CNCE – Comunicato 09 luglio 2018
Ordinanza Commissario per la ricostruzione sisma 2016 – Durc di congruità e accordo 5 luglio 18 accesso al lavoro tramite Blen.it
Si allega alla presente copia dell’Ordinanza n. 58/2018 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, verificatesi a far data dal 24 agosto 201 n. 58/2018.
L’Ordinanza, registrata, il 5 luglio scorso reca “Attuazione dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”. (All. A)
Con tale Ordinanza viene recepito l’accordo del 7 febbraio scorso che ne costituisce l’allegato 1 e vengono delineate le modalità di rilascio e di applicazione del Durc di congruità, il calcolo dell’incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l’effettuazione del monitoraggio, nell’ambito dell’allegato 2 recante le “Modalità di applicazione del Durc di congruità”.
Con l’allegato 3 all’ordinanza viene, poi, approvato l’Elenco prezzi così come aggiornato con il costo della manodopera a seguito del lavoro svolto dal Comitato all’uopo costituito. (All. A/3)
Con l’occasione si allega il verbale di accordo sindacale siglato il 5 luglio 2018 da tutte le parti sociali costituenti il sistema che, in attuazione delle norme sull’istituzione presse le Casse Edili/Edilcasse del cratere sisma 2016, di apposite “liste di prenotazione di accesso al lavoro” prevede l’utilizzo della Borsa Lavoro Edile Nazionale – Blen.it, che è in corso di aggiornamento da parte di Formedil.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni in merito a quanto sopra, si anticipa che le modalità operative inerenti l’applicazione delle norme succitate saranno oggetto di un prossimo incontro con le Casse Edili/Edilcasse coinvolte.
Allegato A
Ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018
Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2.11.2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata
Allegato A1
Accordo 7 febbraio 2018 fra Commissario straordinario del governo, Presidenti delle Regioni- Vicecommissari, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Struttura di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e parti sociali del settore edile
Premesso che:
– la normativa vigente attribuisce al “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC) la particolare rilevanza di attestare, sulla base di un’unica richiesta, la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile;
– la mancanza del DURC impedisce alle imprese di operare in edilizia, sia nel settore degli appalti pubblici che in quello degli appalti privati;
– nel nostro ordinamento è stato introdotto il concetto di “DURC comprensivo della congruità dell’incidenza della manodopera” (cfr. art. 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, che così recita: “Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.”). Al momento presente tale accordo nazionale non è stato ancora sottoscritto.
– il principio della regolarità contributiva è stato così allargato al principio della congruità, ovvero si è passati da un controllo sui versamenti contributivi legati alla Ditta in generale, ad un controllo sull’attività svolta nel singolo cantiere, in relazione all’incidenza della manodopera dello specifico progetto, così come dichiarata dal Direttore dei lavori. Questo ulteriore parametro consente di:
Contrastare il lavoro sommerso ed irregolare, in quanto solo in presenza di una congruità fra manodopera necessaria e contributi versati, viene rilasciata la certificazione;
Evitare che le imprese non in regola sviluppino una concorrenza sleale nei confronti di quelle in regola;
Permettere il controllo dei soggetti istituzionali sulle specifiche dinamiche del cantiere, consentendo anche l’applicazione di eventuali correzioni;
Determinare una diretta proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera, soprattutto nel caso di progetti complessi che prevedono diverse fasi di realizzazione con differente incidenza della manodopera.
Ritenuto necessario, in attuazione delle previsioni dell’articolo 35 del decreto legge n. 189 del 2016 ed in considerazione dell’avvio degli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato come regolamentati dalle ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nell’attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, dando attuazione a quanto disposto dall’ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017;
Visto il “Protocollo d’intesa in materia di regolarità e congruità negli appalti di ricostruzione post sisma 2016 del 22 giugno 2017, sottoscritto da Confindustria Macerata, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, da Confartigianato Imprese Macerata, da ANAEPA Confartigianato Macerata, da CNA Macerata, dal Portavoce di Mestiere della CNA Macerata, da CGIL Macerata, dalla FILLEA CGIL Macerata, da CISL Marche, dalla FILCA CISL Marche, da UIL Marche e dalla FENEAL UIL Ancona – Macerata;
Visto il testo dell’ “Accordo delle parti sociali edilizia industria sul tema della congruità del costo della manodopera edile per gli interventi di ricostruzione post eventi sismici 2016” del 6 – 12 luglio 2017,sottoscritto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Ascoli Piceno, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Perugia, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Terni, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Teramo, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di L’Aquila, e dalle FILLEA CGIL di Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Perugia, Terni, Teramo e L’Aquila, con il quale è stata sollecitata l’adozione da parte del Commissario straordinario del governo di un’ordinanza contenente la disciplina della congruità dell’incidenza della manodopera edile sul valore dei contratti di appalto pubblici e privati inerenti all’attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il verbale dell’incontro del 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vicecommissari, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, la FILLEA CGIL, la FILCA CISL e la FENEAL UIL e l’INAIL; dal quale è emersa la volontà comune di “creare un sistema di monitoraggio dell’applicazione delle norme contrattuali e delle tipologie di CCNL, nonché delle misure a tutela della sicurezza, per coadiuvare le istituzioni sul terreno della legalità e regolarità, nonché di realizzare un portale dedicato per il monitoraggio dei cantieri pubblici e privati della ricostruzione (implementato dai dati veicolati dalle Casse Edili, dagli enti locali interessati, dalle notifiche preliminari inviate telematicamente, dalle denunce di inizio attività) e per il monitoraggio delle imprese e dei lavoratori impegnati nei cantieri della ricostruzione (alimentato dai dati inseriti dalle imprese, necessari per la verifica di congruità della manodopera denunciata alle Casse edili, relativi ai propri dipendenti, ai subappaltatori edili ed a quelli di altri settori)”;
Visti i commi 2 e 3 dell’art. 1 dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 41 del 2 novembre 2017, che prevede la sottoscrizione entro 60 giorni di un accordo, da recepire con apposita ordinanza commissariale ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.L. 189/2016, con il quale vengono disciplinati:
a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;
b) gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità);
c) le modalità di calcolo dell’incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;
d) i criteri di congruità della incidenza della manodopera nell’effettuazione dei lavori afferenti l’attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
e) le modalità di svolgimento dell’attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’adeguatezza degli indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
f) le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno C.C.A.S.I.I.P. del 23 maggio 2017 che richiama l’importanza dell’attività delle Casse edili/Edilcasse ai fini della conoscenza e del riscontro incrociato dei dati sui lavoratori occupati nei singoli cantieri
si concorda quanto segue:
Le premesse fanno parte sostanziale ed integrante del presente accordo.
Nelle aree colpite dalla crisi sismica che ha avuto inizio nell’agosto 2016 le imprese affidatarie, in appalto o subappalto, dei lavori per la ricostruzione pubblica e per quella privata, nonché i lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, devono essere in possesso di documenti che attestino sia la regolarità contributiva (DURC) che la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata in relazione ai lavori eseguiti (DURC congruità), in attuazione dell’articolo 1 dell’ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017. Tutte le imprese affidatarie dei lavori edili sono tenute ad applicare ai lavoratori dipendenti che rientrano nel campo di applicazione del CCNL dell’edilizia, i contratti nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Restano fermi gli adempimenti e le procedure previsti nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma del 28 dicembre 2016 tra Commissario straordinario ed ANAC.
Il documento che attesta la regolarità contributiva (DURC) deve essere posseduto dall’impresa sia in occasione dell’affidamento dei lavori che durante la loro esecuzione. Il documento che attesta la congruità dell’incidenza della manodopera (DURC congruità) deve essere posseduto, per gli appalti pubblici di qualsiasi importo e per quelli privati relativi ad interventi che beneficiano di contributi superiori a Euro 50.000,00, durante l’esecuzione dei lavori ed alla loro conclusione secondo quanto stabilito rispettivamente ai punti 6 e 7.
La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera viene effettuata dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, che rilascia il relativo attestato entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ove si renda necessaria un’integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori 10 giorni. Nel caso di inerzia nel rilascio nei tempi stabiliti del DURC congruità da parte della Cassa edile/Edilcassa, lo stesso si intende rilasciato con esito positivo sulla base del dato fornito dal Direttore dei Lavori.
L’incidenza della manodopera viene calcolata come rapporto tra il costo della manodopera complessivamente impiegata, al netto di spese generali e di utile dell’impresa e l’importo dei lavori eseguiti, al lordo del ribasso d’asta, di spese generali e di utile dell’impresa, risultanti dal computo metrico estimativo redatto utilizzando l’Elenco Prezzi approvato con ordinanza n. 7/2016. A tal fine l’Elenco Prezzi sarà periodicamente aggiornato, integrato e completato, ai sensi dell’ordinanza n. 41/2017, con l’indicazione del costo della manodopera per ciascuna lavorazione o per gruppi omogenei di lavorazioni. Per le lavorazioni non comprese in Elenco si ricorre all’analisi del nuovo prezzo che contiene il costo della manodopera.
Per ciascun appalto pubblico l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e, successivamente, in occasione di ogni SAL e del SAL finale.
Per ciascun appalto privato relativo ad interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione che beneficiano, ai sensi delle ordinanze nn. 13 e 19 del 2017 e ss.mm.ii., di contributi superiori a Euro 50.000,00 l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e, successivamente, in occasione della seconda e dell’ultima erogazione del contributo (corrispondenti a SAL pari) di cui rispettivamente all’articolo 16 della stessa ordinanza n. 13 ed all’articolo 14 dell’ordinanza n. 19. Nel caso di interventi di riparazione e rafforzamento locale finanziati ai sensi delle ordinanze nn. 4 e 8 del 2016 l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e, successivamente, in occasione di entrambe le due erogazioni (intermedia e finale) di cui all’articolo 7 della stessa ordinanza n. 8.
Il Direttore dei lavori, per tenere conto di particolari condizioni del cantiere o di realizzazione dell’opera, può motivatamente ridurre l’incidenza della manodopera come determinata ai sensi del precedente punto 5, per non più del 15%.
Alla determinazione dell’incidenza complessiva della manodopera concorre anche quella relativa alla esecuzione delle opere per la sicurezza. Nel caso di lavorazioni eseguite da lavoratori autonomi o da imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell’edilizia, per il rilascio del DURC congruità deve essere comunicata l’incidenza complessiva della mano d’opera impiegata nel cantiere, ripartita per quote riferite alle lavorazioni eseguite da ciascuna impresa (principale e subappaltatrici) o lavoratore autonomo. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità a ciascuna impresa (principale e subappaltatrici) afferente il comparto dell’edilizia, previa verifica dell’incidenza della manodopera sui lavori dalla stessa eseguiti. Per i lavoratori autonomi e per le imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell’edilizia la congruità dell’incidenza della manodopera sui lavori dalle stesse eseguiti, viene certificata, entro 7 giorni dalla richiesta, dal Direttore dei lavori coerentemente con quanto dichiarato nel settimanale di cantiere. Per tali lavorazioni, il direttore dei lavori può ridurre ulteriormente l’incidenza della manodopera di cui al punto 8 di un ulteriore 5%.
Nel caso di contratti di fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate complesse che interessano anche porzioni significative dell’opera, per il rilascio del DURC congruità si terrà conto della manodopera impiegata dall’impresa affidataria per la posa in opera.
La verifica della congruità è compito esclusivo della Cassa Edile/Edilcassa competente per territorio che provvede o meno al rilascio dell’attestato qualora la complessiva manodopera denunciata dal Direttore dei lavori nei SAL intermedi e finale (per gli interventi pubblici) o in occasione della richiesta di erogazione dei contributi corrispondenti ai SAL pari (per gli interventi privati) raggiunga l’incidenza prevista in sede di progetto, eventualmente corretta ai sensi del punto 8 e 9. La Cassa edile/Edilcassa si avvale, per la verifica della congruità, anche dei dati sulla manodopera contenuti nei settimanali di cantiere che il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere in occasione del rilascio del DURC congruità. Per tenere conto della particolarità dell’intervento e della specificità dei luoghi, la Cassa edile/Edilcassa, nell’attestare l’incidenza della manodopera, può apportare un ulteriore riduzione al valore determinato ai sensi del primo periodo, per non più del 15%.
Nel caso di mancato rilascio del DURC congruità, l’ordinanza di recepimento del presente accordo stabilirà modalità e procedure per la regolarizzazione che comunque dovrà avvenire entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Con la verifica di congruità la Cassa edile/Edilcassa assolve anche ai compiti di riscontro dei dati sui lavoratori impiegati nei cantieri, previsto nella circolare del Ministero dell’Interno C.C.A.S.I.I.P. del 23 maggio 2017.
Le imprese appaltatrici e subappaltatici che eseguono lavori edili oltre ad essere iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016 sono obbligate, sin dal giorno precedente l’inizio dei lavori, all’iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi, ai sensi dell’art. 35 del citato decreto legge.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) dell’ordinanza n. 41/2017 gli adempimenti dei beneficiari degli interventi sono:
14.1 RICOSTRUZIONE PRIVATA
I beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, anche tramite i tecnici appositamente delegati, sono tenuti a:
a) presentare all’USR competente, utilizzando la piattaforma informatica MUDE, la domanda di contributo completa dei documenti previsti dalle ordinanze commissariali di finanziamento ed
in particolare del progetto e del computo metrico estimativo corredato del prospetto contenente il calcolo dell’incidenza della manodopera stimata per i lavori da eseguire;
b) verificare, a seguito della comunicazione dell’USR di approvazione del progetto e prima della comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori, che le imprese invitate a partecipare alla gara e che hanno presentato offerta, siano in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
c) inviare alla ASL competente ed all’Ispettorato del lavoro, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare richiesta dal D.Lgs.81/ 2008, ed i successivi aggiornamenti utilizzando le specifiche piattaforme informatiche regionali, ove esistenti, opportunamente integrate ed operanti in cooperazione applicativa con MUDE secondo modalità concordate tra Commissario e Regioni entro tre mesi dall’ordinanza di recepimento del presente accordo, al fine di evitare duplicazioni e appesantimenti procedurali. La notifica preliminare è richiesta per tutti gli interventi di ricostruzione, anche per quelli ove non sono presenti subappalti ed a prescindere dall’importo dei lavori. Le stesse piattaforme informatiche rendono accessibile la notifica preliminare all’Ispettorato del lavoro in qualità di ente preposto al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed INAIL. Fino alla definizione delle modalità operative per l’utilizzo della piattaforma informatica in cooperazione applicativa, la notifica preliminare viene inviata alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed INAIL con le procedure vigenti in ciascuna regione;
d) inviare all’USR, tramite MUDE, in occasione delle erogazioni del contributo stabilite al punto 7, il documento rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa che attesti, tenendo conto di quanto dichiarato dal Direttore dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera utilizzata nello specifico cantiere per i lavori liquidati (DURC congruità).
14.2 RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Per gli interventi di ricostruzione pubblica gli adempimenti che, ai sensi del precedente punto 14.1, gravano sul beneficiario del contributo, sono di competenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) che dovrà provvedere a:
a) verificare che il progettista abbia allegato al computo metrico estimativo del progetto esecutivo il prospetto contenente il calcolo dell’incidenza della manodopera stimata per i lavori da eseguire;
b) inviare alla ASL competente ed all’Ispettorato del lavoro, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare richiesta dal D.Lgs.81/ 2008, ed i successivi aggiornamenti utilizzando le specifiche piattaforme informatiche regionali, ove esistenti, opportunamente integrate ed operanti in cooperazione applicativa con MUDE secondo modalità concordate tra Commissario e Regioni entro tre mesi dall’ordinanza di recepimento del presente accordo, al fine di evitare duplicazioni e appesantimenti procedurali. La notifica preliminare è richiesta
per tutti gli interventi di ricostruzione, anche per quelli ove non sono presenti subappalti ed a prescindere dall’importo dei lavori. Le stesse piattaforme informatiche rendono accessibile la notifica preliminare all’Ispettorato del lavoro in qualità di ente preposto al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed INAIL. Fino alla definizione delle modalità operative per l’utilizzo della piattaforma informatica in cooperazione applicativa, la notifica preliminare viene inviata alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed INAIL con le procedure vigenti in ciascuna regione;
c) verificare la presenza, congiuntamente ai documenti previsti per la liquidazione dei SAL intermedi e del SAL finale, del documento rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa che attesti, tenendo conto di quanto dichiarato dal direttore dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera utilizzata nello specifico cantiere per i lavori liquidati (DURC congruità).
L’applicazione del DURC congruità decorre dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale che recepisce il presente accordo e che approva, previo confronto nell’ambito di un comitato costituito da un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle organizzazioni sindacali partecipanti all’accordo, un rappresentante delle associazioni delle imprese edili, degli artigiani, delle Casse edili/Edilcasse il costo della manodopera per ciascuna lavorazione o per gruppi omogenei di lavorazioni. Il confronto si conclude entro 30 giorni con la sottoscrizione dei costi della manodopera da parte delle parti sociali partecipanti al presente accordo.
L’applicazione del DURC congruità è sottoposta ad una fase di sperimentazione e di monitoraggio per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017, recepirà i contenuti del presente accordo. Durante tale periodo le modalità applicative della procedura potranno essere oggetto di modifiche o aggiustamenti migliorativi.
Il monitoraggio è affidato a gruppi di lavoro costituiti presso ciascuna regione e coordinati dalla struttura tecnica commissariale, con la partecipazione di rappresentanti del sistema delle Casse edili/Edilcasse, degli Ispettorati del lavoro, delle imprese e delle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, sulla base di quanto disposto dall’ordinanza di recepimento dell’accordo stesso. Gli esiti del monitoraggio ed i dati relativi alle verifiche di congruità, alle notifiche preliminari, all’applicazione delle norme contrattuali ed alla tempestività degli adempimenti da parte delle Casse edili/Edilcasse, saranno inseriti in apposito portale e resi accessibili a tutti i partecipanti all’accordo. I gruppi di lavoro potranno proporre soluzioni che, mediante la messa a sistema dell’interoperabilità delle piattaforme informatiche coinvolte, portino alla ulteriore semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da consentire una maggiore celerità nella liquidazione dei pagamenti.
Allegato A2
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Modalità di applicazione del Durc di congruità
Premessa
Il presente documento precisa le modalità di rilascio dell’attestato di congruità della incidenza della manodopera sull’importo dei lavori di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016 (definito DURC congruità), richiesto per la erogazione dei contributi degli interventi pubblici e privati e previsto dall’ Accordo fra Commissario, Presidenti delle regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Struttura di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e parti sociali del settore edile firmato in data 7 febbraio 2018, di seguito denominato Accordo.
Le modalità di seguito descritte consentono di uniformare in tutte le regioni il procedimento di richiesta e rilascio del DURC congruità e fornire indicazioni operative alle imprese, ai tecnici ed agli enti preposti ai controlli sulla concessione dei contributi e sulla regolarità dei cantieri.
Elenco prezzi e costo della manodopera
L’Elenco prezzi unico per i lavori del cratere, già approvato con l’ordinanza n. 7/2016 ed aggiornato con l’ordinanza cui è allegato il presente documento, costituisce il principale strumento di riferimento per il calcolo della congruità della manodopera negli interventi di ricostruzione. A tal fine il nuovo Elenco prezzi è integrato, ai sensi dell’ordinanza n. 41/2017, con l’indicazione del costo della manodopera associato ad ogni lavorazione.
Lo stesso Elenco prezzi, nelle Avvertenze generali, precisa la funzione del costo della manodopera inteso come valore minimo ai fini della verifica della congruità dell’incidenza della stessa sul costo complessivo dei lavori.
Di seguito invece si precisa come si calcola l’incidenza della manodopera sugli interventi ammessi a contributo ai fini dell’attestazione di congruità che, per gli esecutori di lavori che rientrano nel campo di applicazione del C.C.N.L. dell’edilizia, deve essere rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa competente territorialmente.
Calcolo del costo e dell’incidenza della manodopera associata al progetto, agli stati di avanzamento ed allo stato finale.
Il calcolo del costo e dell’incidenza della manodopera deve essere eseguito in occasione della presentazione del progetto, degli stati di avanzamento lavori (SAL intermedi come stabiliti ai punti 6 e 7 dell’Accordo) e dello stato finale (SAL finale):
3.a. Progetto
Il costo della manodopera di progetto è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera associato ad ogni lavorazione, comprese quelle per la sicurezza, per la quantità della lavorazione stessa prevista dal progetto.
L’incidenza della manodopera di progetto è il rapporto percentuale tra il costo della manodopera di progetto e l’importo complessivo del progetto (computo lavori + computo costi della sicurezza). Tale incidenza è di riferimento per il rilascio del DURC congruità al momento del SAL finale dei lavori ed è indicata nella notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. n.81/2008.
La notifica preliminare è richiesta per tutti gli interventi di ricostruzione, anche per quelli ove non sono presenti subappalti ed a prescindere dall’importo dei lavori.
3.b. Stati di avanzamento lavori (punti 6 e 7 dell’Accordo)
Il costo della manodopera di SAL è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera di Elenco prezzi associato ad ogni lavorazione contabilizzata nel SAL, comprese quelle per la sicurezza.
L’incidenza minima della manodopera di SAL è ottenuta dal rapporto percentuale tra il costo della manodopera di Elenco prezzi associato alle lavorazioni contabilizzate nel SAL e l’importo lavori eseguiti nello stesso stato di avanzamento, al lordo del ribasso d’asta.
L’incidenza minima della manodopera di SAL costituisce riferimento ai fini delle verifiche sulla presenza di operai nel cantiere, registrata nel giornale dei lavori.
Il Direttore dei lavori, per tenere conto di aumenti della produttività dovuti a particolari organizzazioni del cantiere o di realizzazione dell’opera che influiscono sull’impiego di monodopera, può indicare una incidenza della manodopera di SAL inferiore a quella minima di non più del 15%, comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori.
Nella determinazione del costo della manodopera di SAL il Direttore lavori tiene conto del fatto che alcune lavorazioni speciali ed impiantistiche possono essere state eseguite da imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del C.C.N.L. dell’edilizia. In tal caso, come previsto dall’Accordo, il DURC congruità si riferisce esclusivamente ai lavori eseguiti dalle imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia ed il costo della manodopera associata alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici o da lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione di tale contratto non contribuisce alla valutazione dell’incidenza della manodopera delle imprese che invece vi rientrano. Anche in questo caso il Direttore dei lavori, per tenere conto di aumenti della produttività delle imprese subappaltatrici dovuti a particolari organizzazioni del cantiere o di realizzazione dell’opera che influiscono sull’impiego di manodopera, può indicare una incidenza della manodopera di SAL riferita alle stesse imprese inferiore a quella minima di non più del 20%, sempre comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori.
Il Direttore dei Lavori per determinare, nel corso dei lavori, l’incidenza minima della manodopera:
3.b.1. esegue, in occasione di ogni singolo stato di avanzamento dei lavori, il calcolo del valore totale della manodopera necessaria con le stesse modalità del progetto.
3.b.2. accorpa, per ogni SAL, le lavorazioni eseguite dalle singole imprese o lavoratori autonomi presenti in cantiere;
3.b.3. individua le lavorazioni eseguite da imprese appaltatrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia e ne calcola per ciascuna il costo minimo della manodopera e l’incidenza della manodopera come rapporto tra detto costo minimo e l’importo della quota di rispettiva competenza del SAL, al lordo del ribasso d’asta;
3.b.4. individua inoltre le lavorazioni eseguite da imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia e ne calcola l’importo minimo della manodopera e l’incidenza della manodopera come rapporto tra detto costo minimo e l’importo della quota di competenza del SAL, al lordo del ribasso d’asta;
3.b.5. trasmette alla Cassa edile/Edilcassa, in occasione della richiesta del DURC congruità, gli importi e le incidenze di cui ai punti precedenti per il rilascio dello stesso alle imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia
3.b.6. certifica per le imprese subappaltatrici e per i lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia, coerentemente con quanto dichiarato nel giornale dei lavori, la presenza di manodopera in cantiere ed il costo minimo della stessa per i lavori eseguiti;
3.b.7. trasmette alla Cassa edile/Edilcassa, su richiesta della stessa, il settimanale di cantiere per le verifiche necessarie ai fini del rilascio del DURC congruità.
3.c. Stati finale dei lavori (punti 6 e 7 dell’Accordo)
L’incidenza minima della manodopera in occasione dello Stato finale è pari al rapporto percentuale tra il costo della manodopera presente in Elenco prezzi associato alle lavorazioni eseguite e l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati nello Stato finale, al lordo del ribasso d’asta.
L’incidenza della manodopera di Stato finale è determinata con le stesse modalità, procedure e coefficienti di riduzione previsti al precedente punto 3.b. L’incidenza della manodopera di Stato finale deve essere comunque coerente con quella indicata in sede di progetto (punto 3.a) e con le eventuali variazioni motivate in corso d’opera.
Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi dei privati
4.1 Per appalti privati relativi ad interventi che beneficiano di contributi superiori a 50.000 Euro il DURC congruità è richiesto:
a) per interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione che beneficino di contributi ai sensi delle ordinanze nn. 13 e 19 del 2017 e ss.mm.ii, in occasione della seconda e dell’ultima erogazione del contributo (corrispondenti ai SAL pari) di cui rispettivamente all’art.16 della ordinanza n. 13/2017 ed all’art.14 dell’ordinanza n. 19/2017.
b) per interventi di riparazione e rafforzamento locale che beneficiano dei contributi ai sensi delle ordinanze nn. 4 e 8 del 2016 e ss.mm.ii, in occasione di entrambe le richieste di erogazioni (intermedia e finale) di cui all’art. 7 della ordinanza n. 8/2016.
4.2 In occasione delle richieste di contributo di cui al precedente punto 4.1 il Direttore dei lavori inoltra alla Cassa edile/Edilcassa, la richiesta di rilascio del DURC congruità per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia, specificando costi ed incidenza della manodopera. In alternativa ed in accordo col Direttore dei lavori, la richiesta di DURC congruità può essere inoltrata alla Cassa edile/Edilcassa anche dall’impresa interessata.
Contestualmente alla richiesta di rilascio del DURC congruità il Direttore dei lavori provvede altresì ad inviare alla Cassa edile/Edilcassa la certificazione di cui al punto 3.b.6 per le imprese subappaltatrici e per i lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia.
4.3 La Cassa edile/Edilcassa trasmette, entro 10 giorni dalla richiesta, all’Ufficio Speciale Ricostruzione e per conoscenza al D.L. il documento attestante la congruità dell’incidenza della manodopera (DURC congruità) per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione amministrativa il termine di cui sopra è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per non più di ulteriori 10 giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine di rilascio del DURC congruità da parte della Cassa Edile/Edilcassa l’incidenza della manodopera e attestata da quanto dichiarato dal Direttore dei lavori al momento della richiesta.
4.4 Per tenere conto di specifiche condizioni relative alla produttività dell’impresa, alla organizzazione del cantiere ed alla specificità dei luoghi, la Cassa edile/Edilcassa, nel rilasciare il DURC congruità, può ridurre l’incidenza della manodopera per non più del 15% rispetto a quella minima derivante dallo Stato finale, dandone motivazione nel documento stesso.
In caso di Certificato positivo o di mancato rilascio nei termini di cui al punto 4.3 l’USR conclude l’istruttoria procedendo all’erogazione della quota di contributo prevista.
Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi pubblici
5.1 Per ciascun appalto pubblico l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e, successivamente, in occasione di ogni SAL e del SAL finale con le modalità indicate ai punti 3 e 4 per gli interventi privati.
In occasione della trasmissione al RUP del SAL per l’emissione del certificato di pagamento il Direttore dei lavori comunica tutti i dati necessari per la richiesta del DURC congruità alla Cassa edile/Edilcassa, compresa la certificazione relativa alle imprese e lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia. Il Direttore dei lavori nel determinare l’incidenza minima della manodopera in occasione dei SAL e del SAL finale può avvalersi di quanto previsto al punto 3b.
Il RUP inoltra la richiesta di DURC congruità alla Cassa edile/Edilcassa competente specificando i costi e l’incidenza della manodopera indicati dal Direttore dei lavori.
5.2 La Cassa edile/Edilcassa trasmette, entro 10 giorni dalla richiesta, al RUP il documento attestante la congruità dell’incidenza della manodopera per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione amministrativa il termine di cui sopra è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per non più di ulteriori 10 giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine di rilascio del DURC congruità da parte della Cassa Edile/Edilcassa l’incidenza della manodopera è attestata da quanto dichiarato dal Direttore dei lavori.
5.3 Per tenere conto di specifiche condizioni relative alla produttività dell’impresa, alla organizzazione del cantiere ed alla specificità dei luoghi, la Cassa edile/Edilcassa, nel rilasciare il DURC congruità può ridurre l’incidenza della manodopera per non più del 15% rispetto a quella minima derivante dallo Stato finale, dandone motivazione nel documento stesso.
Il RUP, ricevuto il DURC congruità, procede alla liquidazione delle somme spettanti all’impresa.
Regolarizzazione
Per ottenere il DURC congruità l’impresa appaltatrice ed eventualmente quella subappaltatrice che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia alla data della richiesta:
a) deve aver utilizzato solo manodopera inquadrata con il CCNL Edilizia;
b) deve aver presentato denunce mensili ed effettuato i relativi versamenti presso la Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal primo giorno di lavoro;
c) deve avere utilizzato manodopera in misura congrua rispetto ai lavori svolti.
In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere precedenti l’impresa appaltatrice o subappaltatrice riceve dalla Cassa edile/Edilcassa, al momento della richiesta di rilascio del DURC congruità, l’invito a regolarizzare in 30 giorni la sua posizione e ad effettuare i versamenti dei contributi dovuti per la presenza effettiva di manodopera nel cantiere cui si riferiscono i lavori oggetto del DURC congruità.
Qualora l’impresa regolarizzi nei tempi stabiliti la propria posizione e versi i contributi richiesti, la Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità nei 10 giorni dall’avvenuta regolarizzazione. Qualora invece l’impresa non regolarizzi la propria posizione debitoria la Cassa edile/Edilcassa comunica al RUP, nel caso di intervento pubblico, ed al Direttore dei lavori, nel caso di intervento privato, l’importo del credito vantato per lo specifico cantiere. In tal caso il SAL dovrà essere liquidato, per la quota pari al credito vantato, alla stessa Cassa edile/Edilcassa.
La Cassa edile/Edilcassa rilascia all’impresa il DURC congruità entro 10 gg. dalla regolarizzazione della posizione.
Sperimentazione
Nella fase di avvio dell’Accordo e per la durata della sperimentazione, in attesa della predisposizione della piattaforma informatica e nell’intento di semplificare al massimo possibile l’applicazione iniziale della normativa, la Cassa edile/Edilcassa può comunque definire proprie procedure di trasmissione dei dati e di rilascio del DURC congruità, fermo restando il pieno rispetto delle modalità di determinazione del costo della manodopera e della relativa incidenza, nonché del versamento dei relativi contributi in occasione degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale.
Allegato A3
Prezzario unico del cratere del centro Italia
…Omissis…
Allegato B
Verbale d’accordo sindacale 5 luglio 2018 ANCE, ACI PL ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI ANIEM CONFAPI FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Le parti, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legge 17 Ottobre 2016 n. 189 art. 35 comma 7, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, che prevede l’istituzione presso le Casse Edili e le Edilcasse citate nel comma 3 del suddetto articolo di apposite liste di prenotazione di accesso al lavoro, concordano nell’utilizzo dell’apposito sistema già operativo BLEN.it-Borsa Lavoro Edile Nazionale per l’ attivazione delle suddette liste.
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