Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)
CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
SEZIONE III – Disposizioni relative al libro III
Art. 142. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 143. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Alle enfiteusi, che secondo le leggi del tempo in cui furono costituite importano l’indivisibilità degli obblighi da parte degli enfiteuti anche nel caso di divisione del fondo, la disposizione del secondo comma dell’articolo 961 del codice si applica solo quando, seguita la divisione, il godimento del fondo e il pagamento del canone sono avvenuti separatamente per la durata di un decennio.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607, in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.
Art. 144. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 la revisione del canone a norma dell’articolo 962 del codice non può essere chiesta se non trascorso un triennio dalla data anzidetta. In ogni caso, il nuovo canone non può, per effetto della prima revisione, essere superiore al doppio né inferiore alla metà del canone precedente.
Per determinare la differenza di valore ai fini della revisione del canone, si considera come valore iniziale quello che il fondo aveva al 21 agosto 1923, se l’enfiteusi è stata costituita anteriormente all’1 gennaio 1919.
Qualora prima del decorso del triennio dal 28 ottobre 1941 sia proposta domanda di affrancazione, si procede, agli effetti della determinazione del prezzo dell’affrancazione stessa, alla revisione del canone, in conformità del primo comma del presente articolo.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 145. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Sono aboliti dal 28 ottobre 1941 i laudemi di qualsiasi specie, che per convenzione, per legge o per consuetudine siano dovuti nelle enfiteusi costituite anteriormente all’1 gennaio 1866, ma il concedente può chiedere che il canone sia aumentato di una somma pari alla trentesima parte del laudemio.
Se il titolo costitutivo, la legge o la consuetudine prevedono il pagamento di più laudemi di specie diversa, si ha riguardo, agli effetti dell’aumento del canone, al laudemio di maggiore importo.
Per la determinazione del laudemio si applica il secondo comma dell’articolo 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 146. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Qualora il canone sia stato aumentato a norma dell’articolo precedente, non si aggiunge al prezzo di affrancazione l’indennità stabilita dal primo comma dell’articolo 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 147. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “La revisione ai sensi dell’articolo 144 può essere chiesta anche nel caso in cui il canone sia stato aumentato in conformità del primo comma dell’articolo 145, ma nella revisione si deve tener conto dell’aumento già disposto.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 148. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Quando, secondo la legge del tempo in cui l’enfiteusi è stata costituita, al concedente spetta la prelazione in caso di vendita del diritto dell’enfiteuta, si applicano le disposizioni dell’articolo 966 del codice.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 149. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Alle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori si applicano altresì le disposizioni del n. 2 e del secondo comma dell’articolo 972, nonché quelle degli articoli 973 e 974 del codice.” è stato abrogato dall’art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 150.
Per l’acquisto dei frutti al termine dell’usufrutto se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell’articolo 480 del codice del 1865.
Art. 151.
Le disposizioni dell’articolo 999 del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall’usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.
Art. 152.
Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta all’usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Art. 153.
La disposizione dell’articolo 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.
Art. 154.
Se l’interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità.
Art. 155.
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’articolo 1138 del codice e nell’articolo 72 di queste disposizioni.
Art.155-bis. (1)
L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 26, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
Art. 156.
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 157.
Per i diritti spettanti al possessore, all’usufruttuario o all’enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall’articolo 152 di queste disposizioni.
Art. 158.
Il termine per l’usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell’articolo 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.
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