AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 luglio 2020, n. 205
Cointestazione conto corrente bancario e imposta di donazione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’interpellante, residente in X, fa presente che, con sentenza del xxx, il Tribunale di Y ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Y in data yyyy, con la signora Z.
Con l’accordo di divorzio, sono stati stabiliti i termini di affido dei due figli minori e i rapporti economici finalizzati al loro mantenimento. In particolare, al fine di garantire la sicurezza economica dei figli, in età adulta, la sentenza stabilisce che l’istante si obbliga nei confronti della ex moglie a corrispondere ai figli, entro il zzzz, beni e/o titoli in proprietà per un controvalore equivalente, al momento dell’intestazione pari ad euro &&& ciascuno. I beni corrisposti e/o intestati ai figli saranno vincolati fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Le rendite che eventualmente matureranno sui predetti beni, verranno depositate a cura dei genitori su appositi conti correnti o libretti di risparmio, vincolati, intestati a ciascun figlio. In adempimento dell’impegno assunto di cui alla sentenza di divorzio, l’istante intende mettere a disposizione dei figli la provvista concordata su due conti correnti, con dossier titoli annesso, presso un istituto bancario.
L’interpellante fa presente che non potendo procedere alla diretta intestazione degli stessi ai figli, a causa della minore età, i conti correnti risulterebbero cointestati a lui e alla ex coniuge, a firma congiunta.
Ciò posto, l’istante chiede se il deposito delle suddette somme sui predetti conti correnti, cointestati con l’ex coniuge, a firma congiunta – i cui i reali beneficiari e proprietari esclusivi sono i due figli per esplicita volontà delle parti risultante da apposita scrittura privata autenticata – possa configurare un atto di liberalità indiretta e come tale determinare in capo alla cointestataria, il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di donazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’istante, il versamento di euro &&& su ciascuno dei due conti correnti cointestati con l’ex coniuge, a firma congiunta, i cui reali beneficiari sono i figli minori, non configura un atto di liberalità indiretta e non determina, quindi, in capo alla cointestataria, il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di donazione.
Al riguardo, l’istante sostiene che nel caso di specie non sussiste la volontà del medesimo di voler procurare alcun arricchimento nei confronti della cointestataria, tramite i conti in parola, ma che si tratta di una titolarità meramente formale per legittimare la cointestataria ad operare sul conto, senza trasferire la titolarità del credito. Ciò, al fine di garantire la sicurezza economica in età adulta dei figli minori, reali beneficiari, come stabilito nella sentenza di divorzio.
A sostegno della propria tesi, l’istante richiama alcune pronunce della Corte di cassazione. In particolare, l’ordinanza del 3 settembre 2019, n. 21963, con la quale è stato affermato che la cointestazione di un conto corrente, “salvo prova di diversa volontà delle parti … è di per sé un atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto …, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente … è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di stabilire se essa rientri nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 2, comma 47 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n, 346 (Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, TUS), occorre verificare se è integrato un atto trasferimento di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, o altro atto a titolo gratuito dal quale derivi un arricchimento in capo al beneficiario.
Secondo quanto dichiarato dall’istante, la sentenza del tribunale, che ha sancito la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha statuito, in materia di mantenimento del figli, in particolare, l’obbligo dell’interpellante nei confronti dell’ex coniuge di corrispondere ai figli beni e titoli in proprietà.
Pertanto, l’istante, d’accordo con l’ex coniuge, intende provvedere all’apertura di un conto corrente cointestato, a firma congiunta, al fine di rispettare quanto sancito dalla sentenza di divorzio.
In relazione al dubbio dell’istante, se tale atto configuri una forma di donazione indiretta, si ricorda che ai sensi dell’articolo 769 del codice civile, «La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione».
Elementi essenziali della donazione sono l’animus donandi e l’arricchimento del donatario cui corrisponde il depauperamento del donante.
Le donazioni indirette, contemplate dall’articolo 809 del codice civile, risultano accomunate al contratto di donazione in quanto comportano, a favore del beneficiario, un arricchimento senza corrispettivo, realizzato per spirito di liberalità, seppur tramite atti diversi dalla donazione.
Elemento comune ad entrambe le forme di donazione, diretta o indiretta, oltre all’arricchimento del beneficiario, è dunque l’animus donandi, il quale consiste nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti da un vincolo giuridico, o extra giuridico, rilevante per l’ordinamento.
Pertanto, se l’attribuzione è posta in essere per adempiere ad un obbligo giuridico, manca lo spirito di liberalità.
Al riguardo, si osserva che la Corte di Cassazione comprende tra le ipotesi tipiche di donazioni indirette, anche la cointestazione del conto corrente bancario.
Tuttavia, affinché sia possibile giungere alla qualificazione di tale fattispecie come « donazione indiretta», la Corte ha affermato la necessità che il beneficiante, al momento della cointestazione, non fosse mosso da altro scopo che quello della liberalità in favore dell’altro cointestatario. E’ necessario, dunque, che l’unico scopo al momento della cointestazione del conto sia quello di realizzare una liberalità in favore dell’altro cointestatario (Cassazione 16 gennaio 2014, n. 809; Cassazione 12 novembre 2008, n. 26983).
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 30 maggio 2013, n. 13614, ha anche affermato che “La cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario ad eseguire tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell’appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie” ( v. anche Cassazione ordinanza 3 settembre 2019, n. 21963).
Fatte tali premesse, nella fattispecie in esame, sulla base di quanto dichiarato dall’istante, difetterebbe lo spirito di liberalità, in quanto l’istante adempirebbe unicamente ad un obbligo stabilito con sentenza del Tribunale.
Si osserva, infine, che la cointestazione del conto in parola avverrebbe con la modalità della firma congiunta, pertanto tale modalità non consente al singolo cointestatario di disporre del conto senza il consenso dell’altro.
L’apertura del conto corrente cointestato rappresenta per gli ex coniugi uno strumento pratico, utile ai fini della raccolta e della gestione dei proventi a vantaggio familiare, nella fattispecie, ad esclusivo favore dei figli.
Si condivide, pertanto, la soluzione interpretativa fornita dall’istante, secondo la quale la cointestazione del conto corrente per le finalità sopra ricordate (a garanzia della sicurezza economica dei figli), in adempimento di un obbligo stabilito dal giudice in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell’imposta di donazione.
Le considerazioni esposte prescindono dal trattamento fiscale relativo agli atti giuridici richiamati ma non allegati alla presente istanza (quali ad esempio la sentenza e la scrittura privata autenticata).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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