Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)
CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
SEZIONE IV – Disposizioni relative al libro IV
Art. 73.
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.
Le offerte per intimazione, previste dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Art. 73-bis. (1)
I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 158, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 74.
Il processo verbale dell’offerta reale deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell’articolo 126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell’oggetto dell’offerta e le dichiarazioni del creditore.
Quando l’offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.
Se il creditore non è presente all’offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.
L’intimazione prescritta dall’articolo 1212, n. 1, del codice, può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell’offerta. In ogni caso fra l’intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.
Art. 75.
L’atto di intimazione, nei casi previsti dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell’immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l’offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nell’atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell’articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Art. 76.
I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale, oppure presso un istituto di credito.
Art. 77.
Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.
Art. 78.
Il pubblico ufficiale, che a norma dell’articolo 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo articolo 1212, n. 3, e dell’articolo 126 del codice di procedura civile, e consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede.
Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Art. 79.
Il sequestratario dell’immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.
La consegna dell’immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.
Art. 80.
L’atto d’intimazione previsto dall’articolo 1217 del codice, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.
Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Art. 81.
Nei casi previsti dagli articoli 1286, terzo comma, e 1287, terzo comma, del codice, l’istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi è giudizio pendente, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 749 e 750 del codice di procedura civile.
Art. 82.
L’istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell’articolo 1510 del codice.
Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto; contro di questo è ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione.
La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge
Art. 83.
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell’articolo 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo articolo 1516:
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;
2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni per le merci e le derrate.
La vendita all’incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.
Il verbale d’incanto è depositato nella cancelleria della pretura (1) del luogo in cui si è proceduto alla vendita.
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l’altro, vistato da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l’incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l’incarico è stato eseguito.
(1) L’ufficio del pretore è stato soppresso dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 84.
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a euro 15,49, deve essere iscritto agli effetti previsti dal secondo comma dell’articolo 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto pubblico.
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