Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)
CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I
Art. 114.
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell’assente, emessa a termini degli articoli 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell’articolo 58 del nuovo codice.
Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta nell’ipotesi prevista nell’articolo 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli articoli 36 e 38 del codice 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell’assente.
Art. 115.
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell’art. 14, L. 27 maggio 1929, n. 847, (1) è ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta è abrogato.
Art. 116.
L’impugnazione prevista nell’articolo 123, primo comma, del codice non può essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1 luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1 luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono più impugnare.
Art. 117.
Se il matrimonio è stato annullato prima dell’1 luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli (1) riconosciuti ai sensi dell’articolo 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.
(1) L’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile le parole: “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: “figli”.
Art. 118.
Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima dell’1 luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data.
Art. 119.
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima dell’1 luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
Art. 120.
L’azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice, anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima dall’entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l’azione non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.
Art. 121.
Le azioni di reclamo di stato di figlio, (1) spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell’articolo 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima dell’1 luglio 1939.
(1) L’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali“, ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: “figli“.
Art. 122.
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli (1) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell’1 luglio 1939.
Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell’1 luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall’apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.
(1) L’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali“, ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: “figli“.
Art. 123.
L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima dell’1 luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’articolo 189 del codice del 1865. L’azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli adulterini per i quali è ammessa dall’articolo 278 del nuovo codice. (1)
I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell’articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima dell’1 luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti. (1)
Nei casi in cui l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine stabilito dall’articolo 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell’1 luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità (2) proposti prima dell’1 luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall’articolo 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 febbraio 1963, n. 7 ha dichiarato l’illegittimità istituzionale del co. 1, e, in conseguenza, l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 123 e del secondo comma dell’art. 136 delle disposizioni transitorie.
(2) L’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali“, ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: “figli“.
Art. 124.
La disposizione dell’articolo 286 del codice è applicabile anche per la legittimazione dei figli, (1) i cui genitori sono morti prima dell’1 luglio 1939.
(1) L’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali“, ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: “figli“.
Art. 125.
La disposizione dell’articolo 287 del codice è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura.
Art. 126.
La disposizione del secondo comma dell’articolo 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima dell’1 luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell’articolo 205 del codice del 1865.
Art. 127.
Le disposizioni del codice sulla revoca dell’adozione si applicano anche alle adozioni costituite prima dell’1 luglio 1939.
Art. 128. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Se l’ipotesi prevista dall’articolo 342 del codice si è verificata prima dell’1 luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genitore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità all’articolo 342 del codice.” deve ritenersi abrogato per effetto dell’abrogazione dell’art. 342, con l’art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Art. 129.
Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima dell’1 luglio 1939.
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l’ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384, e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d’incapacità previste dal codice stesso.
Art. 130.
La disposizione dell’articolo 428 del codice è applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima dell’1 luglio 1939.
Art. 131.
Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l’articolo 381 del nuovo codice.
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