CNCE – Comunicato 27 ottobre 2020

Rateizzazioni – precisazioni art. 1 punti a) e h) e ultimo paragrafo del testo del 10 settembre 2020

Facendo seguito alle Com. CNCE n 737/2020 e 741/2020, rispettivamente afferenti la trasmissione degli Accordi del 10 settembre 2020 e gli approfondimenti sul testo delle rateizzazioni, seguiti ad alcuni quesiti pervenuti dal territorio materia di rateizzazioni, si ritengono opportune le seguenti precisazioni.

Con particolare riferimento al punto a) del testo sulle rateizzazioni siglato lo scorso 10 settembre e, nello specifico, agli intervalli intercorrenti tra una rateizzazione e l’altra (almeno 12 mesi dopo le prime due rateizzazioni), si precisa che, secondo la ratio della norma, animata dallo spirito delle parti sociali di partire, con la decorrenza del nuovo accordo, con regole nuove, si precisa che la norma in questione ha validità per tutte le imprese, comprese quelle che abbiano già concluso, a tale data (10/09/2020), positivamente altre rateizzazioni presso la stessa Cassa. Si terrà conto, invece, ai fini dell’applicazione di tale norma della eventuale rateizzazione in corso a quella data.

Con riferimento, poi, al punto h), in cui si precisa che l’impresa potrà accedere alla rateizzazione qualora non risulti già morosa presso la cassa Edile/Edilcassa per i periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva, tale preclusione deve intendersi riferita ai soli casi in cui la Cassa abbia già avviato la procedura esecutiva munita dell’apposito titolo esecutivo.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.