MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Nota n. 4581 del 6 aprile 2023
Articoli 21, 26 e 35 del Codice del Terzo Settore – Coerenza e ragionevolezza nei riferimenti all’ ispirazione confessionale degli enti del Terzo settore
Con nota pervenuta alla scrivente Amministrazione un Ufficio regionale del RUNTS ha rappresentato che alcuni enti, non appartenenti alla fattispecie degli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’articolo 4 comma 3 del Codice del terzo settore, traendo “ispirazione da movimenti o credo religiosi” , contemplano nei relativi statuti “norme che limitano l’accesso o la possibilità di assumere ruoli all’interno dell’ente all’appartenenza a confessioni religiose specifiche, ovvero prescrivono la non appartenenza a credo religiosi o confessioni religiose da quelle da cui traggono ispirazione o costituiscano per loro riferimento (ad es. per assumere il ruolo o le funzioni di componente dell’organo di gestione)”; o ancora che in detti statuti hanno inserito “previsioni che attengono… lo svolgimento di attività di culto, attività di evangelizzazione, svolgimento di esercizi spirituali ecc… non riconducibili ad alcuna di quelle declinate dall’art. 5 CTS; … attività (che) sembrano assumere … carattere decisamente prevalente”; o infine attribuiscono alla “competente autorità ecclesiastica” la vigilanza “sull’integrità della fede e dei costumi, anche in merito a tutte le attività procedure e deliberazioni prese”.
L’Ufficio richiedente osserva che “dette attività e/o previsioni non rientrano… tra quelle declinate dall’art. 5 del CTS” e ove “contrastino con i principi di non discriminazione e con il carattere aperto che devono caratterizzare gli enti del Terzo settore” se “occorre che gli stessi regolarizzino quanto necessario ai fini della loro iscrizione nel Runts”.
In via generale, al fine di un’ organica disamina delle questioni portate all’attenzione di questa Amministrazione, anche richiamando e sviluppando ulteriormente tematiche in parte già trattate in precedenti documenti di prassi pubblicati nella sezione “Orientamenti ministeriali” del sito internet di questa Amministrazione), occorre preliminarmente considerare come il legislatore della riforma abbia posto tra i principi e i criteri direttivi della delega contenuta nella legge n. 106/2016 quello di ”assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l’autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti” [articolo 2, comma 1, lettera b)]; al successivo articolo 4 della medesima legge, è precisato che lo svolgimento delle attività di interesse generale da parte degli enti del Terzo settore, avviene “in coerenza con le previsioni statutarie” [comma 1, lett. b)]; le forme e le modalità di organizzazione, amministrazione e controllo disciplinate dal legislatore delegato, devono tenere “conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa” [comma 1, lettera d)]. Nel recepire la delega, il Codice del Terzo settore espone agli articoli 1 e 2 finalità, oggetto e principi generali, tenendo in particolare conto principi quali l’autonoma iniziativa dei cittadini, il perseguimento del bene comune, richiamando in primis l’articolo 2 della Costituzione, contenente il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili della persona umana, oltre che come singolo, “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Ulteriore principio costituzionale richiamato è l’art. 118, ultimo comma della Costituzione, teso a valorizzare l’autonomia dei “cittadini singoli e associati”.
In sostanza, il Codice, dando attuazione alla Costituzione e alla legge delega, individua le attività di interesse generale e le tipologie di enti, graduando tra queste ultime vincoli e benefici; è chiamato ad assicurare, entro i limiti volti a tutelare i principi fondamentali, gli spazi di autonomia che il potere pubblico ha il dovere di rispettare a garanzia di un principio di pluralismo basato non solo sulla possibilità dell’emersione di nuove tipologie di enti rispetto a quelle previste dalle pregresse leggi di settore, ma anche sul diritto di ciascun ente di possedere caratteristiche proprie e di ciascuna formazione sociale di individuare e definire in maniera autonoma una propria chiave di lettura dei valori comuni di solidarietà e partecipazione. Quanto sopra costituisce una ulteriore declinazione di quella libertà di associazione garantita dall’art. 18 della Costituzione.
La premessa sopra riportata costituisce la base giuridica imprescindibile ai fini del corretto esercizio delle funzioni attribuite agli uffici del RUNTS: giova pertanto ribadire da un lato che, se in via generale le associazioni del Terzo settore devono avere carattere aperto e in particolare alle associazioni di promozione sociale non è consentito porre “discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati” (art. 35, comma 2), dall’altro è possibile per le associazioni individuare requisiti per l’ammissione di questi ultimi, secondo “criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta” (art.21, comma 1).
Tali requisiti dovrebbero consentire di delineare l’identità dell’associazione stessa, i suoi valori, in coerenza con le finalità (che pur declinate secondo i suddetti valori non possono che rientrare nell’ambito di quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero nel concetto di perseguimento del bene comune rispetto alla singola utilità personale o del gruppo, secondo quanto previsto dalla norma) e le attività di interesse generale che essa si propone di svolgere, nell’ambito di quelle contemplate dalla legge ai fini del riconoscimento della qualifica. Ciò non significa peraltro ipotizzare un incondizionato diritto all’ammissione in capo agli aspiranti soci, ma tutelare tra l’altro l’interesse di quanti, già soci, a che i nuovi ammessi condividano i valori dell’ente e intendano operare al fine del raggiungimento dei medesimi obiettivi comuni, attraverso lo svolgimento delle attività statutarie, secondo quanto già esplicitato da questo Ministero nella nota n. 1309 del 6 febbraio 2019: in tale documento di prassi, si afferma che la previsione contenuta nel richiamato articolo 21 del Codice mira “…a tutelare l’interesse degli associati a che del rapporto associativo entrino a far parte quanti si dimostrino portatori di interessi omogenei rispetto a quelli che hanno determinato la costituzione del rapporto associativo”. I canoni di non discriminazione, coerenza tra le attività statutarie e le finalità perseguite, da un lato e i requisiti di ammissione dei soci dall’altro, nonché la loro ragionevolezza, secondo quanto riportato nella nota sopra citata, devono costituire la chiave di lettura della conformità delle disposizioni statutarie al quadro normativo contenuto nel Codice. L’attività istruttoria in cui si sostanzia tale lettura non può generare apprezzamenti di natura discrezionale da parte dell’ufficio del RUNTS, dovendosi piuttosto essa mantenere entro i precisi binari dell’oggettivo accertamento della sussistenza, nello statuto dell’ente, delle condizioni di conformità alle norme imperative del Codice stesso (si richiama, in tal senso, la circolare ministeriale n. 9/2022).
In ragione di ciò, l’esame integrale degli statuti (e non di singole previsioni isolate dal contesto) dovrebbe consentire agli uffici di comprendere – eventualmente anche attraverso interlocuzioni con gli enti – se obiettivo di questi ultimi sia effettivamente il soddisfacimento di finalità di carattere civicosolidaristico e di utilità sociale o, ad esempio, il raggiungimento di obiettivi di natura religiosa confessionale propri di altre tipologie di formazioni sociali, ugualmente meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, ma alla luce di disposizioni di diversa natura e potenzialmente estranee alla disciplina recata dal Codice del Terzo settore.
Sulla base del descritto approccio ermeneutico organico alla lettura delle disposizioni statutarie, non si possono ravvisare elementi di contrarietà al Codice del Terzo settore nella fattispecie di enti che intendano svolgere le proprie attività di interesse generale sulla base di un sistema valoriale che, anche partendo da un’ispirazione iniziale ad un credo di natura religiosa (ma non solo), orienti le stesse, finalisticamente, al raggiungimento di obiettivi di carattere civico, solidaristico o di utilità sociale. Al contrario, il perseguimento di finalità di evangelizzazione o di culto non rientra nel novero delle finalità proprie degli enti del Terzo settore.
Con riguardo alle attività statutarie, poi, la scrivente Direzione ha avuto già modo di precisare nella nota n. 3734 del 15 aprile 2019 come le attività di religione e di culto restano estranee all’ambito di applicazione del Codice del Terzo settore, trovando esse in altro quadro regolatorio il proprio regime giuridico di tutela.
Parimenti, gli enunciati canoni interpretativi devono sorreggere altresì l’analisi di norme statutarie che prescrivono l’appartenenza alla confessione religiosa alla quale l’ente si ispira, ai fini dell’ingresso nella compagine associativa e dell’assunzione della titolarità delle funzioni di amministratore dell’ente medesimo. Sotto il primo profilo, contrasta con la richiamata previsione dell’articolo 35, comma 2 del Codice, secondo cui non sono ammissibili “discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati” l’eventuale norma statutaria che circoscriva l’adesione ad un’APS esclusivamente agli appartenenti ad un determinato credo o ad una determinata confessione religiosa.
A fronte del maggiore rigore del regime giuridico delle APS, sono invece meno restrittive le previsioni generali in materia di associazioni del Terzo settore applicabili anche alle tipologie specifiche che non prevedano, sotto questo profilo, norme ad hoc. In questo senso gli uffici potranno tenere conto di quanto sopra e prospettare allo specifico ente una differente qualificazione nel caso in cui quella di APS sia effettivamente non confacente alle disposizioni statutarie adottate. Sarà poi rimessa alla scelta del singolo che intenda fornire in forma associata il proprio apporto al bene comune attraverso lo svolgimento (in via diretta o sotto forma di sostegno e partecipazione) di attività di interesse generale, individuare l’ente che più di altri corrisponda alla propria sensibilità personale, sapendo che la richiesta di aderirvi comporta l’accettazione del sistema valoriale proprio dell’ente. Con riguardo all’assunzione delle funzioni di amministratore, un determinato profilo valoriale che connoti l’ente può costituire, nel caso di specie, un requisito ragionevole, coerente e, quindi, non discriminatorio di accesso alla carica sociale, la cui previsione può legittimamente trovare espressione nell’autonomia statutaria dell’ente, in conformità alla facoltà contenuta nell’articolo 26, comma 3 del Codice.
Quanto sopra anche per chiarire che al legislatore del Codice, pur avendo una visione laica delle formazioni sociali qualificabili come ETS, è del tutto estranea una propensione anti-religiosa: non si comprenderebbe, diversamente, come tra le attività di interesse generale siano ricomprese ad esempio l’”organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse… religioso” (art. 5, comma 1, lett. k), sia prevista la possibilità per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di nominare presso le associazioni del terzo settore “uno o più amministratori” (art. 26 comma 5); si ricorda infine che gli enti religiosi – ferme restando le premesse di fondo sulle finalità degli enti del terzo settore – non rappresentano (a differenza delle pubbliche amministrazioni, ma anche delle formazioni e associazioni politiche, dei sindacati, delle associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, delle associazioni dei datori di lavoro) enti “esclusi”, nemmeno ai fini dell’individuazione di situazioni di direzione, controllo o coordinamento a carico di altri enti. Quindi, un’eventuale vigilanza attribuita all’autorità ecclesiastica “sull’integrità della fede e dei costumi” degli associati potrebbe restare un fatto privato di nessun interesse dell’ufficio del RUNTS.
Viceversa, qualora il sindacato dell’Ufficio investisse “attività, procedure e deliberazioni” dell’ente, il criterio di valutazione dovrà essere comunque quello della conformità dell’attività dell’ente con le disposizioni codicistiche.