Codice degli appalti (D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006)
aggiornato con il D.L. 07 maggio 2012 n. 52
Parte II – Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori ordinari (artt. 28-205)
Parte III – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali (artt. 206-238)
Parte IV – Contenzioso (artt. 239-246)
Parte V – Disposizioni di coordinamento finali e transitorie. Abrogazioni (artt. 247-257)
CODICE DEGLI APPALTI
(Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
Parte V
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE – ABROGAZIONI
Art. 246-bis.
Responsabilità per lite temeraria (1)
(…)
(1) L’articolo che così recitava: “1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall’articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.” è stato inserito dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e successivamente dall’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 come modificato dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Art. 247.
Normativa antimafia
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all’articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalita’ e gli stessi effetti previsti dall’articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 176, comma 20.
Art. 248.
Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori – Modifiche degli allegati (quanto al co. 2, art. 19, co. 4, decreto legislativo n. 402/1998)
1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l’allegato III e l’allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell’articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione e’ data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.
Art. 249.
Obblighi di comunicazione alla Commissione dell’Unione europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie (articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonche’ dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 219, comma 11.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell’Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l’articolo 250, che riguardi, separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell’anno precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell’Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l’articolo 251, che riguardi i contratti di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricita’, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell’anno precedente.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta’ di ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17.
L’informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza del termine per l’informativa.
6. Con le stesse modalita’ di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta’, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani mentre tentavano di ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato XX.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie notifica alla Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 248, comma 2, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui, rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi.
Art. 250.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria (art. 76, direttiva 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art. 21-ter, decreto legislativo n. 358/1992; art. 28, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari e’ redatto dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato IV e dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV, nonche’ dalle altre stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell’anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio sia i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato IV precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva 2004/18 e alle relative disposizioni di attuazione contenute nel presente codice;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu’ di deroghe all’Accordo.
3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati in base:
a) alle procedure di affidamento utilizzate;
b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all’allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all’allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalita’ dell’operatore economico cui il contratto e’ stato affidato.
4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.
5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV, e per le altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio sia i dati forniti da detti soggetti precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in conformita’ al comma 3;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu’ di deroghe all’Accordo.
6. Il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio e i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese nell’allegato IV precisano qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l’Accordo.
7. Le informazioni del prospetto statistico sono determinate secondo la procedura di cui all’art. 77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.
Art. 251.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori speciali (art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali e’ redatto dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell’anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all’art. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori e categorie di attivita’ cui si riferisce l’allegato VI (elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a 213), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 215, nonche’ dei contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
3. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all’art. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attivita’ di cui agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L, contengono altresi’ le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell’Accordo, limitatamente ai contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e ai contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi della categoria 8 dell’allegato II A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell’allegato II A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l’equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell’allegato II B.
5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori all’Osservatorio, vengono espressamente indicate le informazioni che hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.
Art. 251-bis.
(Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell’Unione europea (art. 44, co. 3, lett. l) L. n. 88/2009; artt. 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e artt. 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE).
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee riceve dalla Commissione europea la notifica prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE.
2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione europea, alternativamente:
a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;
b) una conclusione motivata per spiegare perchè non vi sia stato posto rimedio;
c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture è stata sospesa dalla stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del competente organo a cui è stato proposto il ricorso.
3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera b), può anche fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l’oggetto di un ricorso. In tale caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee informa la Commissione europea dell’esito del ricorso non appena ne viene a conoscenza.
4. In caso di notifica che una procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture è stata sospesa conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea la cessazione della sospensione o l’avvio di un’altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Tale notifica deve confermare che alla violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una conclusione motivata per spiegare perchè non vi sia stato posto rimedio.
5. Al fine dell’esercizio delle competenze di cui ai commi che precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, chiede le notizie utili alla stazione appaltante e può chiedere notizie sullo stato del procedimento di ricorso alla segreteria dell’organo presso cui pende. La richiesta è formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta è resa per iscritto, con la massima tempestività e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi celeri.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie fornisce alla Commissione europea le informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, richieste dalla stessa Commissione nell’ambito del Comitato consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine può chiedere le occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di eventuali protocolli d’intesa, nonchè, all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle stazioni appaltanti.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all’articolo 245-bis, comma 2.
(1) Articolo inserito dall’art. 15, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.
Art. 252.
Norme di coordinamento e di copertura finanziaria
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 95, comma 2, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita’ culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita’ culturali.
3. Le forme di pubblicita’ per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie modalita’ tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto e’ emanato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, e il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici. (1)
4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall’articolo 127, nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi’ garantiti:
a) l’assolvimento dell’attivita’ consultiva richiesta dall’Autorita’;
b) l’assolvimento dell’attivita’ di consulenza tecnica;
c) la possibilita’ di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
5. Le casse edili che non applicano la reciprocita’ con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarita’ contributiva.
6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle attivita’ produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. (2)
7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all’articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all’allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della giustizia.
8. Tutte le attivita’ e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalita’ informatica rispettano [il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e] il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
(1) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, promossa, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto.
(2) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promosse, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto.
Art. 253.
Norme transitorie
1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonche’ comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) (soppressa);
c) (soppressa);
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell’art. 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell’art. 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007.
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell’art. 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5. Le disposizioni di cui lo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5.
2. Il regolamento di cui all’art. 5 e’ adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell’art. 40, comma 4, lettera g) e g-bis), entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all’art. 5.
3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni nei golamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’art. 5, nei limiti di compatibilita’ con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilita’ con il presente codice.
4. In relazione all’art. 8:
a) fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell’Autorita’ e’ attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell’Autorita’ gia’ nominati al momento dell’entrata in vigore del presente codice e’ prorogato di un anno.
6. In relazione all’art. 10, fino all’entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003, recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di cui all’art. 17, comma 8, disporra’ l’abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell’art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell’art. 32, comma 1, lettera g) e dell’art. 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano gia’ assunto nei confronti del Comune l’obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell’applicazione dell’art. 37, fino all’entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
9-bis. In relazione all’art. 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2013, (1) per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attivita’ diretta ed indiretta, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo, il periodo di attivita’ documentabile e’ quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito del-l’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2013, (1) sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonchè (2) agli operatori economici di cui all’art. 47, con le modalita’ ivi previste.
10. In relazione all’art. 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonche’ di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l’Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell’Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e’ istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in sostituzione delle attuali modalita’ di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalita’.
12. Ai fini dell’applicazione dell’art. 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all’asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici.
13. In relazione all’art. 83, comma 5, fino all’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di compatibilita’ con il presente codice.
14. In relazione all’art. 85, comma 13, fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilita’ con il presente codice.
15. In relazione all’art. 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa’ costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa’, qualora costituite nella forma di societa’ di persone o di societa’ coope-rativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa’ con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di societa’ di capitali.
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui art. 91, fino al 31 dicembre 2013 (1) per la dimostrazione dei requisiti di capacita’ tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attivita’ documentabile e’ quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’art. 47, con le modalita’ ivi previste.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita’ di progettazione.
17. Fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all’art. 95, comma 1, fino all’emanazione del regolamento si applica l’art. 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L’art. 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo art. 95, per le quali sia gia’ intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l’approvazione del progetto preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell’art. 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20. In relazione all’art. 112, comma 5, sino all’entrata in vigore del regolamento, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza.
20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28. (3)
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l’Autorita’, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalita’ e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, e all’articolo 40, comma 4, lettera g). (4)
22. In relazione all’art. 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilita’ con le disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita’ con le disposizioni del presente codice. Restano altresi’ in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell’art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.
23. In relazione all’art. 131, comma 5, la nullita’ riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
24. In relazione all’art. 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo art. 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.
25. In relazione all’art. 146 e all’art. 149 per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia’ assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l’indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalita’ alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall’art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l’indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall’art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall’art. 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l’indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.
26-bis. In relazione all’art. 159, comma 2, fino all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita’ di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) art. 9 – Pubblicita’ degli atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II – La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV – Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V – Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni gia’ affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;
c) le disposizioni dell’art. 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture gia’ affidate alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia gia’ stato redatto il progetto definitivo, sia stata gia’ affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu’ opportuno ai fini della celere realizzazione dell’opera, puo’ procedersi all’attestazione di compatibilita’ ambientale e alla localizzazione dell’opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato gia’ redatto il progetto esecutivo o sia stata gia’ affidata la realizzazione dello stesso, per l’affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore puo’ porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l’obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell’art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia gia’ oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti nonne statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l’interruzione della medesima procedura optando per l’avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi gia’ compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell’art. 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l’affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessita’ dell’intervento tale da richiedere un’unica logica realizzativa e gestionale, nonche’ estrema complessita’ tecnico-organizzativa. L’individuazione dei predetti progetti e’ effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l’applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o piu’ lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
E’ comunque consentito l’affidamento in concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu’ di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico di cui all’art. 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e’ data facolta’ al richiedente di optare per l’applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l’efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti;
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all’allegato tecnico contenuto nell’allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell’organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta’ di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all’art. 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria e’ avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell’art. 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo art. 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma e’ facolta’ del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori gia’ banditi ovvero, per quelli gia’ aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all’art. 180, comma 1, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilita’ e collaudo;
n) in relazione all’art. 188, fino all’entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell’art. 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
o) in relazione all’art. 189, comma 1, lettera b), fino all’entrata in vigore del regolamento si applica l’art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 dell’art. 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti gia’ formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu’ opportuno, ai fini della celere realizzazione dell’opera proseguire e concludere in luogo dell’avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all’art. 196 e’ adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell’applicazione dell’art. 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita’ con il presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria 0S2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E’ tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
30. In relazione all’art. 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l’avvenuta esecuzione, nell’ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, individuato in base alla tipologia dell’opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all’art. 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all’art. 219 eventualmente attivata in relazione alle attivita’ di cui al citato art. 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell’applicazione dell’art. 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia gia’ intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario e’ formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’arbitrato di cui all’art. 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall’art. 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall’art. 252, comma 6.
34. In relazione alla disciplina dell’arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi dalla normativa previgente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia’ stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalita’ previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita’ alla normativa abrogata a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino gia’ costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, purche’ risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell’art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati gia’ nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell’entrata in vigore del presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E’ salvo il disposto dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 15.
35. Ai fini dell’applicazione dell’art. 16, comma 4, lettera h) dell’allegato XXI, fino all’entrata in vigore del regolamento si applica l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.
(1) Le parole: “31 dicembre 2010” sono state così sostituite dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70
(2) Parole aggiunte dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70
(3) Comma inserito dal dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70
(4) Il periodo che recitava: “La verifica e’ conclusa entro un anno dall’entrata in vigore del predetto decreto.” è stato così sostituito dal dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70
Art. 254.
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 255.
Aggiornamenti (art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005)
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Art. 256.
Disposizioni abrogate
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l’art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l’art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l’art. 5, commi 4 e 5, e l’art. 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
l’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l’art. 4;
l’art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l’art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l’art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l’art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
l’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e’ fatto salvo l’art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l’art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
l’art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l’art. 32 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
l’art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l’art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l’art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
l’art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l’art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
l’art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
l’art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole “i criteri per l’aggiudicazione delle gare secondo l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e”;
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante “Finanza di progetto – Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l’indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore”;
l’art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
l’art. 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
l’art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. In relazione all’art. 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all’art. 245.
4. Il regolamento di cui all’art. 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:
gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante “affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”.
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.
Art. 257.
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorita’ e dell’Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l’articolo 240 in relazione all’accordo bonario per i servizi e le forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007. (1)
3. L’articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell’elenco annuale per l’anno 2007; per gli elenchi relativi all’anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l’articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (2)
(1) Comma inserito dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173.
(2) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita’ produttive
Pisanu, Ministro dell’interno
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita’ culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegati:
…omissis..
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