CNCE – Comunicato 08 settembre 2020
Convenzione CNCE – Fondo Sanitario Sanedil – parti sociali
Facendo seguito alle precedenti Comunicazioni CNCE n. 731 e 732 del 18 agosto scorso, si allega alla presente, per opportuna conoscenza, la convenzione siglata dalla CNCE, dal Fondo Sanitario Sanedil e dalle parti sociali di settore per l’avvio operativo del Fondo.Nella convenzione sono esplicitati i ruoli, i compiti e gli obblighi delle Casse Edili/Edilcasse nonché il concorso del Fondo alle spese di gestione.Facendo riserva di tutti gli ulteriori aggiornamenti del caso e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.
Allegato
Articolo 1
Oggetto della convenzione
Sanedil conferisce alle Casse Edili e alle Edilcasse mandato a riscuotere i contributi e le quote che gli Iscritti e/o le rispettive aziende dovranno corrispondere al Fondo stesso.
Le associazioni datoriali e organizzazioni sindacali stipulanti nonché CNCE si impegnano affinché le Casse Edili e le Edilcasse del territorio nazionale garantiscano assistenza agli iscritti.
Articolo 2
Durata della convenzione
La convenzione ha efficacia dalla sottoscrizione per tre anni e si rinnoverà tacitamente di tre anni in tre anni sempre nell’ambito e subordinata alla contrattazione collettiva vigente e sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti.
Articolo 3
Concorso alle spese di gestione
In considerazione dell’attività oggetto della convenzione le Casse Edili e le Edilcasse tratterranno, a titolo di concorso alle spese di gestione:
8,34% dello 0,60% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di operai;
11, 54% dello 0,26% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di impiegati.
esempio:
– su un totale di contributi incassati pari a € 200.000, su una aliquota dello 0,60% (operai), a titolo di concorso spese la Cassa Edile tratterrà € 16.680,00 (200.000 x 8.34%);
– su un totale di contributi incassati pari a € 40.000, su una aliquota dello 0,26% (impiegati), a titolo di concorso spese la Cassa Edile tratterrà € 4.616,00 (40.000 x 11,54 %).
Articolo 4
Qualità e modalità delle prestazioni
Le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali e CNCE si impegnano affinché le Casse Edili e le Edilcasse, con riferimento ai propri iscritti, eseguano le attività accessorie e strumentali rispetto all’attivazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa garantite da Sanedil stesso agli iscritti secondo i contenuti e le modalità descritti dal regolamento Sanedil, nonché nel rigoroso rispetto di tutte le norme e leggi comunque applicabili.
Ciascun servizio verrà svolto con la massima diligenza e senza ritardi.
Le Casse Edili e le Edilcasse garantiscono lo svolgimento delle predette attività, sotto la propria responsabilità, evitando per quanto possibile ogni interruzione dello stesso.
In particolare le Casse Edili e le Edilcasse garantiranno un’apertura del front-office in orari consoni e compatibili con le attività dei lavoratori.
Qualora si verificasse un’interruzione del Servizio, per cause di forza maggiore, Casse Edili e Edilcasse, d’intesa con il Fondo, adotteranno tutte le misure più idonee ad arrecare agli iscritti il minor disagio possibile.
Casse Edili e Edilcasse effettueranno le predette attività con organizzazione autonoma, all’interno dei propri locali, utilizzando il proprio personale il quale sarà beneficiario di specifica formazione che verrà preventivamente erogata a cura del Fondo.
Articolo 5
Obblighi della cassa edile con riferimento al personale utilizzato per il servizio
Casse Edili e Edilcasse consegneranno al Fondo l’elenco del personale cui verrà affidato lo svolgimento di ciascun servizio, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali intervenute modifiche o sostituzioni.
Casse Edili e Edilcasse manievano il Fondo da ogni costo e/o responsabilità che potesse derivarle per richieste o pretese del personale o di terzi in relazione all’attività svolta per l’espletamento del servizio, in particolare per quanto riguarda obbligazioni salariali, di indennità, previdenziali, assicurative, fiscali e per qualsiasi ulteriore obbligazione derivante dalla normativa in materia.
Articolo 6
Referenti per il servizio
Al fine di garantire continuità nell’erogazione dei servizi resi, le Parti individuano rispettivamente un proprio referente tecnico, che avrà il compito di fungere da punto di riferimento per l’altra parte su qualunque problematica insorgesse in corso di contratto.
In particolare le Parti stipulanti individuano il Direttore di ogni singola Cassa Edile o Edilcassa quale responsabile dei compiti di sorveglianza e vigilanza della presente convenzione nonché un impiegato o più impiegati addetti all’inserimento delle pratiche.
Le Casse Edili e le Edilcasse comunicheranno al Fondo i nominativi dei responsabili e degli impiegati individuati.
Articolo 7
Criteri di valutazione e rendicontazione del servizio
L’erogazione delle prestazioni da parte delle Casse Edili e Edilcasse dovranno avvenire monitorando i livelli di servizio e rapportandoli agli indicatori di performance opportunamente concordati tra le Parti.
Le Parti stipulanti hanno la possibilità di eseguire controlli a campione sulle domande inserite dalle Casse Edili e dalle Edilcasse anche per il tramite della CNCE al fine di verificare la qualità del servizio nonché la correttezza e veridicità dei dati inseriti.
Articolo 8
Protezione dei dati personali
Poiché le prestazioni previste nella presente convenzione comportano il trattamento di dati personali, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali tempo per tempo vigente in Italia e nell’Unione Europea, ad oggi rappresentata dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali, così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento (UE) 2016/679.
Le Parti e le Casse Edili e le Edilcasse effettueranno le operazioni di trattamento dei dati di terzi, che possono essere acquisiti in occasione o per effetto della presente convenzioni, in qualità di autonomi titolari del trattamento e, in quanto tali, si impegnano ad informare i terzi con cui vengano in contatto sulle operazioni di trattamento da esse compiute sui loro dati personali e, ricorrendone gli estremi, a raccoglierne l’eventuale consenso.
Le Parti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno necessariamente oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale a ciò incaricato da ciascuna Parte, per l’esecuzione degli obblighi assunti con il presente Contratto e dei connessi adempimenti normativi, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati.
Articolo 9
Disposizioni finali
Il Fondo contatterà direttamente ogni singola Cassa Edile e Edilcassa per l’attivazione della presente convenzione
Le associazioni datoriali, le OO.SS. e CNCE si impegnano per quanto di loro competenza alla massima e celere diffusione della presente convenzione all’interno delle singole Casse Edili e Edilcasse.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CNCE - Comunicato 20 gennaio 2020 - Trasmissione accordo Fondo Sanitario Sanedil 19 novembre 2019
- CNCE - Comunicato 13 ottobre 2020 - Avvio Fondo Sanitario Sanedil - Nuova contribuzione Casse Edili/Edilcasse
- CNCE - Comunicato 03 maggio 2019 - Regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil
- CNCE - Comunicato 29 settembre 2020 - Comunicazione Sanedil - Operatività Fondo
- CNCE - Comunicato 21 settembre 2020 - Comunicazione Sanedil - procedure di avvio
- CNCE - Comunicato 10 gennaio 2020 - Modalità di versamento e rendicontazione del contributo Sanedil
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