Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

 

CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

SEZIONE II – Disposizioni relative al libro II

Art. 51-bis. (1)

I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, 620, secondo e sesto comma, 621, primo comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 153, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 52.

Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni. (1)

In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L’inserzione è fatta d’ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; (2) su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell’atto, negli altri casi.

Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d’inventario e all’amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell’invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all’eredità. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.

Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l’indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

 

(1) Il comma che recitava: “Presso la cancelleria di ogni pretura è tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni.” è stato così sostituito dall’art. 154, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale” per effetto dell’art. 154, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 5.

Art. 53.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal cancelliere. (1) Nell’ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso è composto.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

 

(1) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “cancelliere” per effetto dell’art. 155, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 54.

I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal secondo comma dell’articolo 514 del codice, possono fare annotare tale domanda in margine all’iscrizione in separazione.

Eseguita l’annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l’annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.

Art. 55.

Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale (1) secondo l’articolo 622 del codice, devono, a cura, del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

 

(1) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale” per effetto dell’art. 154, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 5.