Aggiornato a marzo 2013 VAI ALL’INDICE
Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo III: DELL’ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO
Art. 605.
(Precetto per consegna o rilascio)
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Cfr. la formula “Atto di precetto per consegna di beni mobili” tratta da FormularioCivile.it.
Art. 606.
(Modo della consegna)
Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.
Art. 607.
(Cose pignorate)
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.
Art. 608.
(Modo del rilascio)
L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà. (1)
Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
(1) Comma così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
_______________
Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18535.
Art. 608-bis. (1)
(Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante)
L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.
(1) Articolo aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 609.
(Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione)
Se nell’immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l’ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione (1) per l’eventuale sostituzione del custode.
(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 610.
(Provvedimenti temporanei)
Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficolta’ che non ammettono dilazione, ciascuna parte puo’ chiedere al giudice dell’esecuzione (1), anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.
(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 611.
(Spese dell’esecuzione)
Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione (1) a norma degli articoli 91 e seguenti (2) con decreto che costituisce titolo esecutivo.
(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Parole così modificate dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006
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