Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)
CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I
Art. 1. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “L’esercizio delle facoltà attribuite all’autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell’ambito di una provincia” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 2. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell’ente ed i mezzi patrimoniali per provvedervi.
Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall’autorità governativa anche d’ufficio.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 3.
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell’atto, il testo letterale concernente la liberalità, l’indicazione degli eredi e della loro residenza.
Il prefetto è autorizzato a promuovere nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l’esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.
Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio.
Art. 4. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “La domanda per ottenere l’approvazione delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l’osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 21 del codice.
Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l’approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 5.
La domanda per ottenere l’autorizzazione prevista nell’articolo 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l’entità, le condizioni, l’opportunità dell’acquisto, nonché la destinazione dei beni.
Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica, e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l’attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l’autorizzazione è data con decreto del presidente della Repubblica.
Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.
Art. 6.
L’acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell’autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall’acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.
Art. 7.
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.
Art. 8.
La convocazione dell’assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Se non è vietato dall’atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Art. 9.
Nell’ipotesi prevista dal quarto comma dell’articolo 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l’autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l’azione di annullamento della deliberazione.
Art. 10. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Il provvedimento con il quale l’autorità governativa dichiara l’estinzione o dispone la trasformazione della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 11.
Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l’associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell’atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.
Quando lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la nomina può essere fatta dall’assemblea medesima con la maggioranza prevista dall’articolo 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall’assemblea o nelle forme previste nell’atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.
Art. 12.
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
Art. 13.
I liquidatori, entro quindici giorni della comunicazione avutane, devono procedere all’annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta, e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All’atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale.
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l’inventario è redatto dall’ufficiale giudiziario procedente.
Art. 14.
Entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell’attivo e del passivo dell’ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell’interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.
Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell’attivo sul passivo.
In quest’ultimo caso i creditori dell’ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall’annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori.
Art. 15.
Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell’articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell’ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.
I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.
Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l’inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.
Copia dell’inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all’autorità governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell’articolo 31 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell’autorità governativa.
Art. 16.
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell’ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.
Art. 17.
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell’articolo precedente decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, decorrono dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente articolo 14.
Art. 18.
La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell’articolo 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche.
Art. 19.
Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all’autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale.
Art. 20.
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.
(…) (1)
(1) Il comma che recitava: “Il provvedimento di cancellazione è annotato d’ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 21.
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la persona giuridica.
Art. 22. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale.” è stato abrogato dall’art. 11,d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 23. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Il registro consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.
Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
L’iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine, ed è accompagnata dalla indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l’atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell’articolo 33 e nel primo comma dell’articolo 34 del codice.
Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine e deve contenere l’indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l’atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 24. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica.
Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta di iscrizione.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 25. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Per ottenere l’iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell’atto costitutivo e dello statuto.
Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del presidente della Repubblica, è sufficiente l’esibizione del numero della Gazzetta ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.
L’atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.” è stato abrogato dall’art. 11,d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 26. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicati nell’articolo 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 27. (1)
(…)
(3) L’articolo che così recitava: “L’obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici.
Per le iscrizioni previste nell’articolo 33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del presidente della Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta ufficiale e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.
Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.
Per le iscrizioni previste nell’articolo 34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell’autorità, dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell’ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione è soggetta ad approvazione dell’autorità governativa a norma dell’articolo 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l’approvazione è comunicata.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361..
Art. 28. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “La registrazione della persona giuridica prevista nell’articolo 33 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.
La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell’articolo 33 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 29. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.
La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.” è stato abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 30. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.
Nell’ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.” è stato abrogato dall’art. 11,d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 31.
Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Art. 32. (1)
Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 213, L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 33. (1)
Nel caso previsto dall’articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell’altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 214, L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 34. (1)
Sulla domanda del figlio (2) per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di cui all’articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 215, L. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) L’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: “figli”.Art. 34-bis. (1)
Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell’atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell’omologazione nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 163 del codice, richiedere l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell’atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l’annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 163 del codice.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 216, L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 35. (1)
Il riconoscimento di cui al secondo comma dell’articolo 251 del codice è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere è minore.
Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 217, L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 36. (1)
La rinunzia alla cittadinanza di cui all’articolo 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi all’ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all’estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all’agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L’agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell’interno che ne cura, a mezzo dell’autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 218, L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 37. (1)
L’iscrizione nel registro previsto nell’articolo 314 del codice si esegue senza spese.
L’iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all’iscrizione del decreto di adozione.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 220, L. 19 maggio 1975.
Art. 38. (1)
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
(1) L’articolo che recitava: “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall’articolo 269, primo comma, del codice civile. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.” è stato prima sostituito dall’art. 221, L. 19 maggio 1975, n. 151, poi modificato dall’art. 68, L. 4 maggio 1983, n. 184 e, infine, così sostituito dall’art. 3, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Art. 39. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “L’omologazione prevista negli articoli 406 e 412 del codice è di competenza del tribunale per i minorenni.” è stato abrogato dall’art. 11, L. 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 40.
La domanda per l’interdizione del minore emancipato e quella per l’interdizione o la inabilitazione del minore nell’ultimo anno della minore età devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni.
Art. 41. (1)
I provvedimenti previsti nell’articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica.
(1) L’articolo che recitava: “I provvedimenti previsti nell’articolo 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi.” è stato così sostituito, dall’art. 222, L. 19 maggio 1975, n. 151 e successivamente dall’art. 151, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 42.
I provvedimenti indicati nell’articolo 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell’articolo 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che li ha pronunziati.
Art. 43.
I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.
Art. 44. (1)
Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario.
(1) L’articolo che recitava: “Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela o della curatela, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.” è stato così sostituito dall’art. 12, L. 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 45.
La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.
Nell’ipotesi prevista nell’articolo 386, ultimo comma, del codice l’autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.
Art. 46.
Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.
Sono dal pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.
Art. 46-bis. (1)
Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 13, L. 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 47.
Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno. (1)
(1) L’articolo che recitava: “Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati.” è stato così sostituito dall’art. 14, L. 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 48.
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
le risultanze dell’inventario e del conto annuale;
l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo.
Art. 49.
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l’emancipazione o della sentenza che pronuncia l’inabilitazione;
il nome, il cognome, la condizione, l’età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all’emancipato o all’inabilitato;
la data del provvedimento che revoca l’emancipazione o della sentenza che revoca l’inabilitazione.
Art. 49-bis. (1)
Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l’amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 405 del codice;
2) le complete generalità della persona beneficiaria;
3) le complete generalità dell’amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell’amministrazione di sostegno.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, L. 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 50. (1)
Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.
(1) L’articolo che così recitava: “Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore della Repubblica.” è stato così sostituito dall’art. 152, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 51. (1)
Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all’ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.
(1) L’articolo che recitava: “In aggiunta a quanto disposto nell’articolo 51 disp. att. c.c., nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 10 della presente legge.” è stato così sostituito dall’art. 223, L. 19 maggio 1975, n. 151.
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