CNCE – Comunicato 10 dicembre 2021
Delibera Anac n. 776 del 17 novembre 2021 – Applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” alle Casse Edili/Edilcasse
Si allega alla presente la delibera ANAC n. 776 del 17 novembre scorso, pervenuta alla CNCE per il tramite di alcune Casse, sull’applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” alle Casse Edili/Edilcasse.Nelle more degli opportuni approfondimenti anche attraverso un incontro presso gli uffici dell’ANAC, che permettano di fornire indicazioni più precise alle Casse, si sottolinea che la delibera riporta in via preliminare la massima secondo la quale le Casse rientrano tra i soggetti di cui all’art. 2bis, co. 3 del D.Lgs. n. 33/2013 tenuti ad osservare gli obblighi di pubblicazione previsti nel decreto stesso “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea” ed “in quanto compatibili”, secondo le indicazioni fornite dall’Anac con delibera nel 2017. Sono le attività di pubblico interesse quelle svolte dalle Casse nell’ambito della previdenza, assistenza e delle certificazione di regolarità e congruità contributiva a ricondurre le Casse nell’ambito dell’applicazione di cui sopra (ove sia soddisfatto il requisito del bilancio superiore a 500.000,00 sono quindi tenute a dare trasparenza alle attività di pubblico interesse svolte e non invece a pubblicare i dati riferiti alla loro organizzazione).Le Casse, prosegue la massima, non sono invece tenute ad adottare le misure previste dalla L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Resta ferma in ogni caso, in considerazione delle funzioni esercitate, la possibilità per le Casse di programmare misure organizzative per la prevenzione della corruzione ex L. n. 190/2012.A tali conclusioni l’Autorità perviene attraverso un ampio approfondimento sulla natura giuridica, sulle funzioni attribuite alle Casse dalla normativa vigente e sul loro funzionamento. Viene, pertanto, riportata una importante sintesi partendo dalla contrattazione collettiva, passando in rassegna tutta la normativa di rilievo e ripercorrendo la giurisprudenza di legittimità che ha contribuito nel tempo a definire le funzioni svolte dalle Casse, sia nell’ambito del riconoscimento della retribuzione differita ai lavoratori, sia nell’ambito delle prestazioni previdenziali, sia in quello dei servizi di erogazione delle certificazioni di regolarità contributiva (DURC e Certificato di congruità).Tra le altre viene riportata anche l’importante massima sull’obbligo di iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa per le imprese che, al di là del codice statistico, svolgano effettivamente attività edile (Cass. 9308/2020).Pertanto, conclude l’Autorità, le Casse svolgono funzioni di indubbio interesse pubblico nell’ambito della previdenza, assistenza e della certificazione della regolarità e della congruità. L’Autorità ha, quindi, ribadito che con riferimento alle Casse trattasi di enti di diritto privato che svolgono attività di rilevanza pubblica (riconoscimento della retribuzione differita, certificazione regolarità contributiva e congruità, attività di tipo previdenziale e assistenziale). Da tutto ciò ne deriva la massima di cui sopra, a fronte della quale la CNCE svolgerà a breve gli approfondimenti del caso, richiedendo anche un incontro presso l’ANAC, per addivenire alla ricadute pratiche operative che dovranno essere considerate dalle Casse stesse per gli adeguamenti necessari alla normativa di riferimento. Si fa riserva, pertanto, di fornire i necessari aggiornamenti non appena disponibili e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
Allegato
Delibera n. 776 del 17 novembre 2021
Applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» alle Casse edili.
DELIBERA
– le Casse edili rientrano tra i soggetti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013 tenuti ad applicare gli obblighi del decreto «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» ed “in quanto compatibile”, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità nella delibera dell’8 novembre 2017, n. 1134 recante «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» ;
– ai fini della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012, stante le finalità istituzionali perseguite dalle Casse, non viene certamente meno l’interesse generale alla prevenzione della corruzione. Poiché, però, l’art. 1, co. 2-bis, della I. 190/2012 non fa riferimento agli enti di cui all’art 2-bis, co. 3, ne discende che esse non sono tenute ad adottare le misure previste dalla medesima legge, né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Resta ferma, comunque, per le Casse edili la facoltà di programmare misure di prevenzione della corruzione, come precisato nella delibera ANAC n. 1134/2017.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità e trasmesso all’Ufficio Attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza affinché provveda all’invio e alla diffusione presso tutte le Casse edili.
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