Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)
CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 249. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Nulla è innovato a quanto dispone la legge 2 luglio 1890, n. 6917, sullo stato delle persone della Famiglia reale.” deve ritenersi abrogato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Art. 250. (1)
(…)
(1) L’articolo che recitava: “Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.” è stato abrogato dall’art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Art. 251.
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s’intendono comprese, oltre l’istituto d’emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
(…) (1)
(1) Il comma che recitava: “Tuttavia il deposito prescritto dal n. 2 dell’articolo 2329 deve essere eseguito presso l’istituto d’emissione.” è stato abrogato dall’art. 36, d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30.
Art. 252.
Quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dall’1 luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall’entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l’acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.
Art. 253.
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l’osservanza di dette leggi.
Art. 254.
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni per decreto del presidente della Repubblica, (1) delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell’articolo 1524 del codice sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia.
(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Art. 255.
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell’articolo 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664, 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma, del codice stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell’atto da trascriversi.
Il numero d’ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall’articolo 36 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 256.
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s’intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.
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