Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)
CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
SEZIONE IV – Disposizioni relative al libro IV
Art. 159.
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l’entrata in vigore del codice, si determina in conformità dell’articolo 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
Art. 160.
Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore, all’inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell’entrata in vigore del codice stesso, se l’offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l’inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.
Art. 161.
I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell’entrata in vigore nel nuovo codice, producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.
Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall’articolo 1284 del nuovo codice.
Art. 162.
La disposizione dell’articolo 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, quando gl’interessi sono dovuti per almeno sei mesi.
Art. 163.
Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.
Art. 164.
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’articolo 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno della entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.
Art. 165.
Gli effetti dell’annullamento o della risoluzione dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 166.
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all’entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione è regolata dalle disposizioni del codice del 1865.
Art. 167.
Le disposizioni dell’articolo 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, quando l’eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.
Art. 168.
Le disposizioni relative agli effetti dell’eccessiva onerosità sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l’eccessiva onerosità si siano verificati dopo.
Art. 169.
Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all’entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.
Art. 170.
Le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l’impedimento del terzo ad accettare l’incarico si verificano dopo.
Art. 171.
Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l’annullamento.
Art. 172.
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice, purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.
Art. 173.
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita, tranne quella del primo comma dell’articolo 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.
Art. 174.
Le disposizioni dell’articolo 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all’entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.
Art. 175.
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall’articolo 1524 del codice, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.
Art. 176.
Le disposizioni degli articoli 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.
Art. 177.
Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma, e 1550 secondo comma, del codice, relative all’esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 178.
La prescrizione stabilita dall’articolo 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell’entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell’immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall’articolo 1478 del codice del 1865.
Art. 179.
I patti di preferenza previsti dall’articolo 1566 del codice che alla data dell’entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.
Le modalità per l’esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell’articolo 1566 predetto, si osservano se l’esercizio medesimo ha luogo dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.
Art. 180.
I rapporti di locazione in corso al giorno dell’entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore.
Art. 181.
Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l’opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 182.
Le disposizioni dell’articolo 1694 e della seconda parte dell’articolo 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 183.
Le disposizioni degli articoli 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 184.
Le cause di estinzione del mandato [c.c. 1722] sono regolate dal codice se si verificano dopo l’entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.
Art. 185.
La disposizione del secondo comma dell’articolo 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 186.
Il creditore di una rendita o di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice, può pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell’articolo 1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall’entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall’articolo 2136 del codice del 1865.
Art. 187.
Le disposizioni degli articoli 1888, secondo comma e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli articoli 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l’entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell’articolo 1899, se la proroga tacita non è già avvenuta anteriormente all’entrata in vigore medesima, le disposizioni dell’articolo 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l’entrata in vigore medesima, le disposizioni degli articoli 1914, secondo comma, e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l’entrata in vigore medesima.
Art. 188.
Le disposizioni dell’articolo 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all’entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.
Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l’entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell’articolo 1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.
Art. 189.
Le disposizioni del primo comma dell’articolo 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, anche se l’obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si applica se l’obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.
Art. 190.
La disposizione dell’articolo 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all’entrata in vigore del codice stesso se l’obbligazione principale scade dopo.
Se l’obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell’articolo 1957 decorre dall’entrata in vigore suddetta.
Art. 191.
La disposizione del secondo comma dell’articolo 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 192.
Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall’articolo 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
Art. 193.
Le disposizioni degli articoli 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all’entrata in vigore di esso.
Art. 194.
Le disposizioni degli articoli 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore sono avvenuti anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.
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