ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 06 marzo 2018, n. 43
Collocamento mirato dei disabili – Computo dei lavoratori stagionali
Le Unioni provinciali degli agricoltori aderenti a Confagricoltura segnalano a questo Ispettorato Nazionale che, a livello territoriale, sussistono orientamenti interpretativi difformi da parte di codesti Uffici nell’interpretazione delle disposizioni in materia di collocamento mirato dei disabili (legge n. 68/99).
In particolare le divergenze interpretative riguardano i criteri di computo dei lavoratori stagionali ai fini della definizione dell’organico aziendale su cui parametrare gli obblighi assuntivi riferiti al personale disabile.
Più specificatamente, per le attività di carattere stagionale nel settore agricolo, non va preso come riferimento l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento o meno della durata di sei mesi, ma bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative (vedi DPR 333/2000 e circ. Min. Lav. n. 4/2000).
Entrambe le fonti da ultime citate però non definiscono quale sia l’esatto numero delle giornate effettivamente lavorate corrispondenti al periodo semestrale sopraindicato. Ciò premesso, va considerato che in materia non sussiste attualmente alcuno specifico chiarimento ministeriale né tantomeno sono intervenuti pronunciamenti giurisprudenziali di legittimità in grado di chiarire tale aspetto.
Pertanto, al fine di uniformare l’orientamento degli Organi di vigilanza questo Ispettorato, nelle more di eventuali pronunciamenti interpretativi ministeriali o di pronunciamenti giurisprudenziali, ritiene che il predetto limite semestrale per gli operai agricoli, possa arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue.
Tale orientamento trova giustificazione, sia in disposizioni di carattere normativo che regolamentare, dalle quali si evince che il criterio di distinzione fra il rapporto a termine e il rapporto a tempo indeterminato in agricoltura è rappresentato proprio dal superamento o meno di tale limite quantitativo.
A tal proposito va ricordato l’articolo 23 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, che individua in 180 giornate di lavoro l’anno il discrimen fra rapporti a termine e a tempo indeterminato, ma anche l’articolo 8 della legge n. 457/72, che in materia cassaintegrazione salari considera lavoratori a tempo indeterminati “quelli che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda”.
Si invitano pertanto codesti Uffici, fino ad eventuali nuove istruzioni in materia ad attenersi a tale orientamento interpretativo.
Si confida nella consueta collaborazione.
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