Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)
CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
SEZIONE VI – Disposizioni relative al libro VI
Art. 112. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “All’applicazione della pena pecuniaria stabilita dall’articolo 2682 del codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte d’appello, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere.
Le stesse disposizioni si osservano per l’applicazione della pena pecuniaria stabilita dall’articolo 2833 del codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone che non hanno adempiuto all’obbligo di richiedere l’iscrizione.” è stato abrogato dall’art. 2, L. 21 gennaio 1983, n. 22.
Art. 113.
Il reclamo menzionato nell’articolo 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d’appello.
Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Art. 113-bis. (1)
Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell’articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell’articolo 745 del codice di procedura civile.
Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.
Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 27 febbraio 1985, n. 52.
Art. 113-ter. (1)
Il reclamo previsto nell’articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale è consentito reclamo alla corte d’appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.
A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, L. 27 febbraio 1985, n. 52.
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