CNCE – Comunicato 20 gennaio 2020
Trasmissione accordo Fondo Sanitario Sanedil 19 novembre 2019
Si allega alla presente l’accordo sul Fondo Sanitario Sanedil in oggetto siglato da: ANCE, ACI-PL, ANAEPA – Confartigianato, CNA – Costruzioni, FIAE – Casartigiani, C.L.A.A.I., CONFAPI – Aniem, Feneal – UIL, Filca – CISL, Fillea –
CGIL.
Restano confermate le indicazioni già fornite con la Comunicazione CNCE n. 686 del 10 gennaio u.s. circa le “Modalità di versamento e rendicontazione del contributo Sanedil”.
Allegato
Verbale di accordo
Il giorno 19/11/2019 ANCE, ACI PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGlANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,
Le parti sottoscritte, in merito agli adempimenti relativi al Fondo Sanedil, convengono quanto segue.
In considerazione dell’avvenuto insediamento degli organi statutari del Sanedil e per completare l’avvio operativo del Fondo stesso, con decorrenza 1° dicembre p.v., le parti sottoscritte deliberano quanto segue.
In considerazione che, alla data di novembre 2019 (versamento di competenza fino al mese di ottobre 2019), tutti i contratti collettivi nazionali dell’edilizia si sono allineati, per quanto concerne il Fondo Sanedil, con una dotazione pari a 13 mensilità sia degli operai che degli impiegati le cui aziende non hanno versato direttamente al Fondo ma accantonato il contributo presso la Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente, si conviene che:
– a partire dall’1/12/2019 tutte le Casse Edili e le Edilcasse dovranno iniziare a versare al Fondo, sul conto corrente dallo stesso indicato, i contributi afferenti i versamenti corrispondenti al mese di competenza (parte corrente, competenze del mese di novembre 2019 nel mese di Dicembre 2019, parte corrente del mese di Dicembre 2019 nel mese di Gennaio 2020, e così via), con cadenza mensile, pari allo 0,35% per gli operai e allo 0,26% per gli impiegati le cui aziende non hanno versato direttamente al fondo Sanedil ma tramite il sistema Casse edili o Edilcasse, fino all’effettiva funzionalità del fondo (per cui, successivamente a ciò, dovranno versare lo 0,60% per gli operai e lo 0,26% per gli impiegati con contestuale decadenza delle prestazioni territoriali come da CCNL vigenti) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate. La Cnce provvederà a redigere apposito format per le suddette richieste;
– entro il 29/2/2020 tutte le Casse Edili e le Edilcasse dovranno versare al Fondo, sul conto corrente dallo stesso indicato, i contributi afferenti le competenze accantonate dal 1/10/2018 al 30/10/2019 per gli operai e per gli impiegati le cui azienda non hanno versato direttamente al Fondo ma tramite accantonamenti presso la Cassa Edile o Edilcassa, con le seguenti modalità:
a) entro il 30/11/2019 le prime tre mensilità accantonate (pari a 3/13 dell’accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate;
b) entro il 31/1/2020 la seconda tranche per un ammontare pari a 6 mensilità dì contribuzione (pari a 6/13 dell’accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente ì lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate;
c) entro il 29/2/2020 la terza tranche per un ammontare pari a 4 mensilità dì contribuzione (pari a 4/13 dell’accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate.
Le parti concordano che, all’atto del totale versamento di quanto dovuto (parie corrente, più arretrati) da parte della Cassa Edile/Edilcassa, dietro specifica rendicontazione effettuata dalla stessa, avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni sanitarie che la Cassa Edile/Edilcassa abbia anticipato in misura superiore all’aliquota dello 0,25%, per il periodo 1/10/2018 – 30/9/2019, il Fondo rimborserà dette eccedenze, che saranno individuate come segue: le Casse Edili/Edilcasse interessate dovranno presentare al Fondo Sanedil una rendicontazione dettagliata di dette prestazioni sanitarie, con relativo ammontare, firmata congiuntamente dal Presidente e Vice Presidente dell’Ente. La Cnce provvederà a redigere apposito format per le suddette richieste.
Per le prestazioni sanitarie erogate e anticipate dalle Casse Edili/Edilcasse in misura superiore allo 0,25% nel periodo decorrente dai mese di Ottobre 2019 e fino all’effettiva erogazione delle prestazioni da parie del Fondo Sanedil, le parti daranno seguito a quanto specificato nei punti precedenti.
Le disposizioni dei seguente capoverso non si applicano alle prestazioni sanitarie erogate tramite altri Fondi sanitari.
Le parti convengono, inoltre, al fine di procedere agli inviti ed individuare nei tempi minimi richiesti (inviti da inviare comunque entro il 30 novembre p.v.) il partner assicurativo, di richiedere al Fondo Sanedil di convocare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea, al fine di porre in essere ogni adempimento necessario per effettuare l’apposita selezione tra più operatori, sulla base di apposito disciplinare, ai sensi dall’art. 15, lettera f) dello Statuto del Fondo.
In considerazione del ruolo e dei compiti affidati alle Casse Edli/Edilcasse di front office per l’erogazione delle prestazioni dei Fondo, le parti concordano che tale aspetto sarà valutato dalle parti sociali all’esito della gara, ai fine di prevedere una convenzione tra il Fondo e le Casse Edili/Edilcasse.
Nelle more di specifiche convenzioni tra le Casse Edili/Edilcasse e Sanedil, la Cnce provvederà a trasmettere alle Casse Edili/Edilcasse il presente accordo e a verificarne l’applicazione.
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