Codice Civile

Libro Quarto
Delle obbligazioni

Titolo III
Dei singoli contratti

 

Capo IV
Del contratto estimatorio

Art. 1556.
Nozione.

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Art. 1557.
Impossibilità di restituzione.

Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile .

Art. 1558.
Disponibilità delle cose.

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo .

Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.