Entrano in vigore le nuove norme relative alle la riduzione delle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada (dal 20 agosto 2013) dal Decreto Legge n. 69/2013: chi pagherà entro il termine di cinque giorni dall’accertamento o dalla notifica potrà usufruire di una riduzione pari ad un terzo.
Il legislatore ha introdotto tale riduzione al fine di consentire alle amministrazioni locali il recupero dei crediti poichè a causa della crisi si è avuto una drastica riduzione della loro riscossione. Il difficile recupero è anche causato del contenzioso che l’introduzione del contributo unificato di 37 euro per avviare un ricorso al Giudice di Pace ha drasticamente ridotto il contenzioso per quelle sanzioni minori il cui importo equivalente a quello di alcune infrazioni come il divieto di sosta, ha ottenuto il risultato di abbassare drasticamente il volume di opposizioni, però ha portato come conseguenza un aumento degli insoluti delle casse dei Comuni.
Il legislatore ha redatto il testo del provvedimento in modo frettoloso, come dimostrano le numerose imprecisioni e lacune, che rischiano di ritorcersi sui cittadini e operatori, che saranno chiamati ad applicare le nuove norme.
Attenzione data in cui la multa viene notificata al conducente. Infatti e da tale momento che comincia a decorrere il termine per scegliere se:
- pagare entro i primi 5 giorni: in tal caso si beneficia dello sconto del 30% sull’importo indicato nella contravvenzione. Chi sceglie questa via, riconosce di avere torto e quindi non potrà più impugnare la multa davanti al giudice di pace, ma potrà quantomeno limitare i danni. Il termine dei cinque giorni decorre dal momento in cui l’automobilista ha avuto conoscenza della contravvenzione ossia: – dalla data in cui è stata elevato il verbale, se gli è stato contestato immediatamente dalla pattuglia; – dalla notifica presso il domicilio se, invece, il verbale gli è stato spedito;
- impugnare il verbale nei 30 giorni (dalla notifica): in tal caso ci si rimette al giudizio del giudice. Sarà bene chiedere, con il ricorso, la sospensione dell’efficacia esecutiva della contravvenzione (sul punto si rinvia all’articolo “Multe, come ottenere la sospensione del verbale d’infrazione”);
- pagare nei termini ordinari concessi dal verbale: in tal caso, si deve corrispondere l’importo esatto indicato nella stessa contravvenzione;
- non pagare per niente: in tal caso, si riceverà una cartella esattoriale da parte dell’Agente della riscossione e si incorrerà nel rischio di fermo dell’automezzo. La riduzione del 30% non si applicherà, invece, alle violazioni delle norme del Codice della strada per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente.
Le multe saranno inoltre notificate anche via Pec (posta elettronica certificata), ovviamente ai soggetti abilitati al suo utilizzo.
Decorrenza del termine – I cinque giorni si calcolano dal momento della contestazione o della notifica. Ciò vuol dire che se si viene fermati subito (e contestualmente viene redatto il verbale) scatta dal giorno dell’infrazione. Se invece il verbale viene notificato successivamente al proprio indirizzo partono da quando lo si riceve. Non è chiaro come ci si debba comportare quando la notifica avviene per “compiuta giacenza” (cioè quando scadono i 10 giorni di giacenza all’ufficio postale, nel caso in cui il postino non abbia trovato nessuno a cui consegnare il plico). Spesso il destinatario viene a conoscenza della multa solo quando i 10 giorni sono già scaduti e quindi, salvo interpretazioni ministeriali più favorevoli, sarebbe escluso lo sconto.
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