FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 13 gennaio 2022, n. 2
Come cambia la busta paga nel 2022
SOMMARIO
Introduzione
Una sorpresa tutta da valutare
- Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche
- Trattamento integrativo redditi lavoro dipendente
- Esonero contributi previdenziali dei dipendenti per il 2022
- Assegno unico e universale per i figli
- Appendice
5.1 Le modifiche sul 2022
5.2 La busta paga 2023
5.3 L’Assegno Unico e Universale in breve
INTRODUZIONE
Una sorpresa tutta da valutare
Pochi giorni ancora e si avranno gli effetti individuali degli ampi interventi riformatori del sistema di tassazione italiano, intervenuti a fine anno. Effetti che saranno amplificati dalle modifiche intervenute sul sistema degli assegni familiari rispetto ai quali cambia radicalmente la filosofia di computo. Insomma, le buste paghe dell’anno 2022 riserveranno diverse sorprese (non sempre piacevoli) per i lavoratori subordinati. Per prepararsi a questa fase la Fondazione Studi ha voluto anticipare gli esiti di queste modifiche, illustrandole in questo documento che analizza nel dettaglio le norme modificate.
Sono infatti già operative le disposizioni che modificano gli scaglioni e le aliquote di tassazione ai fini Irpef; le misure e le modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; la modalità di calcolo del “bonus 100 euro”. Inoltre, risulta abrogata l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro, mentre viene riconosciuto un esonero contributivo parziale a favore dei dipendenti con reddito inferiore a 34.996 euro.
L’impatto sulla busta paga dei dipendenti sarà rilevante perché le suddette modifiche determineranno una differente misura delle ritenute fiscali e del bonus. Dalle proiezioni di questo lavoro scaturisce chiaramente una situazione di premialità per i redditi medio-alti. Da non trascurare, poi, l’impatto che avrà l’introduzione dal mese di marzo dell’Assegno Unico Universale Familiare (AUUF), per il quale sono state stabilite delle regole stravolgenti la consolidata ritualità degli assegni familiari erogati in busta paga dal datore di lavoro. E non solo questo, perché la sua introduzione corrisponde all’abrogazione delle detrazioni fiscali per i figli a carico, questione non di poca rilevanza, particolarmente nelle famiglie numerose. L’assegno unico e universale, dunque, non transiterà in busta paga ma sarà corrisposto direttamente dall’lnps al lavoratore. La mensilità di marzo sarà quindi da gestire con una buona informativa preventiva delle somme percepite in meno. E ciò perché i lavoratori subiranno una riduzione della somma corrisposta dal datore di lavoro, pari alla perdita delle detrazioni fiscali per i figli a carico e degli assegni per il nucleo familiare, e riceveranno dall’lnps (qualora abbiano provveduto a presentare autonomamente idonea domanda), l’importo dell’assegno unico e universale nella misura spettante in relazione alle condizioni patrimoniali familiari. E questa è l’ultima (ma forse la più importante, anche se meno conosciuta) modifica in materia: l’AUUF, infatti, presenta dei criteri di calcolo differenti rispetto a quelli dell’assegno per il nucleo familiare e delle detrazioni fiscali, basati esclusivamente sul reddito percepito. Ora la valutazione sarà affidata agli esiti dell’ISEE, con il conseguente coinvolgimento patrimoniale.
Le prime proiezioni effettuate non lasciano spazio a un grande ottimismo circa la quantificazione effettiva che, in moltissimi casi, risulterà essere una sorpresa, non sempre positiva.
1. MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Una prima revisione dell’lrpef, già dal 2022, è stata definita nel suo dettaglio dall’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge di Bilancio 2022.
L’annunciata “rivoluzione” del sistema di tassazione delle persone fisiche è contenuta nel disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale presentato il 29 ottobre 2021 (A.C. 3343).
Con la Legge di Bilancio 2022, il legislatore interviene tuttavia con una prima serie di misure in vigore dal 1° gennaio 2022 che hanno, di fatto, ridotto il numero delle aliquote da cinque a quattro, mantenendo inalterati i soli livelli dell’aliquota minima (23%) e massima (43%), e rimodulato il sistema delle detrazioni e del cosiddetto “bonus Irpef’.
Per quanto concerne gli scaglioni e le aliquote dell’imposta, l’art. 1, comma 2, della legge n. 234/2021, modifica l’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR. Considerando i nuovi scaglioni di reddito, viene ridotta di due punti l’aliquota relativa al secondo scaglione (dal 27 al 25%) e di tre punti quella del terzo scaglione (dal 38% al 35%), il cui limite superiore, però, scende da 55.000 a 50.000 euro. L’ultimo scaglione, al quale è applicata l’aliquota massima, parte da 50.000 euro, comportando un incremento dell’aliquota applicabile sui redditi da 50.000 a 55.000 di cinque punti e su quelli tra 55.000 e 75.000 euro di due punti. Quindi, in sintesi, vengono ridotte le aliquote legali che si applicano tra i 15.000 e i 50.000 euro mentre vengono aumentate quelle tra i 50.000 e i 75.000 euro. (Tab. 1 e Grafico 1)
Tab. 1
Reddito imponibile | Aliquote fino a 31.12.2021 | Aliquote da 1.1.2022 | Differenza tra la normativa previgente e quella in vigore da 1.1.2022 |
---|---|---|---|
Da 0 a 15.000 | 23% | 23% | 0% |
Da 15.001 a 28.000 | 27% | 25% | -2% |
Da 28.001 a 50.000 | 38% | 35% | -3% |
Da 50.001 a 55.000 | 43% | +5% | |
Da 55.001 a 75.000 | 41% | +2% | |
Da 75.001 oltre | 43% | 0% |
Grafico 1
Per quanto riguarda la rimodulazione delle detrazioni (in questa trattazione, dei soli lavoratori dipendenti), del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati (bonus Irpef) e l’ulteriore detrazione, dal 2022, il sistema è stato completamente rivisto.
Relativamente alle detrazioni fiscali, l’art. 1, comma 2, della legge n. 234/2021, modifica l’art. 13, del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR, mentre il successivo comma 3 abroga l’art. 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3.
Il bonus Irpef di cui all’art. 1, decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, viene invece mantenuto per i redditi fino a 15.000 euro; per quelli superiori a questa soglia e fino a 28.000 euro, il bonus viene sostituito, o meglio integrato, nelle nuove e più corpose detrazioni fiscali riconosciute sul reddito da lavoro dipendente, il cui importo massimo è pari a 3.100 euro, con un incremento di 65 euro per i contribuenti con redditi compresi tra i 25.000 e i 35.000 euro. Tali detrazioni andranno man mano a decrescere fino ad essere azzerate al raggiungere la soglia dei 50.000 euro di reddito. Per i dettagli sulle nuove regole del bonus Irpef si veda infra all’apposito paragrafo dedicato a questo specifico aspetto.
Sempre in materia di detrazione, va evidenziato che, nell’ambito delle modifiche al bonus Irpef, viene abolita integralmente la detrazione aggiuntiva prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei lavoratori con redditi superiori a 28.000 euro e fino al limite massimo di 40.000 euro annui.
Le nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente Irpef (art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2, D.P.R. n. 917/1986) sono le seguenti:
Tab. 2
Reddito complessivo | PERIODO D’IMPOSTA 2022 Detrazione spettante |
---|---|
Fino a €15.000 | € 1.880 (non inferiore a € 690 o se a tempo determinato a € 1.380) |
Da €15.000 fino a €24.999 | €1.910 + € 1.910 * [(€ 28.000 – reddito complessivo) / (€ 28.000 – € 15.000)] |
Da € 25.000 fino a € 28.000 | €1.910 + € 1.910 * [(€ 28.000 – reddito complessivo) / (€ 28.000 – € 15.000)] + €65 |
Da € 28.001 fino a € 35.000 | € 1.910 * [(€ 50.000 – reddito complessivo) / (€ 50.000 – € 28.000)] + €65 |
Da € 35.001 fino a € 50.000 | € 1.910 * [(€ 50.000 – reddito complessivo) / (€ 50.000 – € 28.000)] |
Oltre € 50.000 | Zero |
1. TRATTAMENTO INTEGRATIVO REDDITI LAVORO DIPENDENTE
L’articolo 2, comma 3, della legge n. 234/2021, modifica l’articolo 1 del decreto legge n. 3 del 2020 relativamente al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro), riducendo da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta, facendo tuttavia salva la sua attribuzione a redditi non superiori a 28.000 euro in caso di specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni. In sostanza, il trattamento integrativo viene riconosciuto in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati, disponendo la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021).
Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, situazione di incapienza Irpef determinata dalla differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni per carichi di famiglia, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è di ammontare superiore all’imposta lorda. Al verificarsi della suddetta condizione, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda.
Come si può notare, il bonus Irpef viene sostituito, o meglio integrato, nelle nuove e più corpose detrazioni fiscali riconosciute sul reddito da lavoro (v. supro paragrafo precedente).
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, il bonus Irpef mensile continuerà dunque ad essere riconosciuto, anche oltre i 15.000 euro e fino a 28.000, se per il combinato disposto delle nuove aliquote Irpef e le nuove detrazioni fiscali dovesse emergere una situazione penalizzante per il contribuente.
Nello specifico, sarà necessario considerare l’importo delle seguenti detrazioni Irpef:
– per i familiari a carico;
– per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
– per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto) contratti fino al 31 dicembre 2021;
– per erogazioni liberali;
– per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR;
– per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Se l’importo delle detrazioni spettanti supera l’imposta lorda dovuta, il trattamento integrativo continuerà ad essere erogato in misura massima di 1.200 euro. Il calcolo sarà effettuato sulla base della differenza tra le detrazioni sopra elencate e l’Irpef lorda.
Viene abrogato l’articolo 2 del medesimo decreto legge n. 3 del 2020, che prevedeva l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (lettera b) del comma 3).
La tabella di seguito permette di paragonare l’imposizione fiscale tra il 2021 e il 2022, senza considerare l’eventuale bonus Irpef per la situazione appena espressa.
Tab. 3
ANNO | reddito | imposta lorda | detrazione | bonus irpef | Ulteriore detrazione | imposta netta | differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.000,00 € | 1.840,00 € | 1.880,00 € | – € | – € | – € | – € |
2022 | 8.000,00 € | 1.840,00 € | 1.880,00 € | – € | – € | ||
2021 | 10.000,00 € | 2.300,00 € | 1.789,80 € | 1.200,00 € | – € | 510,20 € | 90,20 € |
2022 | 10.000,00 € | 2.300,00 € | 1.880,00 € | 1.200,00 € | 420,00 € | ||
2021 | 15.000,00 € | 3.450,00 € | 1.564,30 € | 1.200,00 € | – € | 685,70 € | 315,70 € |
2022 | 15.000,00 € | 3.450,00 € | 1.880,00 € | 1.200,00 € | 370,00 € | ||
2021 | 20.000,00 € | 4.800,00 € | 1.338,80 € | 1.200,00 € | – € | 2.261,20 € | 203,41 € |
2022 | 20.000,00 € | 4.700,00 € | 2.642,21 € | – € | 2.057,79 € | ||
2021 | 28.000,00 € | 6.960,00 € | 978,00 € | 1.200,00 € | – € | 4.782,00 € | 57,00 € |
2022 | 28.000,00 € | 6.700,00 € | 1.975,00 € | – € | 4.725,00 € | ||
2021 | 30.000,00 € | 7.720,00 € | 905,53 € | – € | 1.131,43 € | 5.683,04 € | 84,23 € |
2022 | 30.000,00 € | 7.400,00 € | 1.801,19 € | – € | 5.598,81 € | ||
2021 | 35.000,00 € | 9.620,00 € | 724,40 € | – € | 960,00 € | 7.935,60 € | 152,83 € |
2022 | 35.000,00 € | 9.150,00 € | 1.367,24 € | – € | 7.782,76 € | ||
2021 | 40.000,00 € | 11.520,00 € | 543,28 € | – € | – € | 10.976,72 € | 944,82 € |
2022 | 40.000,00 € | 10.900,00 € | 868,10 € | – € | 10.031,91 € | ||
2021 | 50.000,00 € | 15.320,00 € | 181,03 € | – € | – € | 15.138,97 € | 738,97 € |
2022 | 50.000,00 € | 14.400,00 € | – € | – € | 14.400,00 € | ||
2021 | 55.000,00 € | 17.220,00 € | – € | – € | – € | 17.220,00 € | 670,00 € |
2022 | 55.000,00 € | 16.550,00 € | – € | – € | 16.550,00 € | ||
2021 | 60.000,00 € | 19.270,00 € | – € | – € | – € | 19.270,00 € | 570,00 € |
2022 | 60.000,00 € | 18.700,00 € | – € | – € | 18.700,00 € | ||
2021 | 75.000,00 € | 25.420,00 € | – € | – € | – € | 25.420,00 € | 270,00 € |
2022 | 75.000,00 € | 25.150,00 € | – € | – € | 25.150,00 € |
Risulta assai evidente come nella fascia di reddito fra i 28.000 e i 30.000 euro il risparmio fiscale, considerando esclusivamente il reddito da lavoro dipendente e le relative detrazioni ammonta a non più di 7 euro al mese, mentre risulta più marcato nella fascia tra 40.000 e 60.000 euro.
Secondo le stime dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio gli interventi di cui sopra, comportano a regime un minor prelievo medio pari a 264 euro prò capite, con un onere a carico dello Stato, stimato in 7,3 miliardi di euro.
Interessante, però, come effettivamente tali risorse siano suddivise fra l’intera platea: soltanto due terzi dei lavoratori dipendenti avrà un beneficio tangibile.
Si riporta l’intera tabella, così come predisposta dal modello di microsimulazione UPB.
Tab.4
Totale complessivo | Avvantaggiati | Indifferenti | Svantaggiati | |
---|---|---|---|---|
Costo (miliardi) | 7,294 | |||
Contribuenti (migliaia) | 42.752 | 27.840 | 14.541 | 372 |
Contribuenti (%) | 100 | 65,10 | 34,00 | 0,90 |
3. ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI PER IL 2022
L’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introduce in via eccezionale per il 2022 un esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori.
L’impatto di tale misura produce effetti sul cuneo fiscale in quanto si applica alla quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente e riduce di conseguenza l’importo della ritenuta operata nella busta paga da parte del datore di lavoro, aumentandone di conseguenza la retribuzione netta dovuta.
Come è noto, infatti, il responsabile del pagamento dei contributi previdenziali obbligatori è il datore di lavoro anche per la parte a carico del lavoratore, ma è previsto il diritto di rivalsa della relativa quota direttamente in busta paga (cfr. art. 2115 c.c., e art. 19 della legge n. 218/1952).
L’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, prevede un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. L’ambito di applicazione è quello dei rapporti di lavoro dipendente con esclusione del lavoro domestico, mentre il periodo è espressamente circoscritto all’anno 2022.
L’esonero si applica pertanto ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Come si può notare, la quota di imponibile contributivo su cui si applica l’esonero parziale potrà raggiungere nell’anno 2022 complessivamente 34.996 euro (2.692 euro per tredici mensilità). Tuttavia, il calcolo e la verifica del massimale andranno effettuati mensilmente fino a un importo massimo di 2.692 euro; non sarà possibile, di conseguenza, utilizzare nei mesi successivi eventuali quote dell’importo mensile non utilizzate in periodi precedenti.
L’unica eccezione al limite di 2.692 euro mensili riguarda il periodo di paga di dicembre 2021 nel quale si potrà tenere conto della quota corrispondente al rateo di tredicesima mensilità maturato nel medesimo periodo che concorrerà, incrementandolo, a determinare l’imponibile contributivo su cui applicare l’esonero parziale.
Per il mese di dicembre 2022 non sarà quindi applicabile a tutti i rapporti di lavoro l’importo mensile di 5.384 euro (2.692 euro per due) in quanto la seconda quota del periodo – pari a 2.692 euro attribuibile alla quota di tredicesima mensilità – spetterà fino a concorrenza dei ratei maturati per il singolo lavoratore nell’anno e calcolati nel mese di dicembre 2022.
L’esonero contributivo non determinerà alcun effetto negativo sul piano pensionistico del lavoratore poiché è espressamente previsto che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI
L’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età in presenza di disabilità entrerà in vigore il 1° marzo 2022. Esso è riconosciuto:
- a) per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolga il servizio civile universale;
- c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:
– per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
– per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo variabile tra 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
– per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
– per ciascun figlio con disabilità, minorenne, è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media;
– per ciascun figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a
15.0 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Infine, a decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
L’assegno è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, ed è universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 40.000 euro.
L’indicatore della situazione economica equivalente “ISEE”, principale parametro su cui le pubbliche amministrazioni e altri enti erogatori di prestazioni si sono basate per individuare i potenziali beneficiari di misure e prestazioni a carattere agevolato (cfr. D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), diventa da marzo 2022 il parametro per percepire e su cui calcolare l’assegno unico universale.
Gli elementi di riferimento per il calcolo dell’ISEE possono essere così sintetizzati:
– reddito di ciascun componente del nucleo familiare;
– immobili posseduti da ciascun componente del nucleo familiare;
– patrimonio mobiliare di ciascun componente del nucleo familiare;
– possesso di particolari beni da parte di ciascun componente del nucleo familiare.
La norma prevede che, per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro, è possibile verificare l’applicazione di una maggiorazione di natura transitoria, ovvero di una sorta di “clausola di salvaguardia” che consente la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e garantisce il principio di progressività.
L’applicazione della suddetta maggiorazione è soggetta alla verifica del:
– reddito complessivo Irpef di ciascun genitore, comprensivo dell’eventuale quota di reddito soggetto a tassazione sostitutiva e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’acconto;
– l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), ai fini del calcolo della componente familiare;
Come abbiamo visto, nella determinazione dell’assegno unico non si tiene conto solamente dell’aspetto reddituale che, sino ad oggi, ha caratterizzato tutte le forme di sostegno alla famiglia, bensì anche di elementi di natura patrimoniale (abitazione, autovettura, giacenze medie conti correnti, assicurazioni ecc.), che non necessariamente rappresentano la fotografia corretta della ricchezza di una famiglia. Si pensi, ad esempio, alla presenza di immobili ricevuti in eredità a fronte dei quali, spesso, le famiglie devono sostenere costi senza necessariamente trarne benefici di carattere economico. Conseguentemente, in presenza di ISEE elevati non accompagnati da redditi cospicui, il valore dell’AUUF potrebbe essere inferiore rispetto alle attese. Da sottolineare come le giacenze di conto corrente impattino sul valore dell’ISEE.
Gli esempi che seguono mettono a confronto la situazione in essere al 31.12.2021 e ipotizzano i nuovi importi in vigore da marzo 2022. Per poter effettuare il confronto si è cercato di individuare alcuni ISEE “rappresentativi”, consapevoli che l’indicatore è fortemente influenzato, come già anticipato, dalla situazione patrimoniale, dai risparmi del nucleo familiare, ed è quindi difficile da calcolare a priori senza dati certi. D’altro canto, considerare solo il reddito da lavoro al netto del patrimonio risulterebbe forviante, considerando oltretutto che, nel primo anno di applicazione (marzo 2022- febbraio 2023), l’ISEE 2022 avrà tra i suoi componenti i redditi relativi al 2020, ovvero percepiti durante un periodo emergenziale che non rappresenta una situazione di normalità.
Tab. 5
Nucleo | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Reddito | AND e detrazioni Irpef | ISEE | AUU | |
Monoreddito 4 persone, 1 figlio minore di 3 anni, 1 figlio maggiore di 3 anni | 20.000,00 € | 5.189,96 € | 9.840,00 € | 4.920,00 € |
Entrambi i coniugi con reddito * 4 persone, 1 figlio minore di 3 anni, 1 figlio maggiore di 3 anni | 40.000,00 € | 3.586,92 € | 15.150,00 € | 4.892,40 € |
Monoreddito 4 persone, 1 figlio minore di 3 anni, 1 figlio maggiore di 3 anni | 25.000,00 € | 4.545,96 € | 11.200,00 € | 4.920,00 € |
Entrambi i coniugi con reddito * 4 persone, 1 figlio minore di 3 anni, 1 figlio maggiore di 3 anni | 50.000,00 € | 3.357,56 € | 20.300,00 € | 4.619,76 € |
Monoreddito 4 persone, 1 figlio minore di 3 anni, 1 figlio maggiore di 3 anni | 30.000,00 € | 3.900,96 € | 15.350,00 € | 4.860,00 € |
Entrambi i coniugi con reddito * 4 persone, 1 figlio minore di 3 anni, 1 figlio maggiore di 3 anni | 60.000,00 € | 2.999,16 € | 41.850,00 € | 1.200,00 € |
Monoreddito 4 persone, 1 figlio minore di 3 anni, 1 figlio maggiore di 3 anni | 50.000,00 € | 2.865,56 € | 33.150,00 € | 2.212,80 € |
Grafico 2
Da una prima analisi dei risultati si riscontra una perdita significativa, per i nuclei con soggetti non coniugati aventi un ISEE superiore ai 25.000 euro (nell’esempio 26.000 euro), per i quali non si applica la maggiorazione temporanea-clausola di salvaguardia.
Tab. 6
Nucleo | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Reddito | ANF e Detrazioni Irpef | ISEE | AUU | |
Entrambi i genitori con reddito (€ 15.000 e € 37.500) 4 persone, 1 figlio minore di 3 anni, 1 figlio maggiore di 3 anni | 52.500,00 € | 5.627,04 € | 26.000,00 € | 3.283,20 € |
Grafico 3
Beneficiamo invece delle nuove regole i nuclei con ISEE inferiore ai 25.000 euro in cui entrambi i genitori lavorano, laddove oltre alla clausola di salvaguardia scatta anche l’ulteriore maggiorazione per ciascun figlio minore (pari a 30 euro mensili per ISEE inferiore a 15.000 euro, che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di ISEE pari a 40.000 euro).
Tab. 7
Nucleo | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Reddito | Detrazioni Irpef | ISEE | AUU | |
Entrambi i coniugi con reddito* 3 persone, 1 figlio maggiore di 3 anni | 100.000,00€ | 450,00€ | – € | 600,00€ |
Grafico 4
Da ultimo si osserva che l’AUUF verrà erogato anche in assenza di ISEE, ovvero in presenza di ISEE elevato, in quanto è prevista una somma minima costante legata alla presenza di figli nel nucleo familiare a prescindere dal reddito percepito; va da sé che per i redditi elevati, che in precedenza non rientravano nei parametri per percepire gli ANF, potrebbe esservi un beneficio, allorquando, però, le “vecchie” detrazioni per figli a carico non fossero superiori al valore del nuovo assegno unico universale.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno è inoltrata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’lnps (tramite pin personale) ovvero per il tramite degli intermediari abilitati.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
In presenza di nascite avvenute durante il periodo di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
L’erogazione avviene da parte dell’lnps mediante accredito su Iban, ovvero mediante bonifico domiciliato, quindi non transitando più in busta paga.
Se a regime il nuovo meccanismo non comporterà differenze significative rispetto alla situazione attuale, nell’immediato il “ritardo” del pagamento dell’AUUF da parte dell’lnps si tradurrà in buste paga più basse, con conseguente riduzione della capacità di spesa delle famiglie, soprattutto in presenza di nuclei numerosi.
Si segnala infine che il pagamento diretto degli AUUF da parte dell’lnps interesserà anche gli enti che attualmente non versano all’ente di previdenza l’aliquota CUAF, e che di conseguenza si “accollano” il costo degli ANF. Si ritiene che il venir meno di tale opzione si tradurrà nell’obbligo, anche per tali enti, di versare all’lnps la contribuzione CUAF, che presumibilmente finanzierà gli AUFF.
In appendice una sintetizzazione grafica delle regole e delle misure riguardanti l’assegno unico.
5. APPENDICE
5.1 Le modifiche sul 2022
Di seguito pubblichiamo una tabella di comparazione della busta paga del 2022 rispetto a quella del 201 alla luce delle modifiche degli scaglioni Irpef, delle detrazioni fiscali, del bonus e dell’esonero contributivo 2022 a favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile non superiore a 34.996 euro.
Tabella 8
5.2 La busta paga 2023
Di seguito pubblichiamo una tabella di comparazione della busta paga del 2023 rispetto a quella del 2021, alla luce delle modifiche degli scaglio Irpef, delle detrazioni fiscali, del bonus e tenendo conto della fine dell’esonero contributivo 2022 a favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile non superiore a 34.996 euro.
Tabella 9
5.3 L’Assegno Unico e Universale in breve
Grafico 5
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