CNCE – Comunicato 22 settembre 2021
Avvio congruità della manodopera – Promemoria Regole Casse Edili/Edilcasse
In vista del prossimo avvio della verifica della congruità della manodopera nei lavori edili, fissata dall’art. 6 del DM n. 143/2021, per tutti i lavori denunciati a partire dal prossimo 1 novembre 2021 e alla luce del ruolo centrale che assumono le Casse, la scrivente ritiene fondamentale ricordare a tutte le Casse Edili/Edilcasse del territorio l’importanza di procedere costantemente nel garantire il rispetto delle regole fissate nel tempo dalle parti sociali del settore, anche al fine di garantire un’omogeneità di comportamenti al livello nazionale, tale da concorrere ad assicurare la regolarità e la leale concorrenza sul mercato.
Di seguito si intende, pertanto, ricordare il rispetto di alcuni principi cardine del sistema dettati nel tempo dalla parti sociali che meritano una particolare attenzione.
In particolare, a mero titolo esemplificativo, si ricorda che, da ultimo, anche nell’ambito della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015 in tema di Durc viene ripreso il principio del rispetto delle ore, in virtù del quale (come già più volte sancito dalle parti sociali):
1. condizione per la regolarità dell’impresa eÌ che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non- non inferiore a quello contrattuale;
2. la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate, comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese;
3. il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell’orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto.
Fermo restando, infatti, le esimenti di cui all’articolo 29 della legge 341/95, per i permessi non retribuiti l’esimente eÌ riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue per anno civile. Per i permessi retribuiti l’esimente eÌ riconosciuta fino ad un massimo di 88 ore annue da usufruire non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello della maturazione. Per le ferie l’esimente eÌ riconosciuta fino ad un massimo di 160 ore per anno solare. In caso di superamento del tetto massimo delle esimenti come sopra riportate la Cassa Edile /Edilcassa è tenuta a chiedere chiarimenti all’impresa, così come, a titolo esemplificativo, in caso di imputazione delle ore non lavorate con causale “assenza ingiustificata” .
Nel caso in cui l’impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al mancato rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all’impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese. In caso di mancato assolvimento, l’impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione dell’irregolarità in BNI.
A tal fine le Casse dovranno dotarsi di sistemi di controllo e di filtraggio delle ore (con riferimento all’anno civile) che garantiscano il rispetto delle suddette regole.
Si ricorda altresì che la sospensione di attività deve essere segnalata tempestivamente dall’impresa alla Cassa Edile/Edilcassa, con il modulo di denuncia relativo al mese d’inizio della sospensione. Qualora ciò non avvenga la Cassa invita l’impresa a motivare e, in difetto, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla Delibera n. 2/2015, procede alla segnalazione di irregolarità.
Si sottolinea, inoltre, la necessità di porre la massima attenzione all’impresa che non abbia cantieri attivi ed ai Consorzi o Società consortili con personalità giuridica e senza dipendenti operai, ottemperando alle previsione della suddetta Delibera n. 2/2015, in tema di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione delle denunce, con l’impegno a procedervi non appena iniziata una attività con dipendenti operai (primo caso) e dell’iscrizione in posizione inattiva (secondo caso – consorzio o società consortile).
Infine, si rammenta che nei casi di mancato rispetto della normativa contrattuale sulla trasferta, ovvero di versamento contributivo a Cassa Edil/Edilcassa diversa da quella prevista per contratto, le Casse potranno segnalarlo alla CNCE per le opportune verifiche del caso.
Si ricorda, inoltre, l’importanza delle modalità, più volte espresse dalla stessa CNCE, con riferimento alla funzione istituzionale che ricoprono le Casse nell’ambito del recupero dei crediti dalla stesse vantati.
In particolare, si rammenta la validità a tutt’oggi dei criteri orientativi per le procedure di recupero dei crediti, forniti con la comunicazione CNCE n. 325 del 2007 (in caso di mancata denuncia, mancato versamento, sollecito, diffida, affidamento pratica a legale) e si ribadisce che è compito istituzionale delle Casse attivarsi per il recupero degli importi dovuti e non versati, sulla base del mandato ricevuto da impresa e lavoratore.
Consapevoli delle criticità, più volte segnalate, circa la rilevanza dell’importo delle spese legali collegate ai recuperi del credito e, fermo restando, che questo non può costituire un deterrente all’azione della Cassa, si invitano le Casse, come già più volte evidenziato, a rafforzare la cooperazione sul territorio, eventualmente condividendo i legali con i quali alcune Casse hanno già avuto positive collaborazioni e, ove necessario, anche alla luce della comunicazione CNCE n. 668/2019, segnalare le persistenti criticità da portare all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della CNCE.
La scrivente Presidenza intende, inoltre, porre l’attenzione sull’importanza a livello nazionale di procedere in maniera omogenea con riferimento alla concessione di rateizzazioni per il recupero dei crediti vantati nei confronti delle imprese.
A tal proposito si rammentano le regole fissate dalle parti sociali con Accordo e relativo Addendum del 10 settembre 2020, cui hanno dato seguito anche diverse Comunicazioni della CNCE. Anche in tal caso interventi e gestione uniforme sul territorio sono alla base della garanzia di regolarità e lotta all’elusione.
Si richiama, inoltre, l’attenzione in merito alle procedure concorsuali, con particolare riferimento al fallimento, rispetto al quale è opportuno sottolineare l’importanza della tempestiva insinuazione al passivo della Cassa per il recupero di quanto a essa spettante sia con riferimento ai crediti dei lavoratori che ai contributi.
Infine, ma non in ultimo, si sollecitano le Casse Edili/Edilcasse, anche alla luce delle intese sottoscritte con le DTL per lo scambio informativo, ad un attento monitoraggio delle notifiche preliminari e, nei casi di lavori edili che coinvolgano imprese non iscritte, a inoltrare tempestiva segnalazione alle stazioni appaltanti e alla DTL stessa ai fini delle opportune verifiche.
Si invitano, pertanto, le Casse in indirizzo ad una puntuale osservanza delle regole sopra richiamate e, nel ringraziare per la consueta collaborazione, si ricorda che la direzione della CNCE rimane a disposizione per tutti i chiarimenti e gli approfondimenti del caso.
Cordiali Saluti
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