello 0.75 dei costi di gestione di ogni singola Cassa Edile è compreso il costo del personale ed costi di seguito elencati:
BOZZA ELENCO VOCI “PERSONALE” E “GESTIONE” CASSE EDILI
COSTO COMPLESSIVO DEL LAVORO
SPESE PER PERSONALE CASSA EDILE
– RETRIBUZIONE ORDINARIA CASSA EDILE
– ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE
– PREMI INAIL
– ACCANTONAMENTO TFR
– CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI CARICO AZIENDA
– QUOTA PREVEDI 1%
– EVENTUALI PREMIALITA’
SPESE GENERALI CASSA EDILE
– COMPENSI PROFESSIONALI
– COMPENSI ORGANI SOCIALI – (Sindaci)
– ENERGIA ELETTRICA
– TELEFONICHE CASSA
– POSTALI
– MANUTENZIONE ORDINARIA
– PULIZIA LOCALI
– ACQUA – RISCALDAMENTO – FORNIT.GAS
– ASSISTENZA SOFTWARE – (suggerimenti: software nazionale)
– SPESE LEGALI – saldo (sulla media triennio mobile)
– GIORNALI E RIVISTE
– CANCELLERIA E STAMPATI CASSA EDILE
– VIAGGI E TRASFERTE
– RAPPRESENTANZA CASSA EDILE
– ONERI BANCARI CASSA EDILE – NO (fino alla concorrenza con gli interessi attivi da circolante)
– SPESE VARIE CASSA EDILE
– ASSICURAZIONI VARIE – solo per gestione caratteristica (no per immobili a reddito)
– AFFITTO SEDE
ONERI FISCALI
– IRES DELL’ESERCIZIO
– IRAP DELL’ESERCIZIO
– IMPOSTE E TASSE DIVERSE (solo fino a conguaglio)
– IVA
AMMORTAMENTI CASSA EDILE
– COSTI MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO No ammortamenti “vecchi” (solo quelli dalla data di entrata in vigore)
– COSTI MACCHINE ELETTR. – No ammortamenti “vecchi” (solo quelli dalla data di entrata in vigore)
– COSTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA – No ammortamenti “vecchi” (solo quelli dalla data di entrata in vigore)
– BENI DI VALORE INFERIORE A 516 EURO – No ammortamenti “vecchi” (solo quelli dalla data di entrata in vigore)
– COSTI IMMOBILI CIVILI IN USO CASSA
CONTRIBUTI E ENTI
– CONTRIBUTO CNCE
A TITOLO TEMPORANEO, FINO A CESSAZIONE COSTI ED IN ATTESA DI DETERMINAZIONI DELLE PARTI NAZIONALI:
SPESE GENERALI APE APES
– ONERI BANCARI SU APE E APES (fino al 2020)
EVENTUALI SPESE PER FONDO SANITARIO
o altri Fondi nazionali (fino a diverse determinazioni)
Nelle more del raggiungimento della piena applicazione del dettato contrattuale, la richiesta di temporanea deroga all’applicazione dell’aliquota dello 0.75 dovrà essere inoltrata alla Commissione che valuterà a giudizio insindacabile legittimità e funzionalità al piano di rientro e dovrà essere corredata da una relazione che indichi in maniera dettagliata e puntuale:
– Piano di raggiungimento delle nuove aliquote da raggiungere nei tempi di seguito indicati;
30 settembre 2019 | 20% |
30 settembre 2020 | 50% (tot. 70%) |
30 settembre 2019 | 30% (tot. 100% = 0,75%) |
– Obiettivi dell’unificazione tra le Casse;
– Tempistica per il raggiungimento dell’unificazione;
– Step intermedi di verifica semestrale, necessariamente supportati da dati di bilancio verificabili e accertate dal Collegio Sindacale.
La Commissione individuerà altresì, sulla base delle proposte contenute nel Piano, la percentuale del contributo di gestione da applicarsi in via transitoria, nonché le tempistiche di progressivo raggiungimento dello 0.75%.
Al fine di sostenere i piani di ristrutturazione, possono essere utilizzate le riserve delle Casse Edili.
Le Casse Edili interessate da procedure inerenti la fornitura del Durc per congruità che necessitano di derogare all’applicazione dell’aliquota dello 0.75% presenteranno una relazione analitica sui costi gestionali del sistema e sull’incremento della massa salari da esso generata.
Infine, considerate le aliquote contributive alle Casse Edili stabilite per via contrattuale, la Commissione invita le Parti Sociali Nazionali ad una riflessione sulle risorse che inevitabilmente si accumuleranno in qualità di riserve (derivanti da interessi di mora e quant’altro di utile) alfine di individuare modalità di spesa delle stesse.
La commissione tecnica paritetica segnalerà periodicamente al Comitato della Bilateralità l’andamento dell’attività di riorganizzazione delle strutture territoriali.
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