L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n° 58/E del 9 maggio 2017 istituisce il codice tributo per eseguire il versamento con l’utilizzo del modello F24 di quanto dovuto a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 inerente i controlli automatici per le dichiarazioni Iva.
Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito dei controlli automatici da cui emerga l’eventuale presenza di errori, permettono al contribuente di pagare le somme indicate, con sanzioni in misura ridotta, oppure di precisare all’Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.
Il nuovo codice è utilizzabile nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto. Per cui al fine di predisporre la corretta compilazione del modello F24 va compilato inserendo:
- il codice istituito da esporre nella sezione “Erario”, sullo stesso rigo delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
- compilando i campi denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
L’articolo 54-bis statuisce che sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’Anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a:
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;
- correggere gli errori materiali che i contribuenti possono commettere nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma del DPR 633/72.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in commento al fine di consentire il versamento, secondo il contenuto dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, è stato istituito il codice tributo “9035” denominato “Articolo 54-bis Versamento IVA mensile/trimestrale – IMPOSTA”.
Come per tutte le comunicazioni emesse a seguito di controlli automatici, il contribuente al fine di fornire le informazioni inerenti la correttezza dei dati dichiarati può rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui le informazioni fornite consentono di rettificare anche parzialmente la comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione (riduzione ad 1/3) decorre dalla data di comunicazione della correzione da parte dell’ufficio.