Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE II – Disposizioni relative al libro II

Art. 132.

L’erede col beneficio d’inventario può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 503 del codice anche se l’accettazione è stata fatta prima del 21 aprile 1940.

Art. 133.

La rinuncia all’eredità o al legato, fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data.

Art. 134.

La disposizione dell’articolo 528 del codice è applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.

L’obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell’eredità giacente incombe anche sui curatori già nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.

Art. 135.

Le norme sulla riduzione delle donazioni sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purché la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal codice.

La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione sull’imputazione e sulla riunione fittizia.

Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all’atto di donazione.

Art. 136.

Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli (1) non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.

Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli 580 e 594 i figli (1) che si trovano nelle condizioni previste dai numeri 1 e 4 dell’articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente all’1 luglio 1939. (2)

I figli (1) indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere l’assegno vitalizio anche per le successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l’assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.

 

(1) L’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali“, ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: “figli“.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 febbraio 1963, n. 7 ha dichiarato l’illegittimità istituzionale dell’art. 123, co. 1 e, in conseguenza, l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Art. 137.

Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.

Art. 138.

Le condizioni di vedovanza ammesse dall’ultimo comma dell’articolo 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.

Art. 139.

I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell’onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.

Art. 140.

Ancorché la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma dell’articolo 759 del codice, se l’evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.

Art. 141.

Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell’articolo 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.