Aggiornato a marzo 2013 VAI ALL’INDICE
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo V: DELLA CORREZIONE DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE
Art. 287.
(Casi di correzione)
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello (1) e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 10 novembre 2004, n. 335 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo limitatamente alle parole: “contro le quali non sia stato proposto appello”.
_______________
Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 aprile 2008, n. 9697.
Art. 288.
(Procedimento di correzione)
Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.
Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.
Art. 289.
(Integrazione dei provvedimenti istruttori)
I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.
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