La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20406 depositata il 25 agosto 2017 intervenendo in tema di infortunio sul lavoro e sui limiti di applicazione del D.Lgs. 81/2008 ha statuito che il titolare dell’impresa familiare è obbligato ad adottare nei confronti dei collaboratori familiari le misure di sicurezza sul lavoro previste dal Dlgs 81/08.

La vicenda ha riguardato la titolare dell’impresa familiare, il cui coniuge (collaboratore familiare) deceduto a seguito di caduta da un’altezza di circa sei metri mentre lo stesso si apprestava a sistemare alcune parti di un magazzino. A seguito dell’infortunio l’INAIL agì nei confronti della titolare dell’impresa familiare (nonché coniuge del collaboratore deceduto) a titolo di rivalsa ex artt. 10 e 11 del t.u. n. 1125/1965 relativamente all’esborso corrispondente all’importo della rendita. La titolare dell’impresa impugnava la richiesta dell’INAIL innanzi al Tribunale il quale condannava entrambe le parti. La ricorrente titolare avverso la decisione del primo giudice proponeva appello. La Corte di Appello confermava la sentenza impugnata, riformandola solo sulla compensazione tra le parti.

Avverso la decisione dei giudici di appello la titolare dell’impresa familiare proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

Gli Ermellini con la sentenza in commento hanno riconosciuto il diritto della titolare dell’impresa familiare e coniuge del collaboratore deceduto a seguito di infortunio alla costituzione della rendita, ma ne ha confermato la compensazione con quanto richiesto dall’Inail a titolo di rivalsa. Per cui alla luce di tale sentenza l’Inail può esercitare l’azione di rivalsa anche se non c’è alcun rapporto di subordinazione.

I giudici di legittimità hanno evidenziato la situazione di fatto riconducibile all’impresa familiare. Precisando che la titolarità dei poteri di organizzazione e gestione rimangono in capo all’imprenditore, mentre il familiare si limita a prestare la sua opera in maniera continuativa nella stessa impresa (o nella famiglia). I partecipanti all’impresa familiare rientrano comunque fra i soggetti assicurabili Inail a norma dell’articolo 4 del Dpr 1124/65 e in tal senso la Corte costituzionale, con sentenza 476/87, ne aveva dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non prevedeva la loro inclusione.

Ai sensi dell’articolo 4, n. 6 del DPR n. 1124/65 è previsto l’obbligo, in tema di infortuni, di tutela dei seguenti soggetti parenti de datore di lavoro:

  •  il coniuge,
  • i figli, anche naturali o adottivi,
  • gli altri parenti,
  • gli affini,
  • gli affiliati
  • gli affidati del datore di lavoro

che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, e anche non manuale ove si tratti di sovrintendenti.

La Corte Costituzionale ha stabilito l’obbligo di assicurare i predetti soggetti anche in mancanza dell’elemento della necessaria subordinazione per la tutela assicurativa dei collaboratori dell’impresa familiare.

Per i giudici del palazzaccio della sentenza in commento alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione posti in capo all’imprenditore corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza a favore dei partecipanti che prestano l’attività soggetta a rischio assicurabile.

Nella fattispecie la Corte Suprema pur riconoscendo il diritto del titolare dell’impresa alla rendita quale coniuge superstite, altrettanto valido è stata riconosciuto il diritto di rivalsa dell’Inail per non aver predisposto detto titolare le adeguate misure di sicurezza.