AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 18/E del 27 marzo 2024
Codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto di imposta a seguito di assistenza fiscale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 15, comma 1, lettera a), dispone, tra l’altro, che le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall’articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
Con risoluzioni 10 febbraio 2015, n. 13/E, e 9 dicembre 2015, n. 103/E, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale, rispettivamente, mediante il modello F24 ed “F24 enti pubblici” (F24 EP).
Con risoluzione 28 aprile 2023, n. 18/E, è stata effettuata una revisione dei codici tributo inerenti alle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente relative, tra l’altro, alla Regione Valle d’Aosta, al fine di adeguare alla normativa vigente le modalità di versamento.
Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato.
Per consentire il versamento, tramite modello F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute a seguito degli atti di recupero per l’utilizzo indebito in compensazione del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale di cui al richiamato articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “7901” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
– “7902” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale;
– “7903” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
– “7904” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”;
– “7905” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
– “7906” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”;
– “7907” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;
– “7908” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
– nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato;
– nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione;
– nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:
– per i codici tributo “7905” e “7906”, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
– per i codici tributo “7907” e “7908”, il codice catastale del Comune destinatario, reperibile nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono esposti secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
– i codici tributo “7901”, “7902”, “7903” e “7904” nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
– i codici tributo “7905” e “7906”, nella sezione “Regioni” (valore R), indicando nel campo “codice”, il codice della regione desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle 3 Regioni e delle Province Autonome”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
– i codici tributo “7907” e “7908”, nella sezione “Enti locali” (valore S), indicando nel campo “codice” il codice catastale del comune di riferimento, desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
– i campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato;
– il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”;
– Il campo “riferimento A” non è valorizzato.
Le spese di notifica relative ai provvedimenti notificati sono versate con il codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”, già in uso sia per le modalità di versamento F24 che per le modalità di versamento “F24 EP”.
Per il pagamento delle somme dovute, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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