Sottoscritto, il giorno 8/5/2013, tra FEDERPROPRIETA’, UPPI, CONFAPPI e FESICA-CONFSAL, CONFSAL-FISALS, con l’assistenza della CONFSAL, il Contratto Collettivo Nazionale per colf e badanti, la cui scadenza è stata fissata al 31/12/2014. Le nuove tabelle retributive decorrono dall’1/7/2013.
Retribuzioni
Colf conviventi – Importi mensili
Livello | Dal 1/7/2013 |
1.a Categoria Super | 1.339,20 |
1.a Categoria | 1.283,00 |
2.a Categoria | 948,60 |
3.a Categoria | 837,00 |
Pestazioni esclusivamente di attesa | 613,80 |
Colf non conviventi – Importi orari
Livello | Dal 1/7/2013 |
1.a Categoria Super | 7,74 |
1.a Categoria | 7,41 |
2.a Categoria | 5,48 |
3.a Categoria | 4,83 |
Valori convenzionali Vitto e Alloggio
Dal 1/7/2013 | |
Pranzo e/o colazione | Euro 1,87 al giorno |
Cena | Euro 1,87 al giorno |
Alloggio | Euro 1,62 al giorno |
Nuova sfera di applicazione
Il CCNL si applica a tutti i lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare e rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano attività presso comunità religiose, caserme, comandi militari e comunità senza fini di lucro come orfanotrofi e ricoveri per anziani; è ammessa la contrattazione di 2° livello in sede territoriale.
Passaggio dalla 3.a alla 2.a categoria
Il lavoratore assunto alla 3.a categoria di cui all’art. 5 del CCNL sarà automaticamente inquadrato alla 2.a categoria dopo 24 mesi di servizio effettivo.
Nel periodo di servizio effettivo non sono conteggiati periodi di assenza dal lavoro per aspettativa, congedo di maternità, malattia o infortunio di durata superiore ai 30 giorni.
Contratto a tempo determinato
L’assunzione dei lavoratori può essere effettuata a tempo determinato esclusivamente in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti fattispecie:
1) in sostituzione, anche parziale, di lavoratori assenti per: aspettative per motivi familiari; malattia; infortunio; maternità; tutela di minori o portatori di handicap, fruenti degli istituti previsti dalle vigenti norme in materia; ferie;
2) per lo svolgimento di un servizio definito con durata predeterminata, anche se ripetitivo;
3) per l’assistenza a persone non autosufficienti temporaneamente ricoverate presso istituti di cura e/o assistenza/riabilitazione;
4) per fronteggiare temporanee esigenze familiari di carattere straordinario:
– pulizie straordinarie legate a particolari eventi quali traslochi, lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dell’abitazione;
– necessità di usufruire di una baby sitter per esigenze temporanee e predeterminate, quali, a titolo esemplificativo;
– periodi di chiusura delle scuole/asili per ferie estive/invernali.
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato una sola volta, col consenso del lavoratore, solo se di durata inferiore a tre anni. La durata complessiva comprensiva della proroga, non potrà comunque essere superiore a tre anni. la proroga è ammessa solo a condizione che si riferisca alle stesse ragioni e alla stessa attività per cui è stato stipulato il contratto iniziale.
Banca ore
Può essere concordata, con accordo scritto, nei rapporti di lavoro individuali di durata non inferiore alle 30 ore settimanali e con prestazione distribuita su almeno 5 giorni settimanali.
Le ore lavorate in misura superiore all’orario contrattualmente previsto, saranno recuperate sotto forma di permessi, da potersi godere anche a giornate, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno seguente.
Nel caso in cui non sia consentito al lavoratore il recupero di tali ore entro il termine sopra indicato, le ore totalmente o parzialmente non recuperate dovranno essere retribuite come ore di lavoro straordinario entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di svolgimento delle stesse.
Le ore di lavoro da far confluire nella banca ore non potranno comunque eccedere, su base settimanale, una percentuale pari al 20% dell’orario settimanale contrattualmente previsto e comunque non potranno eccedere, su base annuale, una percentuale pari al 5% dell’orario annuale.
Il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore lo svolgimento di prestazione aggiuntive sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con un preavviso di almeno 48 ore.
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