CNCE – Comunicato 26 ottobre 2018
Applicazione accordo 18/7/2018
In relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle Casse Edili in merito all’applicazione dell’accordo del 18 luglio u.s. la scrivente precisa, con il consenso delle parti sociali firmatarie del su citato CCNL, che:
– nel confermare per il Fondo sanitario la decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo aggiuntivo dello 0,35% a carico del datore di lavoro e a favore degli operai su un minimo di 120 ore, sulle voci retributive indicate nel verbale di accordo del 18 luglio 2018; per il Fondo Prepensionamenti la decorrenza dal 1° ottobre 2018 dell’aumento del relativo contributo pari allo 0,10%; per il Fondo incentivo all’occupazione, la decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo dello 0,10%;
– vista la comunicazione con cui le parti sociali stesse informavano la Presidenza CNCE della convocazione presso uno studio notarile, comunemente individuato, per il giorno 15 novembre p.v. al fine di costituire il Fondo Sanitario Nazionale di cui agli allegati al CCNL del 18 luglio u.s.;
ferma restando la decorrenza prevista dal CCNL, le Casse richiederanno dal 1° dicembre 2018 i versamenti dei contributi relativi ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, oltre che al mese di competenza, previsti dal citato accordo (Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti, Fondo incentivo all’occupazione) a tutte le imprese iscritte.
I citati contributi andranno versati mensilmente dalle Casse Edili sui conti correnti di seguito indicati:
1. Fondo Prepensionamento
IBAN IT 42 D 03127 05011 000000002797
2. Fondo incentivo all’occupazione
IBAN IT 19 E 03127 05011 000000002798
3. Fondo sanitario (provvisorio)
IBAN IT 65 C 03127 05011 000000002796
Solo per vostra conoscenza analoga comunicazione delle parti sarà inviata alle imprese, anche attraverso le rispettive associazioni di impresa, per i versamenti ai propri dipendenti inquadrati come impiegati per il Fondo sanitario (pagamento a dicembre 2018 anche dei contributi relativi ai mesi di ottobre e novembre 2018).
Le modalità di conclusione delle prestazioni sanitarie previste dalla contrattazione integrativa, ferma restando la cessazione della relativa contribuzione dal 1° gennaio 2019, saranno definite dalle parti sociali territoriali in relazione ai costi e alle disponibilità economiche di ciascuna Cassa Edile, anche in relazione all’avvio fattuale delle prestazioni sanitarie del nuovo Fondo Sanitario.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CNCE - Comunicato 08 settembre 2020 - Convenzione CNCE - Fondo Sanitario Sanedil - parti sociali
- CNCE - Comunicato 13 ottobre 2020 - Avvio Fondo Sanitario Sanedil - Nuova contribuzione Casse Edili/Edilcasse
- CNCE - Comunicato 03 maggio 2019 - Regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil
- CNCE - Comunicato 20 gennaio 2020 - Trasmissione accordo Fondo Sanitario Sanedil 19 novembre 2019
- CNCE - Comunicato 15 ottobre 2019 - Chiarimenti Comunicazione CNCE n. 676 - Contributo contrattuale
- CNCE - Comunicato 17 luglio 2019 - Richiesta dati aggiornamento sito CNCE
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…