CNCE – Comunicato 31 ottobre 2017
DURC e Enti locali
Si trasmette, in allegato, copia della lettera che nei giorni scorsi la Cnce ha inviato al Presidente dell’Anci, Ing. Nicola De Caro, per richiedere un incontro nel breve termine e avviare un confronto su alcune rilevanti criticità emerse dal territorio per la mancata compliance alla vigente normativa sul Durc da parte degli enti locali.
A fronte, infatti, delle inadempienze registrate, a titolo esemplificativo, nella mancata acquisizione del Durc nell’ambito degli appalti o nell’accettazione di documenti cartacei, privi quindi di alcun valore ufficiale, si è ritenuto indispensabile richiedere l’autorevole intervento del vertice dell’Anci, affinché voglia sensibilizzare i Comuni medesimi ad attenersi alla disciplina attualmente in vigore in materia di Durc e appalti, anche mediante l’avvio di una puntuale attività formativa/informativa del personale degli enti locali.
In attesa di un riscontro positivo alla citata lettera, si invitano tutte le Casse Edili e Edilcasse ad organizzare, magari con l’ausilio delle Prefetture e possibilmente con il coinvolgimento delle sedi di INPS e INAIL, degli incontri di approfondimento con gli Enti locali del proprio territorio in merito alle procedure DOL e alle responsabilità in capo ai funzionari pubblici.
Si comunica, fin da adesso, la completa disponibilità degli uffici della CNCE a supportare le Casse nell’organizzazione di tali iniziative e a partecipare alle stesse, se richiesto, in qualità di relatori.
Allegato
Oggetto: Richiesta incontro.
Gentile Presidente,
la scrivente richiede un Suo autorevole intervento per sensibilizzare i Comuni italiani ad attenersi a quanto disposto dalla normativa in materia di Durc on-line come modificato dal D.M. 30 gennaio 2015 che, come è noto, ha dato attuazione all’art. 4 del D.L. n. 34/2014 recante importanti novità in tema di semplificazioni del DURC.
In via preliminare si premette che la CNCE è l’ente nazionale di natura privatistica preposto al controllo e al coordinamento delle Casse Edili, costituite a livello provinciale e regionale.
Le Casse Edili, anch’esse enti privati aventi natura di associazioni non riconosciute, sono enti bilaterali gestiti in forma paritetica dalle associazioni dei datori di lavoro e dei sindacati del settore delle costruzioni edili.
La disciplina delle Casse Edili è contenuta nei contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per le imprese industriali, artigiane e cooperative del settore.
Oltre a svolgere le attività statutariamente previste di previdenza e assistenza a favore dei lavoratori edili, le Casse Edili svolgono, ormai da anni, l’importante attività di verifica della regolarità contributiva delle imprese edili insieme all’INPS e all’INAIL attraverso l’emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Come anticipato, la nuova normativa sul DURC prevede, all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che “la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.”
Nonostante il puntuale e inconfutabile dettato normativo, abbiamo avuto modo di registrare che gli uffici competenti di diversi Comuni italiani non solo non richiedono il Durc per avviare un cantiere o in fase di pagamento, richiesta obbligatoria sia per i lavori pubblici sia per quelli privati, ma accettano direttamente dalle imprese interessate o dai propri consulenti il promemoria cartaceo rilasciato dai portali INPS e INAIL che non ha alcun valore documentale (non c’è firma, protocollo, glifo anticontraffazione, ecc.) né può attestare la regolarità contributiva della stessa impresa. Una procedura, quindi, che è di per sé da considerare assolutamente contra legem.
I nostri enti, inoltre, nei casi di verifiche di documenti non coincidenti con le risultanze della banca dati nazionale, pur denunciando alle competenti autorità giudiziali i comportamenti delle imprese, non hanno ottenuto il risultato sperato. I giudici, infatti, ritengono che la fattispecie prospettata non integra il delitto di falsità materiale in quanto trattasi di un provvedimento amministrativo inesistente perché non proveniente dalla pubblica amministrazione secondo le modalità prescritte dalla legge e quindi da considerarsi privo dei requisiti di forma e sostanza.
Il paradosso: un ente pubblico riceve un simil-documento chiaramente falsificato e il falsificatore non è neanche perseguibile!
Occorre sottolineare, inoltre, che alcuni uffici omettono di controllare, anche per i DURC richiesti telematicamente, la presenza, nel documento, della verifica da parte della Cassa Edile nei casi di appalti pubblici riguardanti lavorazioni tipicamente edili.
In ultima analisi non sfuggirà alla Sua attenzione come siffatta situazione possa alterare le condizioni di partecipazione e aggiudicazione dei lavori, sia pubblici che privati, a danno, oltre che del sistema edile, anche della P.A. e in particolar modo di quella che attua correttamente le disposizioni normative in materia.
Il nostro intento, in questa sede, non è quello di denunciare il comportamento omissivo dei funzionari comunali bensì di verificare la possibilità di un Suo intervento teso a promuovere una puntuale attività informativa e formativa del personale degli enti locali sulla corretta applicazione della normativa del DURC.
In relazione a quanto sopra esposto, la scrivente richiede, compatibilmente con i Suoi impegni ma in tempi brevi, di voler fissare un incontro per approfondire le tematiche esposte.
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